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Cliente eccepisce la prescrizione presuntiva: l’avvocato deve deferire giuramento decisorio

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1435 (testo in calce), si sofferma sull’istituto della prescrizione presuntiva o impropria.

I crediti del professionista ricadano nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l’eccezione di prescrizione, l’onere della prova grava sul creditore. Nondimeno, la presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell’ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non sia stata estinta.

Sommario

La vicenda

Un avvocato agiva in giudizio contro un cliente al fine di ottenere la corresponsione di circa 6.700 euro a titolo di prestazioni professionali. Il Tribunale rigettava la richiesta del legale a fronte dell’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla controparte. L’avvocato interponeva appello, lamentando che il debitore non avesse dichiarato di aver pagato le somme, rendendogli, quindi, impraticabile il giuramento decisorio. Il gravame veniva rigettato, si giunge, così, in Cassazione.

Premessa: cos’è la prescrizione presuntiva

È bene precisare come, nel caso in esame, il cliente abbia sollevato l’eccezione di prescrizione presuntiva (e non estintiva).

La prescrizione presuntiva (o prescrizione impropria) si applica a varie fattispecie, tra le quali il diritto del professionista, come l’avvocato, al proprio compenso. La ratio della disciplina risiede nel fatto che, per certune attività, solitamente, il pagamento avviene contestualmente alla prestazione. Ad esempio, il corrispettivo di una cena al ristorante (art. 2954 c.c.), il prezzo dei medicinali acquistati in farmacia (art. 2955 c.c.), il compenso delle lezioni impartite all’allievo (art. 2956 c.c.) e così via.

La prescrizione presuntiva triennale si applica ai crediti dei professionisti (art. 2956 n. 2 c.c.) e trova il proprio fondamento nella natura del contratto d’opera intellettuale. More solito, infatti, l’adempimento del cliente avviene senza dilazione e senza quietanza scritta (Cass. S.U. 13144/2015).

I termini prescrizionali relativi al diritto al corrispettivo sono:

  • di 6 mesi (art. 2954 c.c.) ad esempio, per gli albergatori,
  • di 1 anno (art. 2955 c.c.), ad esempio, per gli insegnanti che impartiscono lezioni,
  • di 3 anni (art. 2956 c.c.), ad esempio, per i professionisti, come avvocati e notai.

Come vedremo, l’eccezione di prescrizione presuntiva esonera il debitore dall’onere di fornire la prova dell’avvenuta estinzione del credito. Pertanto, spetta al creditore dimostrare che la prestazione non è stata eseguita.

Differenza rispetto alla prescrizione estintiva

La giurisprudenza (Cass. 8735/2014) ha più volte chiarito la differenza intercorrente tra le due tipologie di prescrizione. La prescrizione estintiva consegue al mancato esercizio del diritto nel corso del tempo e persegue la finalità di garantire la certezza dei rapporti giuridici. Invece, la prescrizione presuntiva poggia sulla presunzione che un determinato credito:

  • sia stato pagato,
  • o si sia estinto per un’altra ragione.

Secondo la Cassazione, le due forme di prescrizione sono “ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi”.

Infatti, gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto fatto valere. Inoltre, eccependola, il debitore può liberarsi della pretesa:

  • sia contestando l’esistenza del credito,
  • sia ammettendo di non aver adempiuto l’obbligazione.

Viceversa, la prescrizione impropria si basa su una presunzione iuris tantum, di avvenuto pagamento del debito, «esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l’obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza» (Cass. 3443/2005).

Riassumendo:

  • la prescrizione estintiva opera sul piano del diritto sostanziale,
  • la prescrizione presuntiva, invece, determina un’inversione dell’onere della prova.

Prescrizione presuntiva: onere della prova

Premesse le differenze tra le due tipologie di prescrizione, occorre ora soffermarsi sul differente onere probatorio:

  • il debitore eccipiente (ossia il debitore che solleva l’eccezione di prescrizione) è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge (nel caso in esame, tre anni),
  • il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito ma con forme limitate.

Il creditore, infatti, non può ricorrere a qualsiasi mezzo di prova ma soltanto al deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell’ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non sia stata estinta (Cass. 785/1998). Riassumendo, la legge ammette soltanto:

  • la confessione del debitore circa la sussistenza del debito (art. 2959 c.c.),
  • il deferimento del giuramento decisorio alla parte debitrice (art. 2960 c.c.).

Con il giuramento, il creditore invita il debitore a confermare che l’obbligazione sia estinta. Nel caso in cui il debitore giuri il falso, la sua condotta può integrare una fattispecie di reato (art. 371 c.p. – falso giuramento).

Conclusioni

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’avvocato atteso che, nella fattispecie oggetto di scrutinio, la prova gravava sul professionista (art. 2960 c.c.). Il legale avrebbe dovuto deferire il giuramento per accertare se il debito fosse stato adempiuto. Il deferimento di giuramento non può avvenire in sede di legittimità, come richiesto dal ricorrente, «neppure allo scopo che la causa venga rinviata al giudice del merito per l’ammissione e l’espletamento del giuramento non deferito nella fase istruttoria» (Cass. 8998/2001; Cass. 434/1994).

ALLEGATO: CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 1435/2021

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