Scritti difensivi: il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
L’art. 52 Codice Deontologico Forense prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
Con tale disposizione, peraltro, il Codice Deontologico pare richiamare – non senza opportuna specificazione soggettiva – un comportamento già preso in considerazione dal codice di procedura civile.
Difatti, l’art. 89 del codice di rito espressamente vieta alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nei discorsi pronunciati davanti al giudice.
Il secondo comma della citata disposizione facoltizza il giudice di disporre (con ordinanza) la cancellazione delle frasi offensive o sconvenienti; il codice prevede, altresì, che la parte offesa possa richiedere ed ottenere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, che sarà liquidato dal giudice con la sentenza che decide la causa.
V’è da osservare brevemente che, tanto l’art. 89 c.p.c., quanto l’art. 52 cod. deont., distinguono tra l’offensività e la sconvenienza delle espressioni.
Tali aggettivi individuano nozioni distinte: mentre le espressioni offensive ledono il valore e il merito di taluno, quelle “soltanto” sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore ma comunque contrastante con le esigenze dell’ambiente processuale e della funzione difensiva (Cass., 18 novembre 2000, n. 14942; Cass., 18 giugno 2003, n. 9707).
Riportando l’attenzione alla disciplina deontologica, è utile sottolineare che neppure la ritorsione o la provocazione, ovvero la reciprocità delle offese, valgono ad escludere l’infrazione– potendo rilevare, tutt’al più, sul piano della commisurazione della sanzione.
La norma nel suo complesso appare di grande utilità, laddove è chiaro che l’avvocato è comunque – e anzitutto – essere umano e, come tale, naturalmente incline a lasciarsi “trasportare dalle emozioni”, sovente travalicando i limiti che la buona fede e la correttezza impongono.
Orbene, passando rapidamente in rassegna alcune delle (innumerevoli) decisioni disciplinari intervenute sul tema, possono rintracciarsi svariate espressioni, il cui impiego la correttezza professionale senz’altro sconsiglia.
Tra queste, alcune sono incontrovertibilmente dirette a screditare la controparte: così, la parte è stata definita “inetto e vigliacco” e, pure, si è vista dare del “pollo che si crede gallo del pollaio”.
Più spesso, comunque, le espressioni offensive vengono riservate al Collega, a più riprese definito quale “furbastro impunito” ovvero persona di “pervicace ignoranza” e “ingiuria” la quale, con “faccia tosta e patente malafede”, non senza “furbismo impunito”, si cimenta in meri “atti di sciacallaggio” al solo fine di “lucrare la parcella”.
Non vanno esenti da (assai poco velate) critiche neppure le tesi avversarie, che vengono sovente additate quali “risibili” o “esilaranti”. Esse, infatti, conducendo il Collega ad attività processuali “sconsiderate” – quali procedimenti monitori “frutto di spasmodica attività di corridoio” e “produzioni di documenti a scopo terroristico” – non si risolvono in altro se non in “tortura e insulto alla realtà storica e processuale”!
Certo è che affermazioni di tale portata andrebbero evitate nei propri atti. Ciò, prima che per ragioni deontologiche, già per evitare di rendere palese di non aver altri argomenti per criticare la tesi avversaria se non quella di bassamente denigrare la persona.
Pertanto, scadere nel volgare, se indubbiamente non rende merito alla professione può, in certi casi, dar conto di una grave debolezza argomentativa.
Avviandosi alla conclusione, pare opportuno soffermarsi con brevità sugli esiti sanzionatori conseguenti alla condotta in esame.
Data la duplice rilevanza – in sede civile, quanto in sede deontologica – del comportamento considerato, occorrerà distinguere tra l’obbligo risarcitorio previsto dall’art. 89 c.p.c. e la sanzione prevista dall’art. 52 cod. deont.
Prendendo le mosse dalla disciplina codicistica, corre l’obbligo di rilevare che il giudice ha il potere di “assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto”, laddove si dimostri che il danno derivi da espressioni offensive che non riguardano l’oggetto della causa.
Una interpretazione della norma aderente alla lettera della legge suggerisce che il potere risarcitorio del giudice il quale, con sentenza, può riconoscere il diritto al risarcimento della parte “offesa”, sia limitato sotto un duplice profilo.
Anzitutto, si richiede che le espressioni siano offensive. Pertanto, dovrà escludersi il risarcimento laddove le espressioni impiegate dal difensore (o dalla parte) siano meramente sconvenienti, nel senso già chiarito.
Poi, ai richiamati fini risarcitori, sarà necessario, altresì, che le espressioni offensive siano proferite gratuitamente: devono ciò esulare dall’oggetto della causa.
Tale requisito richiama alla mente la disciplina processuale penale di cui all’art. 598 c.p., che disciplina le offese in atti giudiziari e discorsi proferiti avanti le Autorità. Infatti, la richiamata disposizione chiarisce che non sono punibili le offese contenute in atti e discorsi giudiziari se queste concernono l’oggetto della causa.
È chiaro che, laddove appaia evidente che l’espressione “colorita” sia stata impiegata per mero fervore difensivo, senza evidenziare finalità denigratorie della personalità altrui e quando essa conservi, altresì, un apprezzabile collegamento con l’oggetto della causa, non potrà escludersene l’ammissibilità.
Per quanto attiene i profili sanzionatori deontologici, l’art. 52 cod. deont., al suo terzo comma, chiarisce che la violazione del divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Va da sé che nei casi di particolare gravità, la sanzione potrà essere aumentata sino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, ai sensi dell’art. 22, c. 2, lett. b) cod. deont., ovvero diminuita ex art. 22, c. 3, lett. a) all’avvertimento, nei casi di minore gravità.

