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Abuso del diritto: limiti all’esercizio di azioni e diritti

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 26568/2020 (testo in calce) traccia i confini dell’esercizio del diritto ed individua le conseguenze del suo abuso.

Sommario

1. La vicenda
2. La motivazione della Suprema Corte
3. Breve riflessione sull’abuso del diritto

1. La vicenda

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte territoriale respinge il reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologa del concordato preventivo, reso a seguito di opposizione.

Nelle fasi di merito il ricorrente prova: l’esistenza di un contratto preliminare di vendita, antecedente al concordato, con cui l’imprenditore promette di vendergli un cespite poi confluito nella procedura concorsuale; il pagamento del prezzo; l’immissione nel possesso dell’immobile; l’accoglimento della domanda nel giudizio, instaurato prima della procedura di concordato, finalizzato all’esecuzione in forma specifica del preliminare.

Sono tre i motivi di ricorso: errore sulla nozione d’indennizzo, da identificarsi, per il ricorrente, nel danno da inadempimento e non nella mera restituzione del prezzo; errore sulla natura del credito, riconosciuto chirografario, ma che il ricorrente assume prededucibile; errore sull’applicabilità dell’istituto dello scioglimento del contratto ex art. 169-bis L.F. sia poiché il contratto non può dirsi ineseguito sia per abuso del diritto di adire l’Autorità Giudiziaria per l’ammissione alla procedura concordataria.

2. La motivazione della Suprema Corte

I primi due motivi sono inammissibili, perché le ragioni creditorie verso il debitore in concordato devono devolversi al giudice della cognizione ordinaria e in quanto la natura del credito è questione nuova, mai affrontata nei precedenti gradi. Il terzo motivo è accolto per più ragioni.

L’art. 169-bis L.F. ratione temporis – su scioglimento del contratto ineseguito da entrambe la parti – non è applicabile quando una delle parti adempie. Secondo la Corte, dalla Direttiva UE 2019/1023 (i cui principi devono ispirare sia l’azione legislativa sia l’interpretazione giurisprudenziale) non emergono disposizioni analoghe all’art. 169-bis L.F. Da ciò, la repulsione del Legislatore Comunitario a comprimere le ragioni dei terzi.
Per altro, la scelta processuale dell’imprenditore è contraria al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.

L’aver presentato domanda di concordato nella pendenza del giudizio per l’esecuzione del preliminare integra un abuso dello strumento concordatario. La funzione astratta di questo è alterata nel caso de quo, in spregio anche alla volontà del legislatore unionale di evitare abusi dei quadri di ristrutturazione.

La tesi trova il conforto dell’art. 2 Cost. e riscontri sia in ambito contrattuale (principi di correttezza e buona fede, nelle trattative, nell’esecuzione e nell’interpretazione) sia sul piano processuale (su tutti, il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.).

3. Breve riflessione sull’abuso del diritto

La sentenza in esame stimola riflessioni non solo sul piano processuale, ma anche sull’esercizio di facoltà strumentalmente usate per arrecare danni ingiusti.

Assunto il dogma della complessità delle situazioni giuridiche soggettive, con obblighi reciproci sia dal lato attivo sia da quello passivo, chi esercita il proprio diritto oltre i limiti legali integra l’abuso del diritto.

La dottrina italo-francese, precursore, auspica un controllo anche contenutistico sul diritto soggettivo. Il metodo comparativo fa scoprire l’esistenza di ordinamenti in cui l’abuso del diritto è positivizzato esplicitamente (art. 2 cod. civ. svizzero).

In difetto è centrale il contributo della giurisprudenza.

Il codice civile del 1942 è privo di disposizioni rubricate “abuso del diritto”, ma è ricco di clausole generali: correttezza (art. 1175 c.c.) e divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.) sono determinanti. L’esegetica, infatti, ravvisa nel divieto degli atti emulativi il limite interno all’esercizio del diritto, tipico delle situazioni soggettive a contenuto patrimoniale.  Una visione sistematica del diritto conduce ad una ricostruzione unitaria dell’abuso del diritto tale da consentire il controllo dell’esercizio del diritto soggettivo tanto voluto dall’esegetica (cfr. per una più approfondita ricostruzione Salvatore Patti, Abuso del Diritto, Digesto vol. I UTET, pag. 3 ss.).

In sintonia, i doveri di solidarietà politica e sociale (art. 2 Cost.) imperano l’abbandono di una visione egoistica e l’attuazione dell’utilità sociale in tutti i rapporti privati.

Per altro, il Legislatore riconosce l’esistenza dell’Istituto: l’art. 9 L. 192/1998 (c.d. Legge sulla subfornitura) vieta alle imprese l’abuso dello stato di dipendenza economica in cui versi un loro cliente o fornitore.

Il Giudice europeo chiarisce che il diritto comunitario non impedisce al potere giudiziario del singolo Stato di applicare una normativa interna idonea a verificare se il diritto comunitario sia esercitato in modo abusivo (cfr. Corte di Giustizia CE 23 marzo 2000 C 373/1997). Traccia, poi, i contorni dell’abuso del diritto necessitante di due elementi: quello obiettivo, ossia la cosiddetta alterazione causale per distorsione della finalità preordinata del diritto, e quello soggettivo, ossia la consapevolezza dell’abusività (sul divieto di abuso cfr. Corte giustizia Unione Europea, Concl. Avv. Gen., 19-01-2017, n. 6/16).

La questione dell’abuso del diritto incide anche sul potere di risoluzione, tipica ostentazione del diritto potestativo. La buona fede si pone come direttiva fondamentale nella valutazione dell’agire. Nell’ipotesi di clausole risolutive, ex lege o ex contractu, l’interprete deve valutare sia l’esistenza dell’inadempimento sia se l’esercizio del potere di risoluzione configuri un abuso tenuto conto di elementi oggettivi e non soggettivi (Cass. 23868/2015).

Paiono ridondanti, nel panorama giurisprudenziale ed esegetico, le istanze di supremazia del principio di solidarietà sull’egoismo fine a se stesso sempre più nel segno di quell’utilità sociale dell’agire privato che ha trovato dignità costituzionale.

ALLEGATO: CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 26568/2020

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