Approfondimenti

Assicurazione auto: obbligo e violazione

Condividi

L’obbligo assicurativo concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto con la Legge n. 990 del 1969. Ma quali sono le sanzioni previste per chi circola senza copertura assicurativa?

Sommario

L'obbligo assicurativo

Il contratto di assicurazione R.C.A. consiste in quell’obbligazione attraverso cui l’assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (c.d. premio), si impegna a tenere indenne il soggetto contraente dei danni derivanti dal sinistro entro una determinata cifra che prende il nome di massimale.

Fin del 1969, con la Legge n. 990, il Legislatore ha previsto nel nostro ordinamento l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, obbligo successivamente ribadito anche in ambito comunitario attraverso l’emanazione nel tempo di varie Direttive comunitarie (confluite, poi, tutte nella Direttiva 2009/103/CE la quale costituisce una sorta di Testo unico europeo concernente l’r.c.a.) e definitivamente sancito nel Codice delle Assicurazione Private con l’articolo 122, a norma del quale “veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile”.

Violazione dell'obbligo

Da quanto appena esposto ne deriva che chi, in violazione del suddetto obbligo, circola su di un veicolo senza assicurazione o con assicurazione scaduta incappa nella sanzione sancita nell’articolo 193 del Codice della Strada. Come previsto dal comma 2, chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da € 849 ad € 3.396 e, inoltre, qualora lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di 2 anni, nella medesima violazione per almeno 2 volte, “all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi[…]. In tali casi […], quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni […] decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista”.

In ogni caso il veicolo – prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio – verrà restituito solamente al saldo delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo e al pagamento del premio assicurativo per un minimo di 6 mesi. Nel caso in cui il ricorso non venga proposto nei termini previsti oppure allorché anzidetti pagamenti non si verificano, l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale, costituente titolo esecutivo ex art. 203, comma 3, al Prefetto ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell’articolo 213 Codice della Strada.

Fattispecie di riduzione della sanzione

Qualora l’interessato intenda, invece, provvedere alla demolizione e/o radiazione (termine col quale si intende la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico prevalentemente per 3 motivi: demolizione, definitiva esportazione e distruzione/incendio) del veicolo la sanzione amministrativa viene ridotta della metà ove lo stesso manifesti la scelta all’organo accertatore entro 30 giorni dalla contestazione della violazione[1].

È, altresì, prevista un’altra riduzione, sempre del 50%, quando l’assicurazione per la responsabilità viene resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all’articolo 1901, comma 2 del Codice civile. In altri termini, se il contraente paga il premio assicurativo dopo il sedicesimo giorno dalla scadenza convenuta ma entro il trentesimo, la sanzione amministrativa è ridotta della metà: ciò perché opera, nell’ipotesi di mancato pagamento del premio o di una rata successiva alla prima, una proroga dell’assicurazione pari a 15 giorni, lasso temporale nel quale l’auto può liberamente circolare e nessuno può essere sanzionato.

Tali accertamenti, alla luce delle introduzioni portate dalla Legge di stabilità del 2012, possono ora essere effettuati anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui all’articolo 201 (ovvero appositi congegni di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo giacché il veicolo oggetto del rilievo si trova distante dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; tra questi vanno ricompresi anche le apparecchiature atte alla rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali o su strade o corsie riservate), omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

[1] Così recita la seconda parte del comma terzo, art. 193 CdS: “La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.