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Correntista opponente: onere della prova è a suo carico

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Il Tribunale si pronuncia sull’analitico onere della prova a carico del correntista opponente e sulla richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno per la segnalazione a sofferenza. 

In data 9 ottobre 2020 il Tribunale di Piacenza ha pubblicato la sentenza n. 469/2020 (testo in calce), con cui ha stabilito precisi profili particolarmente interessanti in materia di onere della prova a carico del correntista opponente dei singoli annotazioni dell’estratto conto e per la richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La vicenda

Con  atto  di  citazione  regolarmente  notificato,  il correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e  la  condanna della Banca al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta della banca che si asseriva essere stata negligente per aver violato i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

Il Tribunale rigettava le richieste del correntista opponente condannandolo a sostenere le spese di lite.

Onere della prova a carico del correntista opponente

Il Tribunale emiliano ha ritenuto non evaso l’onere probatorio di cui era gravato il correntista; la sentenza ha, infatti, dedicato molta attenzione all’analitico onere della prova, precisando con acuta chiarezza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del correntista opponente muovere contestazioni puntuali e specifiche e prevedendo che il correntista debba sia eccepire, che provare l’eventuale erroneità delle singole annotazioni riportate negli estratti conto.

Tale precisazione, di contestazione delle singole annotazioni degli estratti conto, che il Tribunale riconosce in capo al correntista opponente è di gran rilievo e novità nel panorama giurisprudenziale: viene fatta, dunque, chiarezza sul compito del correntista opponente di dover prima eccepire e poi provare che ogni singolo movimento registrato nell’estratto conto sia erroneo o indebito.

Conseguentemente, il Magistrato piacentino ha puntualizzato anche l’onus probandi in merito alla richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, precisando che affinché vi sia possibilità del risarcimento del danno, il correntista opponente deve  allegare e provare sia il danno-evento che il danno-conseguenza.

Richiamando la Cassazione civile, sez. I, sentenza 25 gennaio 2017, n. 193; la Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n. 20885; il Tribunale di Treviso, 15/02/2019; il Tribunale Firenze sez. III, 09/06/2020, n. 1333; il Tribunale Firenze sez. III, 18/05/2020, n. 108; il Tribunale Verona sez. III, 13/02/2020, il Magistrato ha escluso che possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, perché il correntista opponente “ha omesso di provare -e prima ancora di allegare in maniera specifica- il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimo della parte convenuta, limitandosi a lamentare un generico danno derivante dalla segnalazione alla centrale dei rischi, senza però dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell'estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito”.

E’ di grande importanza, infine, che il Tribunale abbia dichiarato che la segnalazione effettuata dalla banca sia pienamente legittima ed effettuata in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia, dal momento che la banca ha provato di aver classificato il credito a sofferenza a fronte di un grave inadempimento protratto per lungo tempo manifestatosi nell’ambito di una grave situazione patrimoniale del correntista che già aveva indotto un altro Istituto di credito a segnalare lo stesso nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi.

ALLEGATO: TRIBUNALE PIACENZA, SENTENZA N. 469/2020

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