Custodia in carcere di ultrasettantenne: servono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
Con la sentenza n. 31418/2020 (testo in calce) la Corte di cassazione affronta la questione della verifica dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare carceraria, con particolare riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di soggetto ultrasettantenne.
Il caso
Il tribunale di Roma, sezione specializzata per il riesame, ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta, avanzata nell’interesse di V.H.T.G., di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo in data 2 marzo 2019 in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, per avere detenuto al fine di spaccio 12 chili di cocaina (dalle quali erano ricavabili 69.815 singole dosi), fatto per il quale egli è stato condannato con sentenza del 27 febbraio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione e 20.000 Euro di multa.
Il tribunale, a fondamento del provvedimento di rigetto, ha innanzitutto escluso la sussistenza di una situazione di incompatibilità dello stato di salute dell’imputato con il regime carcerario, così come la necessità di nominare un perito, avendo fra l’altro l’imputato rinunciato all’indagine strumentale.
Ha poi evidenziato, come non vi sia spazio per applicare il disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 4, atteso che, all’atto dell’applicazione della misura carceraria, l’imputato non aveva ancora compiuto settant’anni, notando infine come il d.lgs 15 febbraio 2016, n. 36, ponga a carico del pubblico ministero procedente, e non del giudice, l’obbligo di trasmettere la decisione cautelare all’autorità competente dello stato membro.
Le ragioni in diritto
V.H.T.G, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, chiede l’annullamento del provvedimento sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione di legge, in relazione all’art. 275 c.p.p., con specifico riguardo all’omessa valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza a carico dell’imputato in quanto soggetto attualmente ultrasettantenne; 2) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato con riferimento al rifiuto dell'accertamento sanitario, all’omessa considerazione dell’intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari ed alla comunicazione ai sensi del D.lgs 15 febbraio 2016, n. 36, art. 5; 3) Violazione di legge in relazione all’omessa valutazione dell’intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso in custodia cautelare (18 mesi), della collaborazione del ricorrente con la giustizia (là dove ha fatto i nomi del fornitore), dell’età avanzata e della situazione patologica che avrebbe imposto un approfondimento peritale.
Il ricorso è fondato con limitato riguardo al primo motivo concernente l’eccepita violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, mentre deve essere disatteso in relazione alle ulteriori deduzioni.
Circa il primo motivo, erra il collegio della cautela nell’affermare che la norma dell’art. 275 c.p.p., comma 4, trova applicazione soltanto in sede di applicazione della misura cautelare e non anche durante la relativa esecuzione. In linea generale, bisogna rilevare come i provvedimenti in materia cautelare siano fisiologicamente provvisori, in quanto sempre modificabili e revocabili, perché destinati a valere sino a quanto rimangano invariate le condizioni di fatto e di diritto su cui si fondano. Ne discende che i presupposti della cautela
devono sussistere non solo al momento costitutivo del vincolo imposto alla libertà personale, ma anche nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare.
Si deve pertanto ribadire che i presupposti della misura cautelare – che rendono appunto legittima la restrizione della libertà personale – devono sussistere non soltanto all’atto dell’adozione della cautela, cioè nella fase c.d genetica, ma devono perdurare anche in itinere, cioè durante il corso di esecuzione della misura, imponendo il costante adeguamento dello status libertatis al diverso atteggiarsi degli elementi di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., così anche nella fase dinamica sia garantita l’osservanza delle condizioni fondanti il provvedimenti limitativo nonché il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità fissati dall’art. 275 c.p.p.
Tanto premesso in linea generale e passando ad affrontare la questione che viene in rilievo nella specie, l’art. 275 c.p.p., comma 4, stabilisce che “non può essere disposta la custodia in carcere salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l’imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni”.
L’art. 275 c.p.p., comma 4, fa derivare dal superamento del settantesimo anno di età una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all’inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche dell’uomo, affidando al giudice il compito di stabilire, caso per caso, se la situazione di fatto, valutata complessivamente, sia di tale gravità da giustificare, anche in tale ipotesi, l’applicazione di una misura cautelare.
Conseguentemente, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento restrittivo adottato in tal caso, è necessario accertare se il giudice che lo ha emesso o confermato, si sia dato carico di motivare congruamente, anche in relazione all’età, il suo convincimento dell’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari, la disposizione contenuta nell’art. 275 c.p.p., comma 4 – che impedisce l’applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti della persona ultrasettantenne salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – trova applicazione non soltanto in fase c.d genetica di applicazione della misura cautelare, ma anche nello sviluppo dinamico della cautela.
Circa i restanti motivi, brevemente si può affermare che non coglie nel segno il secondo motivo con il quale il ricorrente censura la motivazione del provvedimento sui punti concernenti la conoscenza della lingua italiana da parte del V., in relazione al rifiuto dell’accertamento diagnostico, l’omessa valutazione dell’affievolimento delle esigenze cautelari e la contraddittorietà della motivazione in relazione al D.lgs 15 febbraio 2016, n. 36, art. 5.
Nessuna violazione di legge (terzo motivo), con particolare riguardo al disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, è riscontrabile nell’ordinanza in verifica nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente una situazione di incompatibilità delle condizioni di salute del V., con la detenzione carceraria e non indispensabile la nomina di un perito al fine di una più approfondita verifica sul punto.
Conclusivamente, l’ordinanza impugnata viene annullata per violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, ed il Tribunale in sede di rinvio verificherà se, nei confronti del ricorrente ormai ultrasettantenne, persistano i presupposti per il mantenimento della misura cautelare carceraria, con particolare riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

