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Dati: accedervi per finalità diverse da quelle autorizzate è reato

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Il professionista, componente uno studio associato e socio di una società di servizi, si era introdotto abusivamente nel sistema informatico delle due organizzazioni per effettuare il salvataggio dei dati al fine di avviare una autonoma attività professionale.

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 12 dicembre 2020, n. 34296.

La Corte d'appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 615-ter c.p. Così il professionista ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi: il primo, per censurare la erronea applicazione dell'art. 615-ter c.p. (l'accesso ai sistemi informatici non era stato affatto abusivo, essendo egli socio dello studio e della associazione professionale e in possesso delle chiavi per entrare nel sistema, oltre che "titolare di tale sistema informatico"); il secondo, per contestare la condanna al pagamento di una provvisionale “significativa” (50 mila euro), cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, il tutto senza adeguata motivazione. 

La Suprema Corte ricorda innanzitutto che le sezioni unite (sentenza 27 ottobre 2011, n. 4694) hanno risposto al quesito se integri il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, l'accesso da parte di soggetto abilitato, poiché dotato di password, attuato per scopi o finalità estranei a quelli per i quali l'accesso è stato consentito. Per le ss.uu. deve, in particolare, reputarsi rilevante il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato ad accedervi ed a permanervi, quando esegua operazioni di natura "ontologicamente diversa" da quelle per cui ha ricevuto l'incarico e l'autorizzazione all'accesso, venendo meno per ciò stesso il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema.

Le sezioni unite si sono nuovamente occupate (sentenza 18 maggio 2017, n. 41210) dell'accesso operato da chi sia munito di apposite chiavi e sia abilitato a farlo, ma lo faccia in violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano l'operato dei pubblici dipendenti e che indirizzano verso finalità di pubblico interesse l'attività della pubblica amministrazione. Ebbene, richiamato il principio dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 ("l'attività amministrativa persegue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza…”), la S.C. ha confermato in tale pronuncia il carattere illecito ed abusivo di qualsiasi comportamento in contrasto con quell'obiettivo, mediante un accesso estraneo alla finalità di servizio.

È proprio la finalità dell'accesso l'elemento decisivo per giudicare della liceità dell'operato di chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico.

Nella fattispecie, il diritto di accesso ai sistemi informatici dello studio associato e della società era stato riconosciuto a favore del ricorrente per il perseguimento degli scopi propri dell'associazione e della società, per cui l'accesso a quei sistemi per copiarne i dati e servirsene per finalità personali è sanzionabile ai sensi dell'art. 615-ter c.p.

La S.C. ha giudicato infondato anche il secondo motivo di ricorso. La quantificazione della provvisionale è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che non è tenuto a motivare il provvedimento, La condanna alla provvisionale non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (si vedano, ex multis, questi precedenti della Corte di cassazione penale: sez. III, sentenza n. 18663 del 27 gennaio 2015; sez. II, n. 49016 del 6 novembre 2014; sez. IV, n. 34791 del 23 giugno 2010; sez. V, n. 40410 del 18 marzo 2004). Ciò vale sempre che, in relazione al danno provvisoriamente accertato, l'ammontare della provvisionale non sia ictu oculi esorbitante. La qual cosa nella fattispecie è da escludere, per la S.C., stante la rilevanza delle conseguenze ricollegabili alla condotta dell'imputato.

Per ciò che riguarda la sospensione condizionale della pena, il giudice l'ha legittimamente subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, tale potere essendogli attribuito dall'art. 165 c.p. quando abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

ALLEGATO: Cass. Pen. Sez. V sentenza 12 dicembre 2020, n. 34296

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