Esclusione del rito abbreviato per delitti punibili con l’ergastolo non è illegittima
Le finalità perseguite dal legislatore nell'escludere il rito abbreviato per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo possono essere o meno condivise; ma né le finalità in sé, né i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle appaiono alla Corte connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2020, n. 260 (testo in calce).
La Corte ha innanzitutto preso atto che con la legge richiamata il legislatore ha inteso assicurare, per i reati più gravi previsti dal nostro ordinamento, la celebrazione di un processo pubblico davanti a una corte d'assise e non ad un giudice monocratico, nel quale anche le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate.
Detta finalità comporta ovviamente una dilatazione dei tempi di definizione dei processi per i reati punibili con la pena dell'ergastolo, ed in particolare per gli omicidi aggravati. Ma l'individuazione delle soluzioni più idonee ad assicurare un processo in grado di raggiungere, in tempi ragionevoli, il suo scopo naturale, rientra nella discrezionalità del legislatore, cui non può essere sovrapposta una diversa ed autonoma valutazione da parte della Corte Costituzionale.
I giudici delle leggi precisano che la disciplina censurata non viola in alcun modo il diritto di difesa, ben potendo il legislatore escludere l'accesso a certi riti alternativi agli imputati di reati particolarmente gravi, come quelli puniti con l'ergastolo.
L'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni: di talché esso deve essere garantito ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pm nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione del giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo. Ma dall'art. 24 Cost., non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale.
Non esiste, infatti, un diritto dell'imputato a ottenere la celebrazione del processo a porte chiuse a tutela della sua riservatezza e dignità; il principio della pubblicità del processo, soprattutto per i reati più gravi, costituisce infatti non solo una garanzia soggettiva per l'imputato, ma anche un connotato identitario dello Stato di diritto, a tutela della imparzialità e obiettività dell'amministrazione della giustizia, sotto il controllo dell'opinione pubblica.
I giudici precisano, altresì, che la riforma non comporta per forza l'effettiva condanna all'ergastolo dell'imputato giudicato colpevole al dibattimento, posto che la corte d'assise ha sempre la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti a favore di costui, che possono comportare l'applicazione di una pena meno grave.
Per detti motivi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge n. 33 del 2019 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevati in riferimento agli artt. 3, 24, 27 comma 2 e 111 Cost.

