Il socio di studio può fare il backup dei dati per scopi personali?
Rischia la condanna per il reato di accesso abusivo al sistema informatico il socio di uno Studio che fa il backup dei dati per scopi personali: è quanto emerge dalla sentenza 2 dicembre 2020, n. 34296 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
L’art. 615-ter c.p., al comma 1, sanziona il comportamento di chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo. Il fatto è aggravato, ai sensi del comma 2, se è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi eserciti anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema.
L’accesso si considera “abusivo” quando avvenga mediante superamento e violazione delle chiavi fisiche e informatiche di accesso o delle altre esplicite disposizioni su accesso e mantenimento date dal titolare del sistema.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione se integri la fattispecie criminosa in oggetto la condotta di accesso o mantenimento nel sistema da parte di un soggetto abilitato all’accesso, in quanto dotato di password, ma attuata per finalità o scopi estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli fosse stata attribuita. Secondo i giudici ciò che rileva è il profilo oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di soggetto non autorizzato ad accedervi e a permanervi, sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia quando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui sarebbe stato incaricato e in relazione alle quali l’accesso era stato consentito (Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 4694).
Decisiva, per giudicare la liceità dell’accesso effettuato da chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico, è per la giurisprudenza, la finalità perseguita dall’agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere accesso, il quale mai può essere esercitato in contrasto con gli scopi che sono alla base dell’attribuzione del potere, nonché in contrasto con le regole dettate dal titolare o dall’amministratore del sistema.
Si tratta di limiti che non derivano da norme pubblicistiche, ma dai principi della collaborazione associativa, che hanno, quale base necessaria, il conferimento di beni, utilità, diritti e quant’altro funzionali al perseguimento dello scopo comune e impongono l’utilizzo dei medesimi in maniera conforme allo scopo.
Nella fattispecie, il diritto di accesso ai sistemi informatici dello Studio era stato riconosciuto a favore dell’imputato per il perseguimento degli scopi propri dell’associazione e della società personale, per cui l’avere acceduto a quei sistemi per estrapolarne i dati in esso contenuti e servirsene per finalità esclusive concreta un accesso abusivo.

