Indicatori di equilibrio economico-finanziario: il ritardo
Sono stati classificati come indicatori di equilibrio economico-finanziario il:
a. Reddito operativo
b. Margine operativo lordo e Ebitda
c. Flusso di cassa operativo
d. Posizione finanziaria netta / mol
e. Mol / oneri dell’indebitamento
f. Dscr (Debt Service Coverage Ratio)
g. Ritardo
Il ritardo nei pagamenti
Altro indicatore molto importante, relativo non allo stato di crisi (come indicato nell’art.13 del CCI), ma allo stato di insolvenza, come dicevamo, è il ritardo nei pagamenti. Le origini del ritardo possono risiedere nella scarsa redditività del business, nella disarmonia tra i tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti ed infine, in problemi organizzativi/amministrativi. Ritardare un pagamento non significa non adempiere ai propri impegni, ma, di certo, non rispettare i modi e i termini stabiliti con il creditore mostra una difficoltà che dovrà essere immediatamente affrontata.
Il ritardo, poi, per assumere un certo grado di gravità deve essere reiterato e significativo. Reiterato significa che il non rispetto dei termini contrattuali e quindi lo spostamento in avanti del pagamento, si sta ripetendo per almeno due volte. Per definire il concetto di significatività, viceversa, si rimanda alla lettura degli artt. 14, 15 e 24 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Superare gli importi richiamati negli articoli di legge appena ricordati, significa, per l’imprenditore, essere soggetto alla segnalazione da parte dei cosiddetti soggetti qualificati (organo di controllo e di revisione, agenzia delle entrate, istituto di riscossione, istituto nazionale di previdenza sociale) di cui agli artt. 14 e 15 del codice e da parte dell’OCRI (Organismo della Crisi e dell’Insolvenza). Il ritardo, comunque, assume rilevanza, indipendentemente dal superamento dei livelli richiamati negli artt. 14, 15, 24, che fanno scattare l’obbligo di segnalazione interna ed esterna.
Il legislatore, nel fissare i paletti quantitativi oltre i quali i soggetti pubblici qualificati (art. 15) sono obbligati alla segnalazione all’OCRI e l’imprenditore gode di misure premiali (art. 24), se comunica tempestivamente (entro i 6 mesi) il non pagamento di certi debiti, ha individuato nel “ritardo” un importante indicatore di crisi, o meglio ancora, dello stato di insolvenza.
Il ritardo reiterato e indipendentemente se significativo, rappresenta il primo e vero indicatore di crisi individuato direttamente dal legislatore. L’indicatore “ritardo” non necessità di spiegazioni, è semplice da rilevare ed è oggettivo. Rileva il fatto che le condizioni contrattuali sottoscritte con i fornitori commerciali e finanziari e con le agenzie fiscali non sono state rispettate. Ogni ritardo, quindi, se reiterato, rileva una inadempienza che, indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato, manifesta il fatto che i modi e i termini delle obbligazioni contratte non vengono più rispettati.
La Legge n.155/2017 rappresenta l’inizio di uno nuovo modo di rilevare e monitorare i fatti di gestione. Indipendentemente, quindi, dall’esistenza di ritardi significativi e reiterati, come definiti dagli artt. 14, 15 e 24 del codice, ogni ritardo reiterato, per quanto sotto soglia, rappresenta un indicatore di difficoltà che dovrà, senza indugio, essere affrontato nelle sue cause e a tal fine l’imprenditore, l’organo gestorio e quello di controllo e/o di revisione dovranno monitorare con ritmo almeno trimestrale:
- il rispetto degli adempimenti e delle scadenze fiscali;
- il rispetto dei adempimenti e delle scadenze civilistiche (es. deposito del bilancio, aggiornamento dei libri contabili e sociali, rilevazione delle cause di scioglimento del contratto sociale, adunanze degli organi sociali, polizze assicurative);
- il rispetto dei tempi di incasso e di pagamento dei clienti e dei fornitori;
- il rispetto delle scadenze delle rateazioni con l’Agente di Riscossione o con gli altri Enti;
- l’andamento degli indicatori di crisi e di insolvenza e le conseguenti idonee iniziative da implementare;
- il numero, natura e scadenza degli affidamenti accordati per soggetto erogante;
- il livello di utilizzo delle linee di credito accordate;
- gli sconfinamenti;
- le garanzie reali e personali;
- la Centrale Rischi di Banca d’Italia;
- i Sistemi di Informazione Creditizia – SIC (es. Cerved Group).
Non possiamo non richiamare, al fine di chiudere questo paragrafo, le novità introdotte dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (GU n. 151 del 29 giugno 2019 – S.O. n. 26), che ha introdotto una nuova disposizione relativa ai tempi di pagamento tra le imprese inserendo il nuovo articolo 7-ter nel decreto legislativo n. 231/2002 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione prevede che a decorrere dall’esercizio 2019, le società danno evidenza nel BILANCIO SOCIALE dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando anche gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. Le società danno conto, nel bilancio, anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni effettuate nell’anno e delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
Secondo la relazione illustrativa, questa disposizione muove dal presupposto che la manifestazione all’esterno dei tempi medi di pagamento dell’impresa può costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società. Al tempo stesso, può costituire uno strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni. Il Bilancio sociale non è una reportistica obbligatoria per legge e non esiste uno standard redazionale da seguire. L’obiettivo di questo documento è quello di consegnare agli users of financial statements delle informazioni materiali, quindi considerate rilevanti sulle performance economiche, ambientali e sociali. Quest’ultime, riguardano il lavoro, i diritti umani, la collettività e la responsabilità di prodotto. Uno dei modelli più diffusi di rendicontazione sociale (Guidelines) è quello preparato dalla Global Reporting Initiative (Ente No Profit fondato nel 1997).
L’implementazione della Corporate Social Responsability (CSR), da parte della società, richiede l’adozione di un assetto amministrativo adeguato, capace di guardare oltre le performance strettamente economiche. Stiamo parlando delle cosiddette AMP (Alternative Measurement Performance). Da rilevare, infine, che il bilancio sociale, fino a poco tempo fa documento non obbligatorio, sia oggi richiesto alle imprese di certe dimensioni. A tal proposito, rimando il lettore alla lettura del decreto legislativo n. 254/2016 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2014/95/UE.
Per concludere, “il ritardo è il primo inadempimento dello stato di insolvenza” (Dott. Bruno Ricci).

