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Mancata comunicazione della PEC: è il Consiglio dell’Ordine a disporre la sanzione

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Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 143 del 23 novembre 2020. Nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

Con l’informativa n. 143 del 23 novembre 2020 il CNDCEC ha fornito alcune indicazioni in merito alla sanzione per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine.

Il decreto Semplificazioni (art. 37, D.L.  n. 76/2020) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (“domicilio digitale”), obbligo stabilito dall’art. 16, D.L. n. 185/2008.

Con nota 186506 del 18 novembre 2020, il Ministero della Giustizia ha affermato che la sanzione prevista dall’art. 37, D.L. n. 76/2020, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare.

Pertanto, nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

CNDCEC, informativa 23/11/2020, n. 143

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