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Multa nulla se il tutor non è tarato periodicamente

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Sull’amministrazione grava l’onere di dar prova del regolare funzionamento del dispositivo SICVE-tutor, sebbene operi un automatico. Per l’effetto, la multa per eccesso di velocità è valida se il tutor è sottoposto a tarature periodiche che devono essere comprovate in giudizio dall’amministrazione convenuta.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che, tramite l’ordinanza n. 24993 depositata il 9 novembre 2020 (testo in calce), ha accolto il ricorso di un automobilista richiamando la lettura ermeneutica, fornita dalla Consulta, all'art. 45, comma 6, C.d.S.

Sommario

La mancata dimostrazione del corretto funzionamento del tutor

Un automobilista ha adito la Corte di Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, art. 4, art. 45 C.d.S., comma 6 e art. 142 C.d.S., comma 6, degli artt. 192 e 345 reg. att. C.d.S., per avere il Tribunale, in sede d’appello, disatteso il motivo di gravame in relazione alla mancata dimostrazione da parte dell'amministrazione del corretto funzionamento del dispositivo col quale era stato rilevato l’eccesso di velocità, ovvero il Tutor Sicve.

Il ruolo delle verifiche di funzionalità e taratura secondo la Consulta

Più in dettaglio, la sentenza d'appello non aveva tenuto conto dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non aveva previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (Corte Cost. n. 113/2015). Inoltre, l’automobilista ha lamentato l'erroneità della sentenza in quanto, nonostante l'eccezione di nullità sollevata dallo stesso per omessa dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, non ne aveva tenuto conto argomentando che l’automobilista non aveva specificamente contestato e confutato l'allegazione della amministrazione circa l'effettuazione della taratura "cronologica".

L’obbligo di verifica periodica è esteso a tutti i dispositivi di accertamento delle infrazioni stradali

Il collegio di ermellini condivide le censure osservando che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in ipotesi di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se dette verifiche siano state o meno effettuate (tra le tante, Cassazione n. 24757 del 2019).

La sentenza della Consulta n. 113 del 2015

Perciò, non è risultata corretta la distinzione operata dal giudice di seconde cure ai fini dell'applicazione dell’art. 45, c. 6, C.d.S., nell’ambito della lettura ermeneutica fornita dalla Consulta in occasione della sentenza n. 113/2015, fra apparecchi sottoposti a diretta vigilanza della Polizia Stradale e apparecchiature SICVE che funzionano in automatico ed in autonomia e che sono sottoposte a controlli annuali per la sincronizzazione degli orologi.

Più precisamente, la Corte costituzionale aveva rilevato che ogni strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione; tale profilo interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento.

L’annullamento con rinvio

Per lo stesso collegio di legittimità, non è risultato idoneo a superare l'applicabilità dell'art. 45 cit. C.d.S., comma 6, nella portata precettiva assegnata dalla Consulta, l'argomento utilizzato dal tribunale secondo il quale il ricorrente non avrebbe specificamente contestato l'allegazione dell'amministrazione circa l'effettuazione della taratura, dovendosi rilevare come sia sufficiente, a detto fine, la contestazione, incombendo sull'amministrazione la prova dell'effettuazione del periodico controllo. Per l’effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.

[1] L’art. 6 della CEDU stabilisce quanto segue al comma 1: “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta […]”.

[2] “Garanzie penali da estendere al rito tributario” pubblicato su “Eutekne” del 30.11.2020 a firma di Alberto Calzolari.

[3] Su tale aspetto si rinvia a quanto disposto dal Legislatore con l’art. 27 del D.L. n° 137/20, in ordine al quale – in buona sostanza – è stata impedita la celebrazione delle pubbliche udienze (nelle forme tradizionali) “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”.
In alternativa al rito classico, la prefata norma ha previsto che le Commissione Tributaria adottino provvedimenti funzionali a consentire lo svolgimento delle udienze “con collegamento da remoto”, “ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili”.
Dinanzi a questa facoltà, alcune (rectius: numerose) Commissione Tributarie hanno disposto unicamente la “trattazione scritta”. Ebbene, giova segnalare un’interessante, quanto recente sentenza del TAR della Puglia n° 742/20 (depositata il 27.11.2020) nella quale è stato rilevato che, laddove non sia “stata prevista la possibilità di svolgere le discussioni nelle udienze pubbliche e camerali mediante collegamento da remoto”, tale “profilo” integra “la violazione dell’art. 27 del DL 137/2020 e degli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione ed ingiustizia manifesta”.
Il citato Tribunale Amministrativo, in accoglimento delle doglianze della parte, ha disposto la sospensione cautelare del decreto n° 16/20 del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, dacché “nella motivazione dell’atto impugnato non si è fatto cenno alle valutazioni istruttorie che hanno condotto all’impossibilità di autorizzare lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto, né l’Amministrazione resistente ha allegato in giudizio la prova dell’esistenza di ragioni tecniche o di interesse pubblico che avrebbero reso non praticabile o amministrativamente inopportuno il collegamento da remoto per i difensori delle parti del processo tributario”;

ALLEGATO: CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 24993/2020

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