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Studi di settore: hanno valore di presunzioni legali sufficienti anche da sole

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Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa. Con l’ordinanza n. 25525, depositata il 12 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento.

Una società riceveva un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP, con il quale, a seguito di contraddittorio, erano stati ricostruiti i ricavi sulla base degli studi di settore.

Veniva proposto ricorso. La CTP accoglieva l’impugnazione.

Avverso tale statuizione ricorreva in appello l’Ufficio, ma il gravame veniva rigettato.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione deducendo con unico motivo che la CTR avesse indebitamente svalutato il meccanismo presuntivo scaturente dalle incongruenze tra studio di settore e dichiarazione e omesso la valutazione sulla personalizzazione dello studio compiuto dall’Ufficio, in ragione delle circostanze concrete in cui operava la contribuente nell’anno di imposta.

La decisione

Con l’ordinanza n. 25525 depositata il 12 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La Suprema Corte ribadisce quanto statuito da un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23252/2019, n. 22347/2018) secondo il quale la determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente è idonea a integrare presunzioni legali che sono anche da sole sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.

Nella specie l’accertamento non era fondato, però, solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore, in ogni caso idoneo a generare presunzioni gravi precise e concordanti in quanto i parametri applicati rappresentano la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati. Tali dati rivelano valori, che quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’ufficio dell’accertamento.

Nei confronti della contribuente, precisa la Corte, la ripresa a imposizione si basava anche sulla perdita dichiarata ai fini IRPEF dal contribuente. Inoltre un siffatto risultato contabile rendeva antieconomica la prosecuzione dell’attività, che per tre anni era risultata non congrua e non coerente con gli studi di settore.

Secondo i giudici di legittimità l’antieconomicità protratta per un così ampio arco di tempo, incluso l’anno di imposta oggetto del giudizio, era un dato molto rilevante, con il quale la CTR non si era confrontata ai fini della sussunzione della fattispecie nelle previsioni di legge.

In presenza di tali elementi di fatto, idonei a fondare presunzioni gravi precise e concordanti, doveva essere il contribuente a dover fornire giustificazione e non, come ritenuto dal giudice d’appello, l’Agenzia a dover fornire ulteriori elementi.

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 12/11/2020, n. 25525

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