Studi di settore: Reddito inferiore rispetto ai parametri standardizzati va provato dal contribuente
In questo modo giustifica un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato.
L’Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento ai fini Ires Irap ed Iva derivante dall’applicazione degli studi di settore, con il quale accertava maggiori ricavi e procedeva alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni. Veniva proposto ricorso dalla contribuente, accolto parzialmente dalla CTP, che rideterminava i ricavi in considerazione della grave crisi in cui imperversava il comparto produttivo della contribuente che aveva coinvolto indirettamente anche quest’ultima, dipendente in gran parte, nell’esercizio della propria attività da un unico committente. La contribuente proponeva appello non ritenendo applicabili gli studi di settore in un periodo di crisi aziendale conclamata e provata, durante il quale l’attività produttiva aveva avuto uno svolgimento anomalo essendosi ridotta in alcuni mesi dell’anno oggetto di controllo. Il gravame veniva accolto dalla CTR che non riteneva applicabili in caso di crisi del settore, gli studi di settore. Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che fossero pienamente applicabili gli studi di settore anche nel caso di andamento anomalo dell’attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24870 depositata il 6 novembre 2020, ha accolto il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Per la Suprema Corte i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi statuiti in diverse pronunce di legittimità (Cass.14288/2016; Cass.10047/2016; Cass. 27617/2018). La Corte ricorda che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. Tuttavia, ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente abbia omesso di parteciparvi ovvero si sia astenuto da qualsivoglia attività d’allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire ulteriore dimostrazione della presta esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri. I giudici di legittimità aggiungono che, gli studi di settore ex artt. 62 bis e 62 sexies del D.L. 331/1993, d’altronde rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d del D.P.R. n. 600/1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente. Nella specie la CTR si era limitata ad accogliere acriticamente le contestazioni della società contribuente affermando che non fossero applicabili gli studi di settore in un periodo di crisi aziendale ritenuta conclamata e provata omettendo però di considerare che dall’analisi del mastrino clienti prodotto nel corso del contraddittorio con l’Ufficio risultassero numerosi clienti, e che nel corso dello stesso anno contestato fossero state effettuate nei confronti del committente più rilevante, vendite pari al 13% del fatturato annuo. Tali elementi erano certamente inidonei a giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui era applicabile lo standard prescelto dall’A.F

