Tutela dei minori online e il digital kidnapping
Il periodo di crisi che stiamo vivendo ci ha costretti a spostare gran parte delle nostre attività quotidiane sulla rete; questo vale non solo per il lavoro e l’istruzione, ma anche per i rapporti sociali. Ora che la maggior parte delle persone sono chiuse in casa e gli incontri sono limitati, i social network forniscono una utile valvola di sfogo per il nostro naturale bisogno di interazione con gli altri. Tuttavia, è fondamentale avere sempre ben chiaro quali sono i rischi e le cautele da tenere durante la nostra attività online: un momento del genere fornisce un terreno fertile ai criminali informatici.
Se prestare particolare attenzione quando si inseriscono su internet i dati della propria carta di credito si presenta agli occhi di tutti come una precauzione necessaria e piuttosto scontata, purtroppo lo stesso non si può dire di altri tipi di condivisione che, pur se socialmente accettati con una certa leggerezza, portano con sé rischi anche più importanti. Uno di questi è il cosiddetto “sharenting”, termine frutto dell’unione di “sharing” (condivisione) e “parent” (genitore): l’attività di condivisione di immagini, video e altre informazioni riguardanti i figli da parte degli stessi genitori. In questo contesto la normativa sulla privacy non è di molto aiuto, visto che la tutela dei minori su internet approntata dal GDPR mira per lo più a proteggerli da sé stessi, in ottica paternalistica, fornendo come elemento di salvaguardia proprio il controllo e il consenso da parte dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).
La previsione dell’articolo 8 del Regolamento, quindi, poco può fare per inibire condivisioni effettuate da quegli stessi soggetti che sarebbero chiamati a vigilare sulla presenza online dei figli. Tanto che, al momento, la soluzione è piuttosto debole: la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che per la pubblicazione online di immagini dei figli sia necessario il consenso di entrambi i genitori, per cui l’opposizione di uno impedisce anche all’altro di continuare tale attività.
È chiaro che i minori restano senza tutele nel momento in cui sia padre che madre acconsentano a condividere i dati della prole cosa che, nella pratica, si verifica nella maggior parte dei casi. Ma qual è il principale rischio?
Sommario
Il digital kidnapping
Caricando online dati personali, si forma nel tempo una sorta di alter ego digitale: la nostra identità su internet.
Chi condivide informazioni su di sé decide, in modo più o meno consapevole, che immagine lasciare nel contesto informatico. Cosa che non avviene, invece, nel momento in cui i genitori pubblicano foto dei figli minori: questi spesso nemmeno sanno che una loro fotografia è presente in rete, e che lì rimarrà per un tempo indefinito. Oltretutto, la condivisione costante di informazioni sulla vita familiare e sulla crescita dei figli fa sì che si creino delle identità digitali dei minori stessi.
È difficile immaginare che i padri e madri orgogliosi che caricano su Facebook le foto del primo compleanno della figlia siano consapevoli del fatto che, anche solo grazie a quello, un malintenzionato può venire a sapere la data di nascita della bambina, magari risalire al geotag delle foto e scoprire l’indirizzo della casa dove abita e, pezzetto dopo pezzetto, dato dopo dato, ricostruirne l’identità digitale per poi appropriarsene. È ciò che avviene con il digital kidnapping: utilizzando le informazioni presenti in rete, spesso condivise dagli stessi genitori, un soggetto duplica l’identità di un minore per i fini più disparati.
Possono poi esserci casi più “innocui”, come quando su Instagram venivano scambiate delle foto di bambini per creare dei personaggi fittizi per giochi di ruolo; ma anche situazioni molto più gravi, nelle quali l’identità digitale del minore viene utilizzata per adescarne altri, con esiti anche drammatici per i bambini o ragazzini che vengono contattati.
Digital kidnapping e reato di sostituzione di persona
In Italia il fenomeno di digital kidnapping sopra descritto è stato fatto rientrare nella fattispecie criminosa della “sostituzione di persona”, disciplinata dall’articolo 494 c.p.
In un caso recente, la Cassazione ha riconosciuto la colpevolezza di un imputato per aver creato un falso profilo Facebook utilizzando l’identità digitale di un minore per adescare delle ragazzine, convincerle a mandargli foto erotiche di sé e arrivare, in alcuni casi, anche a minacciarle (Cassazione penale, sentenza n. 33862/2018). La Suprema Corte ha infatti affermato che tale condotta rientra nel delitto di sostituzione di persona.
Tuttavia, il digital kidnapping potrebbe dare luogo a problematiche di più ampio respiro: chi si appropria dell’identità dei minori in questo modo lo fa per i fini più disparati. Alcuni esempi possono essere l’utilizzo delle immagini dei bambini nei siti pedopornografici, oppure per la produzione di followers per altri profili social, per incidere su sondaggi e votazioni di talent show e simili ma, dopotutto, anche per seguire la crescita di un alter ego digitale fin dai suoi primi anni di vita, creando un profilo falso estremamente credibile che potrà essere usato in futuro, quando sarà ormai adulto, per truffe e manipolazioni varie, anche di tipo elettorale.
Quali sono gli strumenti per tutelarsi?
Come si diceva in apertura, dal punto di vista legale non ci sono strumenti idonei a impedire la pubblicazione, da parte dei genitori, di immagini o video che ritraggono i propri figli minori, specie se particolarmente giovani e quindi inconsapevoli di questa attività di mamma e papà. È fondamentale, quindi, diffondere la consapevolezza dell’importanza della privacy e della tutela dei dati personali e sensibilizzare sui rischi connessi alla condivisione di informazioni sui minori in rete.
La migliore forma di tutela è evitare di disseminare qualsiasi tipo di dato relativo ai propri figli su Internet.
Detto ciò, vi sono anche strumenti utili a impedire l’accesso da parte di soggetti non autorizzati alle immagini caricate online: impostazioni della privacy particolarmente restrittive, che consentono la visione delle fotografie solo agli “amici” dei genitori; l’eliminazione dei geotag e la rimozione dei dati EXIF, che includono le coordinate GPS del luogo dove sono state scattate le immagini; selezionare accuratamente cosa viene condiviso, per rivelare meno informazioni. Senza dimenticare, in ogni caso, che non possiamo mai sapere chi si nasconde dall’altra parte dello schermo e che la dematerializzazione dello spazio digitale amplifica i problemi di sicurezza presenti nel mondo reale: lungi dall’eliminarli, li rende solo meno visibili… ma non per questo meno pericolosi.

