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Ordine europeo di indagine: può emetterlo anche la Procura di uno Stato membro

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Anche la Procura di uno Stato membro può emettere l’ordine europeo di indagine indipendentemente dall’eventuale rapporto di subordinazione legale con il potere esecutivo di tale Stato membro.

In questi termini la Corte di Giustizia dell’Unione ha deciso la questione pregiudiziale sottopostale ai sensi dell’articolo 267 TFUE dal Tribunale penale di Vienna (Austria).

A quest’ultimo la Procura austriaca aveva avanzato istanza di autorizzazione al compimento di un atto di indagine, richiesto dalla Procura di Amburgo (Germania), e consistente nella trasmissione di copie degli estratti del conto bancario austriaco sul quale erano stati trasferiti dei soldi (oltre 9000,00 euro) dall’indagato, utilizzando dati illegittimamente ottenuti e con intento fraudolento.

Tale adempimento si rendeva necessario in quanto, in base al codice di procedura penale austriaco, una banca può essere tenuta a trasmettere estratti del conto bancario solo in forza di un atto di indagine autorizzato giudizialmente.

Il giudice del rinvio, tuttavia, ha sollevato questione pregiudiziale chiedendo se possa essere qualificata come autorità giudiziaria legittimata all’emissione dell’ordine europeo di indagine (ex articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, lettera c) della direttiva 2014/41 sull’ordine europeo di indagine, OEI) una procura come quella di Amburgo che, conformemente alla legge sull’ordinamento giudiziario in vigore in Germania (artt.146 e 147), può ricevere istruzioni, anche in singoli casi, dal Senatore per la giustizia di Amburgo e, pertanto, essere soggetta ad un vincolo gerarchico o di subordinazione dal potere esecutivo, in distonia con l’indipendenza che deve connotare le decisioni giudiziarie.

Ciò ha fatto il giudice remittente avendo riguardo alle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C-508/18 e C -82/19 PPU, EU:C:2019:456), nonché del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C -509/18, EU:C:2019:457), in cui la Corte ha interpretato la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ex articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (sul mandato di arresto europeo, MAE), nel senso che, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo, essa non riguarda le procure di uno Stato membro esposte al rischio di subordinazione al potere esecutivo.

Il giudice remittente si è interrogato in ordine all’applicabilità all’OEI di tale interpretazione dal momento che: sia la direttiva 2014/41 sull’OEI sia la decisione quadro 2002/584 sul MAE si fondano sugli stessi principi di riconoscimento e di fiducia reciproci; sia l’OEI sia il MAE sono idonei ad arrecare lesioni ai diritti fondamentali della persona, il primo in quanto copre tutti gli atti di indagine, il secondo, in quanto, come noto, comporta una privazione della libertà di una persona e il trasferimento della stessa in un altro Stato membro.

Che cos’è l’ordine europeo di indagine

L’ordine europeo d’indagine (OEI) è, secondo la definizione dell’art. 1 della direttiva 2014/41, una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) al fine di acquisire prove o di ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. L’ emissione dell’OEI può essere richiesta anche da un indagato o imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

Secondo la definizione dell’art. 2 della Direttiva, è “autorità di emissione”: un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessatoqualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale: in quest’ultimo caso l’OEI va convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

Per “autorità di esecuzione” si intende un’autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l’esecuzione conformemente alla direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo, le quali potrebbero comportare l’autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest’ultimo (come nel caso in esame).

Per quanto concerne le condizioni di emissione l’articolo 6 della direttiva in parola prevede in sostanza che l’emissione debba essere disposta quando l’esecuzione di un atto di indagine appaia proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L’autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intendono acquisire siano necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l’atto di indagine scelto sia necessario e proporzionato per l’acquisizione di tali prove, e se sia opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all’acquisizione di tali prove.

In ordine all’esecuzione dell’OEI, l’autorità di esecuzione riconosce un ordine europeo di indagine, senz’altra formalità, e provvede affinché esso sia eseguito nello stesso modo e secondo le stesse modalità applicabili ove l’atto di indagine di cui trattasi fosse stato ordinato da un’autorità dello Stato di esecuzione. Tuttavia la stessa autorità può decidere di non eseguire un ordine europeo di indagine adducendo uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione o uno dei motivi di rinvio previsti dalla direttiva in parola fra i quali (ex articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2014/14) la mancata emissione dello stesso da parte di una delle autorità di emissione previste dall’articolo 2, lettera c), della direttiva.

Tale precisazione rileva nel caso in esame in quanto la pregiudiziale posta dal Tribunale di Vienna verte, in sostanza, sulla questione se la procura di uno Stato membro corrisponda alle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, quand’anche sia in un rapporto di subordinazione legale nei confronti del potere esecutivo di tale Stato membro.

La decisione della Corte

La Corte ha escluso l’applicabilità alla direttiva 2014/41 sull’OEI dell’interpretazione, adottata dalla Corte nelle sentenze del 27 maggio 2019 sopra citate, secondo cui la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ex articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sul MAE, non comprende le Procure di uno Stato membro esposte al rischio di essere soggette ad ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

Ciò ha fatto ravvisando differenze di ordine testuale, contestuale e teleologico, tra la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2014/41.

Quanto alla lettera della legge, la Corte ha evidenziato che mentre la decisione quadro 2002/584 sul MAE (art. 6, par. 1), utilizza la nozione di «autorità giudiziaria emittente» senza precisare le autorità coperte da tale nozione, l’art. 2, lettera c), punti i) e ii), della direttiva 2014/41sull’OEI prevedono espressamente il pubblico ministero tra le «autorità di emissione» (purchè competenti nel caso interessato) ovvero tra le «autorità giudiziarie» abilitate a convalidare un ordine europeo di indagine emesso da un’autorità di emissione diversa da una di quelle indicate al punto i) della disposizione in parola; senza, peraltro, subordinare la qualificazione come «autorità di emissione» o «autorità giudiziaria» del pubblico ministero alla mancanza di un rapporto di subordinazione legale di quest’ultimo nei confronti del potere esecutivo dello Stato membro cui appartiene.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto normativo in cui si inseriscono l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 sull’OEI, la Corte ha rilevato come l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine e la sua esecuzione siano soggette a una procedura e a garanzie distinte da quelle che disciplinano l’emissione di un mandato d’arresto europeo.

Sotto il profilo teleologico, infine, ha evidenziato che mentre il mandato d’arresto europeo mira, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, all’arresto e alla consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, l’ordine europeo di indagine mira, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, a far eseguire uno o più atti di indagine specifici allo scopo di acquisire prove e, anche se può essere intrusivo, in quanto diretto a ledere il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà della persona interessata, non è atto a ledere il diritto alla libertà della persona interessata.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha risposto alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.

CORTE UE, GRANDE SEZIONE, SENTENZA 8 DICEMBRE 2020

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