Avvocati in Costituzione: il disegno di legge di riforma
L’iniziativa di riforma dell’art. 111 della Costituzione si propone di affermare la centralità del ruolo dell’avvocato quale garante dei diritti – dal cui patrocinio può prescindersi solo in specifici casi, tassativamente previsti per legge – ribadendo i principi di libertà, autonomia e indipendenza della categoria, condizioni imprescindibili affinché il legale possa concorrere al corretto esercizio dell’attività giurisdizionale.
Già da tempo il Consiglio Nazionale Forense si è espresso sulla necessità di ampliare e valorizzare il ruolo dell’avvocatura, auspicando maggior libertà per il professionista e introducendo la necessità della difesa tecnica.
Considerazioni che, più di recente, hanno ispirato il disegno di legge n. 1199 del 2019, a firma dei Senatori Patuanelli e Romeo, ancora in fase di trattazione.
L’iniziativa di riforma ha ad oggetto la modifica dell’art. 111 della Costituzione mediante l’introduzione di due nuovi commi, inerenti la funzione e il ruolo dell’avvocato.
Il testo novellato ribadisce la necessità dell’assistenza legale – precisando che è possibile prescindervi solo in casi tassativi e a condizione di non pregiudicare l’effettività della tutela giurisdizionale – evidenziando al contempo anche il necessario contemperamento tra il ruolo pubblicistico dell’avvocato e i principi di libertà, autonomia e indipendenza propri della categoria.
All’interno della Carta Costituzionale gli avvocati sono menzionati espressamente in varie disposizioni, nello specifico quelle relative alla composizione di alcuni organi costituzionali e di rilievo costituzionale: la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura.
Ma il riferimento forse più importante resta quello contenuto implicitamente agli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Il primo qualifica la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, assicurando ai non abbienti i mezzi e gli istituti per difendersi dinanzi a ogni giurisdizione. Il secondo introduce invece il principio del giusto processo regolato per legge, che ha luogo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità dinanzi ad un giudice terzo e imparziale e di cui il legislatore assicura una ragionevole durata.
Entrambe le previsioni ribadiscono la centralità del ruolo dell’avvocato in veste di difensore dei diritti, segnatamente di quello di difesa, confermando peraltro che il significato costituzionale e istituzionale dell’avvocatura era già ben noto ai costituenti.
Questi ultimi erano infatti perfettamente consapevoli della necessità dell’avvocatura per il funzionamento del sistema giustizia ma anche del valore pubblicistico della categoria, sempre presente malgrado la natura privata e pienamente libera della professione.
Sommario
- L’ambito dell’intervento di riforma
- Lo scopo della riforma
- La rilevanza pubblicistica dell’avvocato
- Prospettive e critiche
L’ambito dell’intervento di riforma
Proprio l’art. 111 della Costituzione è stato ritenuto la “sede” più appropriata per l’intervento di riforma: non solo perché le modifiche proposte attengono appunto al ruolo e alla funzione dell’avvocato nel sistema giurisdizionale (e segnatamente nel processo), ma anche perché la formulazione dell’articolo 24 è già compiuta ed esaustiva, per cui modificarlo per esplicitarne contenuti in realtà già chiari, avrebbe rischiato solo di alterarne la portata.
Lo scopo della riforma
La parte conclusiva del disegno di legge chiarisce che sebbene la Costituzione contenga già evidenti riferimenti (più o meno espliciti) all’avvocato e al suo ruolo, l’obiettivo è proprio quello di rendere il dettato costituzionale ancor più esplicito e completo in relazione ai diversi profili di rilievo costituzionale inerenti il ruolo e la funzione forensi.
Lo scopo è dunque quello di assicurare un espresso riconoscimento dell’avvocatura, coniugando rilevanza pubblicistica e necessario rispetto dei dogmi di libertà, autonomia e indipendenza nell’esercizio della professione legale (principi peraltro già espressi, a livello legislativo, dalla legge che regola l’ordinamento professionale forense).
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La rilevanza pubblicistica dell’avvocato
Già la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “la qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi” e a cui concorrono mezzi e modi di tutela appropriati e coerenti.
La rilevanza generale e pubblicistica della funzione affidata all’avvocato è peraltro assodata da tempo anche a livello sovranazionale.
In tal senso può citarsi la Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici, che richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia qualifica l’indipendenza, l’assenza di conflitti di interesse e il segreto professionale come valori fondamentali della professione legale, tanto da definirli considerazioni di pubblico interesse.
La stessa Corte di Giustizia ha ribadito poi l’importanza dell’avvocatura all’interno delle società democratiche, affermando che ogni riforma delle professioni legali incide profondamente su libertà, sicurezza e giustizia e in modo ancor più ampio sulla protezione dello stato di diritto nell’intera dimensione europea.
Prospettive e critiche
L’iniziativa di riforma in esame è ancora in itinere ma non è esente da critiche.
Molti giuristi obiettano infatti che le modifiche proposte non aggiungerebbero nulla di concreto a quanto già implicitamente previsto dall’art. 24 della Costituzione.
L’affermazione del ruolo centrale dell’avvocato nel processo sarebbe inoltre in netto contrasto con i dati concreti sull’avvocatura e con la rilevante presenza di professionisti legali anche al di fuori delle aule di giustizia.
Un’ultima, più importante obiezione attiene infine alla previsione della possibilità di prescindere dal patrocinio legale, seppur in casi tassativi previsti per legge.
Se lo scopo della riforma è quello di affermare esplicitamente la centralità e l’importanza della categoria forense, il timore di alcuni giuristi e avvocati è che l’ingresso dell’avvocato in Costituzione, così come concepito nel disegno di legge, abbia un effetto controproducente, avallando la marginalità della categoria, con effetti a dir poco devastanti.

