Strasburgo: inviolabili le conversazioni tra cliente e avvocato
Il segreto professionale è alla base del rapporto di fiducia esistente tra un avvocato e il suo cliente e la tutela del segreto professionale è in particolare il corollario del diritto del cliente di un avvocato a non incriminarsi, il che presuppone che le autorità cerchino di dimostrare il loro caso senza ricorrere a prove ottenute con metodi di coercizione o di oppressione in spregio alla volontà dell’imputato.
Con tale pronuncia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il carattere privilegiato del rapporto tra avvocato e cliente evidenziando l’esistenza di un interesse generale alla inviolabilità delle relative conversazioni (sentenza 17 dicembre 2020, caso n. 459/18 – testo in calce).
Il fatto
Il caso era quello di un cittadino norvegese cui era stato sequestrato il telefono cellulare per far luce su possibili contrasti tra il medesimo e due persone sospettate di tentato omicidio nei suoi confronti. All’atto del sequestro il soggetto in questione aveva rappresentato che nel telefono erano contenute anche comunicazioni (sms e mail) scambiate con gli avvocati in merito a un procedimento penale che lo vedeva imputato, conclusosi successivamente con la sua assoluzione. Nella controversia davanti al tribunale, l’autorità giudiziaria aveva disatteso l’iniziale rassicurazione secondo cui avrebbe verificato e selezionato i dati, rimuovendo quelli protetti da legal privilege prima di estrarre copia informatica di quanto fosse sul telefono; aveva deciso, infatti, in assenza di norme esplicite e specifiche in materia, di uniformarsi a una pronuncia emessa nel frattempo dalla Corte suprema norvegese che, in una vicenda simile, aveva individuato nella polizia il soggetto competente a filtrare i dati presenti nella memoria del telefono. L’interessato aveva pertanto proposto ricorso alla Cedu lamentando che consentire alla polizia di effettuare un esame introduttivo del suo telefono cellulare al fine di filtrare i dati che potevano essere esentati dal sequestro in quanto coperti dal segreto professionale, comportava una violazione dell’articolo 8 della Convenzione secondo cui «ognuno ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della propria casa e della propria corrispondenza»
Lo stesso Governo aveva ammesso che la perquisizione e il sequestro del cellulare avevano rappresentato «un’interferenza» con il diritto protetto dalla norma appena indicata.
La Corte europea
La Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 8 Cedu, ribadendo l’orientamento secondo cui tale norma, laddove tutela il diritto al rispetto della propria corrispondenza, richiede che la legge fornisca regole chiare e precise sulle ingerenze di terzi nell’esercizio del predetto diritto, e, in particolare, quando la corrispondenza riguardi i rapporti fra i clienti e avvocati, impone di prevedere specifiche garanzie per tutelare la riservatezza delle loro conversazioni.
Secondo la Corte, il legal privilege è alla base del rapporto di fiducia esistente tra un avvocato e il suo cliente e la tutela del segreto professionale è il corollario del diritto del cliente di un avvocato a non autoincriminarsi, il che presuppone che le autorità cerchino di dimostrare il loro caso senza ricorrere a metodi di coercizione o di oppressione in spregio alla volontà dell’imputato.
In particolare, la Corte ha sottolineato che risponde ad un interesse generale la possibilità, per chiunque desideri consultare un avvocato, di farlo in condizioni di libertà di espressione che favoriscano una discussione piena e disinibita. Ciò, non solo nell’ambito dell’assistenza per il contenzioso civile o penale, ma anche nell’ambito della richiesta di consulenza legale generale.
In altre parole, le persone che consultano un avvocato devono poter ragionevolmente aspettarsi che la loro comunicazione sia privata e confidenziale.
Come prospettato nel ricorso, pertanto, la Corte europea ha ritenuto che, nel caso di specie, l’ingerenza degli inquirenti nelle comunicazioni coperte da segreto professionale tra il ricorrente e i suoi legali era risultata arbitraria: la misura investigativa adottata non trovava conforto, nel diritto interno, in un quadro giuridico chiaro e preciso idoneo a fornire garanzie procedurali adeguate a tutela della riservatezza delle comunicazioni fra avvocato e cliente e, quindi, a tutela della funzione difensiva.

