Professione legale 4.0: tra officeless e home delivery
È diventata virale l’affermazione contenuta nella sentenza 22 dicembre 2020 – 21 gennaio 2021, n. 653 (testo in calce) del Consiglio di Stato, sezione V, secondo cui l’avvocato non è obbligato a disporre di uno studio. Questa lettura va coordinata con gli obblighi relativi alla cd. “continuità professionale”, disciplinati e previsti dal D.M. n. 47 del 2016, secondo cui ogni Avvocato, iscritto all’Albo da almeno cinque anni, deve dichiarare la sussistenza dei prescritti requisiti, tra i quali compare l’uso di locali destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso o in condivisione con altro avvocato.
La vicenda dispiegata tra le aule amministrative ha visto come protagonisti un Ordine degli Avvocati e un Comune. Quest’ultimo, tramite delle delibere consiliari, aveva, di fatto, obbligato i titolari degli studi professionali a mettersi in regola con la disciplina sulle barriere architettoniche.
Il TAR, nel rigettare le doglianze dell’Ordine forense, aveva osservato che gli oneri imposti dalle delibere contestate riguardasse solo i difensori di ufficio e gli abilitati al gratuito patrocinio, evidenziando che, a queste due categorie, i legali vi appartengono per loro scelta, avendo richiesto l’iscrizione nel relativo elenco. Inoltre, per lo stesso collegio, l’imposizione delle opere per il superamento delle barriere avrebbe realizzato una sorta di equilibrio fra il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato e l’onere relativo.
Di diverso avviso è stato il Consiglio di Stato, il quale ha dato rilievo alla circostanza che né la legge professionale né il codice deontologico forense obbligano l’avvocato, per esercitare la professione, ad avere la disponibilità di un ufficio a ciò dedicato: l’art. 7 della Legge n. 247 del 2012 prevede solo che il legale abbia un “domicilio”, e quindi un recapito ove essere reperibile e ricevere gli atti, ma non vieta che esso coincida con la propria abitazione. Per l’effetto, l’apertura di uno studio, come comunemente inteso, rientra nella libera scelta del professionista. Il collegio ha inoltre chiarito che lo studio legale, anche quando esiste, non è di per sé luogo pubblico o aperto al pubblico, come si desume dalla costante giurisprudenza, secondo la quale commette il reato di violazione di domicilio chi acceda allo studio di un avvocato, o vi si trattenga, contro la volontà del titolare. Di conseguenza, nella specifica disciplina delle barriere architettoniche, il concetto di luogo aperto al pubblico non comprende, come in prima battuta affermato dal Tar, i luoghi privati chiusi alla generalità delle persone, ma accessibili a una data categoria di aventi diritto.
Per quanto concerne il presunto vantaggio per il professionista iscritto che, secondo il Tar, giustificherebbe una contropartita in termini di oneri per le opere dedicate al superamento delle barriere architettoniche, per il Consiglio di stato potrebbe sussistere solo per gli iscritti all’elenco degli abilitati al patrocinio a spese dello Stato, e non per i difensori d’ufficio: il collegio ha infatti osservato che il vantaggio economico in parola è del tutto eventuale, perché dipende dalla clientela che il professionista, in concreto, riesce ad acquisire a quel titolo. Non è apparso quindi giustificato, in termini di proporzionalità, che a fronte di un vantaggio solo potenziale sia imposto un esborso certo ed immediato.
Agli esordi dell’anno domini 2021 l’avvocato non è obbligato a disporre di uno studio, ragion per cui il relativo incarico professionale può sempre svolgersi con modalità che prescindono dalle barriere architettoniche. La legge professionale e il codice deontologico non vietano che il difensore, per svolgere il proprio mandato, possa recarsi presso la parte, in un luogo che essa ritiene adeguato alle proprie esigenze, anche di salute e, in particolare, non vietano che egli si rechi al domicilio di un disabile il quale se ne possa allontanare solo con difficoltà.
Officeless, smart working, home delivery e accessibilità: anche il Consiglio di Stato condivide la policy dell’avvocato 4.0!
ALLEGATO: CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 653/2021

