Onorario, la convenzione tra avvocato e cliente è sempre valida?
Un uomo aveva convenuto in giudizio il proprio ex avvocato, chiedendo di dichiarare nulla e inefficace inter partes la scrittura privata tra gli stessi sottoscritta, in quanto contenente un illegittimo patto di quota lite. Aveva inoltre domandato che il legale convenuto venisse condannato alla restituzione, in proprio favore, delle somme ottenute per differenza tra quanto percepito dallo stesso professionista e quanto dovuto per la prestazione professionale svolta, nella causa in cui l’attore aveva beneficiato dell’opera del convenuto.
L’uomo rappresentava che, dopo il deposito della sentenza, ma prima del suo passaggio in giudicato, nella scrittura portata sui banchi della giustizia, si era stabilito che il 10% del ricavato della causa, oltre le spese e gli onorari, sarebbe spettato all’avvocato.
Le ragioni dell’ex cliente sono state disattese e, la vicenda, è arrivata fino a Piazza Cavour.
La II Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 25 novembre 2020 – 4 febbraio 2021, n. 2631 (testo in calce), ha chiarito che in ordine ai compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, le pattuizioni tra le parti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione, quindi il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.
Quanto agli onorari dell’avvocato, deve essere ritenuta valida la convenzione tra il legale e il cliente che determini il compenso anche in misura superiore al massimo tariffario: vige, infatti, il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi.
È stato inoltre precisato che la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza, dove la controparte viene condannata alle spese e agli onorari di causa, e deve essere determinata in base a criteri differenti da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti.
Ciò viene spiegato in relazione al differente fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari, che si basa, per il cliente, nel contratto di prestazione d’opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell’inefficacia, nei confronti dell’avvocato, della pronuncia che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.
Un via libera, da Piazza Cavour, ai compensi professionali oltre i massimi tariffari.

