DUVRI e incompatibilità con la funzione di commissario di gara
La sentenza del TAR Puglia, sez. II, del 12 dicembre 2020 n. 1613, Pres. Adamo Rel. Ieva (testo in calce), offre un interessante spunto di riflessione sulla natura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) ed i riflessi della sua efficacia sotto il profilo delle incompatibilità del soggetto autore del documento rispetto alle altre operazioni di gara.
In particolare, il Tribunale Amministrativo evidenzia che sussiste soltanto un onere di redazione dello schema o bozza del D.U.V.R.I. ai fini dell’affidamento del contratto, da parte del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Di conseguenza, non sussiste alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in capo al commissario che ha curato lo schema o bozza di D.U.V.R.I. ed abbia svolto anche altre funzioni e/o incarichi tecnico o amministrativo relativamente al contratto di appalto, del cui affidamento si tratta.
Sommario
- La questione
- Differenza tra D.V.R. e D.U.V.R.I. – Cos’è il documento di valutazione dei rischi
- DUVRI e interferenze nelle funzioni dei commissari di gara
- Conclusione: la sottoscrizione, da parte del dirigente, della deliberazione a contrarre o degli atti di gara non può di per sé implicare alcuna incompatibilità
La questione
Parte ricorrente in un articolato ricorso, promosso avverso l’aggiudicazione avvenuta a seguito di una procedura aperta sotto-soglia telematica per l’affidamento dei servizi di produzione e controllo di qualità dei radiofarmaci per l’adeguamento dell’unità operativa complessa di “Medicina nucleare”, propone fra le varie questioni, una presunta violazione e/o erronea applicazione dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, contestando che un componente della commissione aggiudicatrice avrebbe preventivamente redatto il D.U.V.R.I. della stessa gara a cui ha partecipato in qualità di commissario.
Differenza tra D.V.R. e D.U.V.R.I. – Cos’è il documento di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/08).
Il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) regolamentato dall’articolo 28 del D.Lgs 81/08 è un documento obbligatorio in tutte le aziende e contempla tutti i rischi presenti in azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti, dal fatturato o dal settore in cui opera. Esso viene redatto unicamente dal datore di lavoro e contiene i nominativi delle figure aziendali di riferimento e la specifica delle mansioni a rischio nonché l’elenco delle misure preventive e protettive messe in atto per ridurre i rischi accertati ed il piano di miglioramento per risanare, perfezionare ed incrementare lo stato di sicurezza in azienda.
A differenza del D.V.R., il D.U.V.R.I. in base all’art. 26 del Lgs. 81/2008, è un documento redatto, nell’ambito della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, elaborato a cura del committente (che può coincidere o meno con il datore di lavoro) quasi sempre sulla base della consulenza offerta dal R.S.P.P. (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) e dal c.d. Medico competente, e racchiude le linee guida operative che devono essere adottate per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (quindi non riguarda direttamente i rischi legati all’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo).
Esso non è legato all’azienda in senso lato, ma fa riferimento ad una specifica attività in cui cooperano due o più imprese diverse (esempio classico è quello dell’impresa di pulizie che opera all’interno di un’azienda terza). Esso va allegato al contratto d’opera o di appalto adeguandolo in base all’evoluzione dei lavori/servizi svolti e va condiviso con tutti i soggetti coinvolti (sia in fase di avvio che durante il progetto, nel caso di variazioni).
DU.V.R.I. e D.V.R. partono quindi, da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi.
DUVRI e interferenze nelle funzioni dei commissari di gara
Definite le principali caratteristiche del D.U.V.R.I. veniamo al caso in questione.
Il TAR pugliese analizza la questione dell’incompatibilità delle funzioni svolte dai commissari di gara rispetto ai compiti di redazione del D.U.V.R.I. in una fase precedente allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.
L’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Tale norma ha la funzione di assicurare la separazione fra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte, garantendo la neutralità del giudizio dei commissari. Ne consegue che essa può trovare applicazione solo ai casi in cui sia dimostrato concretamente che il funzionario abbia effettivamente assunto compiti precisi e partecipato alla stesura degli atti di gara potendo, così, influenzare il giudizio sulle offerte.
Ora, l’orientamento della giurisprudenza, ripreso dalla sentenza in commento, ritiene che l’art. 77, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non può essere interpretato in termini automatici, dovendo essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate (Cons.St., sez. V, 11 settembre 2019 n. 6135) la doglianza lamentata.
Di conseguenza, nel caso in esame, la questione sollevata dalla ditta esclusa non ha rilievo in quanto il D.U.V.R.I. non si può considerare un documento inerente all’appalto. Non è infatti un capitolato (tecnico), né un disciplinare (amministrativo), rispetto all’indetta procedura di evidenza pubblica e al contratto di appalto da sottoscriversi.
Lo schema di D.U.V.R.I. predisposto in fase di procedimento di gara ha una mera funzione illustrativa. Soltanto una volta conclusa la procedura di gara, in fase di esecuzione del contratto, detto documento acquisterà una valenza specifica in quanto sarà aggiornato e adattato sulla base della valutazione dei rischi da interferenza, cioè quei rischi che, come indicato dall’Autorità per la vigilanza (ANAC), nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla normale effettuazione degli stessi.
Conclusione: la sottoscrizione, da parte del dirigente, della deliberazione a contrarre o degli atti di gara non può di per sé implicare alcuna incompatibilità
La natura dinamica del D.U.V.R.I. comporta che lo stesso venga adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e vada condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso che il D.U.V.R.I. prenda spunto dai diversi D.V.R. delle singole aziende, integrando quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
Sulla base di questi presupposti di fatto, non può dunque essere insorta in capo al soggetto che ha redatto la bozza del D.U.V.R.I. in fase di predisposizione degli atti di gara, alcuna concreta situazione di incompatibilità rispetto alla sua funzione di Commissario di gara.
In conclusione, dunque, la censura proposta con il ricorso in esame deve essere rigettata.
ALLEGATO: TAR PUGLIA, SEZ. II, SENTENZA 1613/2020

