Caduta nell’unica buca del manto stradale: danno non risarcibile
La Pubblica Amministrazione è esente da responsabilità se il danneggiato non prova la non visibilità e l’imprevedibilità del pericolo. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Vasto con la sentenza 9-10 febbraio 2021, n. 37 (testo in calce).
Sommario
- La vicenda
- Il divieto di domande nuove in appello
- La responsabilità civile del Comune
- Principio di diritto
La vicenda
Con una recente pronuncia il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice d’Appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, ha avuto modo di confrontarsi su di una questione di preminente interesse nell’ambito della responsabilità civile: il risarcimento del danno da insidia e da trabocchetto stradale.
L’attore conveniva in giudizio il Comune, deducendo di avere riportato danni fisici a causa di una rovinosa caduta all’interno dell’unica buca colma d’acqua sul tratto stradale che la stessa parte attrice stava percorrendo a piedi. L’attore evocava esclusivamente la responsabilità extracontrattuale dell’Ente Pubblico, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva dell’ente, per non avere assicurato una corretta manutenzione della strada pubblica e per non aver eliminato una situazione di pericolo occulto, nonché per non aver segnalato opportunamente la presenza del pericolo.
Soccombente nel primo grado di giudizio, il danneggiato proponeva appello avanti il Tribunale di Vasto ritenendo responsabile il Comune sia per il tramite dell’art. 2043 c.c., sia, questa volta, anche per quello dell’art. 2051 c.c.
Il divieto di domande nuove in appello
Prima di entrare a gamba tesa nel merito della questione, è interessante osservare come il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda spiegata dall’appellante in merito alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., poiché, a suo dire, domanda nuova mai formulata nel corso del giudizio di primo grado, quindi in contrasto con l’art. 345 c.p.c..
Secondo il Tribunale, infatti, l’accertamento della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. o all’art. 2051 c.c. si fonda su due diverse causae petendiintrinsecamente diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere (2043 c.c.) (A proposito si veda Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 12329/2004; di recente anche, Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 14622/2009).
In buona sostanza, mentre l’azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull’art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito.
Tuttavia, è opportuno precisare in merito che secondo un più recente, meno rigoroso, nonché maggiormente condivisibile orientamento giurisprudenziale, la domanda fondata sull’art. 2051 c.c. non può essere considerata nuova e, quindi, proponibile in appello solo nel caso in cui nel corso del giudizio di primo grado siano state esposte e precisate circostanze fattuali in grado di integrare entrambe le fattispecie contemplate dai predetti articoli (Si veda Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 999/2014
La responsabilità civile del Comune
Con la pronuncia in commento, esclusa la possibilità di valutare la responsabilità del Comune per il tramite dell’art. 2051 c.c. di matrice oggettiva, il giudice passa al vaglio i requisiti di cui all’art. 2043 c.c.
Secondo l’opinione tradizione, la norma da ultimo citata indica nell’obbligo del risarcimento del danno la fondamentale sanzione della responsabilità extracontrattuale e identifica gli elementi costitutivi della generale figura dell’illecito civile – la cui dimostrazione è posta a carico del danneggiato – nel fatto illecito, nel dolo o nella colpa, nel danno ingiusto, nonché nel rapporto eziologico tra il fatto e il danno (si veda, tra i molti, C. M. Bianca, La Responsabilità, Voume 5, Giuffré, 2021; A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam, ed. XLVIII).
Nel caso che ci occupa, la giurisprudenza è giunta a individuare un profilo colposo della Pubblica Amministrazione nel caso in cui quest’ultima non mantenga la strada pubblica in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l’utente, il quale, ragionevolmente, fa affidamento sulla sua apparente regolarità. Sul punto, si è soliti discorrere di insidia o trabocchetto, ossia di un’anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (si veda Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 15375/2011).
Come detto in apertura del presente paragrafo, è preciso onere del danneggiato fornire la prova positiva dell’esistenza dei requisiti che fondano la responsabilità dell’Ente convenuto in giudizio. Con riferimento al caso di specie, tra le altre cose, ci si riferisce proprio alla prova dell’esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo, che l’attore non ha fornito né in primo né in secondo grado.
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo della non visibilità, si è ritenuto che la buca, essendo l’unica presente in quel tratto stradale, peraltro mantenuto dall’Ente pubblico in buone condizioni, nonché in posizione centrale rispetto alla carreggiata non poteva assolutamente definirsi insidiosa. Oltre a ciò, il giudice tiene in debita considerazione anche le circostanze temporali in cui il sinistro si è verificato, ovvero nel mese di aprile nel primo pomeriggio, ove si gode di un’ottima luce naturale che rende certamente visibile la presenza d’insidie sul quel tratto di strada. Pertanto, a dire del giudice di secondo grado, l’insieme di tali circostanze hanno portato a ritenere che la buca fosse ben visibile.
Per quanto attiene, invece, il requisito soggettivo dell’imprevedibilità del pericolo, il giudice fa propria una massima d’esperienza secondo cui è certo che “la presenza di una pozzanghera lascia presumere l’esistenza di una sconnessione sottostante, nella quale l’acqua confluisce”. Pertanto, se il danneggiato avesse usato l’ordinaria diligenza, lo stesso avrebbe certamente previsto l’anomalia sulla strada e, di conseguenza, avrebbe evitato il verificarsi del danno.
Principio di diritto
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra riassuntivamente indicate, il giudice rigetta la domanda dell’appellante, statuendo che il danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno “proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di un’unica pozzanghera posta in posizione centrale e sicuramente ben visibile” e che “era perfettamente consapevole del pericolo rappresentato dalla presenza di una pozza d’acqua e poteva sicuramente prevedere l’esistenza di disconnessioni sul piano calpestabile della strada in corrispondenza di quella pozzanghera”.
ALLEGATO: TRIBUNALE DI VASTO, SENTENZA N. 37/2021

