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Rischio di ergastolo per chi è infetto e viola i decreti anti- Coronavirus contagiando altre persone

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Nelle ultime due settimane si sono succeduti vari provvedimenti nel tentativo di arginare la diffusione del Virus Corona, provvedimenti che si sono stratificati provocando un importante contrazione della libertà individuale dei cittadini italiani mediante la prescrizione di una serie di divieti.
Per primi, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 e il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Coronavirus (Covid-19) hanno previsto, specificando le ipotesi di applicabilità, la misura della quarantena con sorveglianza attiva introdotta dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”. Il provvedimento che avrebbe dovuto avere validità 90 giorni decorrenti dal 21 febbraio, ma che ben presto è stato superato dagli eventi all’articolo 1 prevedeva due obblighi:

  1. le Autorità sanitarie territorialmente competenti dovevano applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
  2. gli individui che, negli ultimi quattordici giorni (rispetto al 21 febbraio), avevano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’OMS, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

Nel secondo caso, acquisita la comunicazione che l’interessato aveva soggiornato in Cina, l’Autorità sanitaria territorialmente competente doveva provvedere all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente. Il periodo era stato fissato in due settimane (14 giorni), in relazione alle stime circa il periodo di incubazione. Sul portale web dell’OMS, infatti, è stato indicato che tale è l’intervallo di tempo tra l’infezione e l’insorgenza dei sintomi clinici della malattia. Le stime attuali suggeriscono che il periodo di incubazione, del virus in questione, varia tra 1 e 12,5 giorni, con una media stimata di 5-6 giorni. La stessa fonte, tuttavia, stima che il periodo di incubazione di 2019-nCoV potrebbe durare fino a 14 giorni. L’OMS raccomanda in ogni caso che il follow-up dei contatti dei casi confermati sia di 14 giorni. Due giorni dopo il Governo ha emanato il D.L. 23 febbraio 2020, n. 06, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che (all’articolo 1, lettera h) ha limitato l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che avevano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Nel contempo, tuttavia, ha contemplato diversi divieti per le persone comunque presenti nelle zone rosse, o “comuni focolaio” (allora identificati 10 in Lombardia e 1 in Veneto), tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata. Dal punto di vista tecnico, tuttavia non si può parlare di quarantena, non essendo stato fatto divieto agli abitanti di tali zone di uscire da casa, e neppure di raggiungere gli altri comuni ricompresi nella zona rossa. Tuttavia è stato consigliato di limitare il più possibile i luoghi pubblici e di rimanere in ambienti domestici, mettendo in atto i consigli di igiene dettati sia dal Ministero della Salute che dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tali misure si sono rivelate insufficienti a frenare la progressione geometrica del contagio. L’8 marzo sono state dunque disposte “Misure nazionali e misure destinate alle zone arancioni”. In prima battuta, e di fatto solo per poche ore, il DPCM 8 marzo 2020 n. 11, tra la data di emanazione (e contestuale entrata in vigore, come anche pubblicazione in G.U.) ed il 3 aprile 2020 aveva previsto il rafforzamento delle misure già previste in precedenti provvedimenti (sospensione di convegni, manifestazioni, eventi, spettacoli, competizioni sportive … chiusura delle scuole, musei, locali, pub….introduzione della distanza di 1 metro nei bar e luoghi di ristorazione) estendendole all’intero territorio nazionale (art. 2) e, al contempo, delimitando una nuova area territoriale (zona arancione) per la quale ha dettato misure specifiche (art. 1): divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; raccomandazione ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, e di contattare il proprio medico curante. Anche i locali di ristorazione e i bar dovevano osservare un periodo di chiusura tra le 18 e le 6 del mattino successivo.;
 

La zona arancione comprendeva l’intera regione Lombardia e varie province emiliane, piemontesi e venete. Tuttavia, solo l’indomani, l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, ha statuito che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”. Grazie al rinvio al precedente DPCM, la validità del decreto della presidenza del consiglio dei Ministri era stata prevista fino al 3 aprile. Dal 9 marzo, dunque l’Italia intera ha iniziato ad essere bloccata da stringenti misure destinate al contenimento del virus. Misure che si sono ulteriormente appesantite col DPCM 11 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”). Con l’art. 1 è stata disposta la chiusura temporanea delle attività commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…), le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). In ordine alle attività produttive e alle attività professionali escluse dall’obbligo di chiusura il DPCM raccomandava che venissero utilizzate “modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza” (il cosiddetto “smart working”), che venissero incentivate le ferie e i congedi retribuiti. Sospese in questo modo le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, si prescrivevano protocolli di sicurezza anti-contagio da attuale sul posto di lavoro ed operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, nonché, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine). Di fronte all’ulteriore impennata del numero di contagi e di decessi, è intervenuto da ultimo il DPCM 22 marzo 2020 con cui (art. 1) sono state sospese tutte le attività produttive ad eccezione di un numero ristretto contenuto nell’allegato n. 1, è fatto divieto a tutte le persone fisiche spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute con soppressione del permesso di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, comunque garantito dai precedenti provvedimenti.

Si è dunque progressivamente venuto a formare un corpus di prescrizioni che sono state inizialmente sottovalutate da una parte di Italiani, con una leggerezza dovuta forse anche al fatto che non vi è stata la percezione delle possibili conseguenze sanzionatorie. A ciò ha concorso anche la sostanziale mancanza di controlli dopo i primi provvedimenti e un generalizzato clima iniziale di tolleranza se non di lassismo.

La dimostrazione è che, in pochi giorni dopo l’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020 (primo momento in cui il monitoraggio del territorio è diventato effettivo), in tutta la penisola, sono state migliaia le persone denunciate per aver violato le prescrizioni dei Decreti governativi finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza da Covid-19, molte delle quali sono state sorprese a transitare senza valida giustificazione: tra l’11 ed il 15 marzo su 665.480 controllati, 26.954 sono i denunciati ex art. 650, 495 e 496 c.p.. A questi numeri si aggiungono 317.951 esercizi commerciali controllati, di cui 1.102 titolari denunciati ex art. 650 c.p.
 

Tutti i provvedimenti in questione, infatti, sono qualificabili come provvedimenti dati dall’Autorità “per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene” sanzionati dall’art. 650 c.p.. Nonostante l’ordinanza del 21 febbraio non richiamasse esplicitamente l’art. 650 c.p., questo deve ritenersi comunque operante, stante la natura di “provvedimento dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”. Di contro l’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, al comma IV statuisce espressamente che “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”. Analogamente, l’art. 4 del DPCM 8 marzo 2020, al comma II testualmente recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. Ne consegue che gli “obblighi” contenuti nel provvedimento risultano sanzionati col reato contravvenzionale ex art. 650 c.p., mentre per le numerose “raccomandazioni” ivi contemplate, il medesimo testo non prevede conseguenze. La progressione dei successivi testi ha tuttavia ridotto l’area delle “raccomandazioni” in parte superate ed in parte trasformate in prescrizioni cogenti. Dopo l’ultimo DPCM 22 marzo 2020 si può ritenere che da un sistema misto (prescrizioni/raccomandazioni) si è passati ad un regime integralmente prescrittivo.

Ricompreso nel Libro III in materia di contravvenzioni, Titolo I, Capo I, Sezione I (“Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica”) l’art. 650 statuisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Si commette il reato per il semplice fatto di non ottemperare alle prescrizioni dell’Autorità. Vediamo alcuni esempi:

  1. chi esca dalle zone dove si trova, senza rendere l’attestazione prescritta
  2. chi non “comprova” (quindi, non è in grado di dimostrare) che sta andando o tornando dal lavoro, oppure che si sta spostando per ragioni di salute o altre necessità
  3. più persone dello stesso nucleo familiare che si recano insieme a fare la spesa (mentre ciò è consentito ad un’unica persona)
  4. più passeggeri (non conviventi) nella stessa auto non rispettano la distanza minima di un metro
  5. un guidatore e un passeggero non conviventi viaggiano sulla stessa moto, non essendo materialmente possibile la distanza interpersonale di un metro
  6. chi svolge attività sportiva o motoria all’aperto (anche in bicicletta) senza osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  7. gestori degli che tengono aperto l’esercizio commerciale nonostante il divieto o che non fanno rispettare la distanza interpersonale di un metro

In alcuni casi si è verificata una violazione di massa all’art. 650 c.p. come quando il sabato notte vi è stata la indecorosa fuga in massa da Milano (prevalentemente verso il sud) dopo l’ordinanza che “blindava” la città, o ancora peggio, l’esodo dalle regioni settentrionali verso il Sud di circa 40.000 italiani dopo l’annuncio del DPCM 22 marzo 2020, al momento della cui entrata in vigore tali persone erano ancora in viaggio.

In quanto contravvenzione, il reato è oblazionabile. Può essere cioè estinto mediante il pagamento di una somma con il vantaggio di non figurare sul casellario giudiziario (la famosa “fedina penale”). Tuttavia, con una certa facilità finisce per commettere “un più grave reato”. E’ il caso, ad esempio, di chi transitando da un Comune all’altro, ha reso una dichiarazione falsa. Fin dalla determinazione delle cosiddette “zone arancioni”, ma con provvedimento poi esteso a tutta la penisola (in virtù dell’art. 1 del DPCM 9 marzo) è prescritto (art. 1, c. I, lettera “a”) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, come pure all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da: 1) comprovate esigenze lavorative, 2) situazioni di necessità, 3) motivi di salute. Dette circostanze devono essere attestate attraverso l’autodichiarazione disponibile sul portale istituzionale del Viminale. È il modulo stesso a richiamare le sanzioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale: l’art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali e l’art. 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. In questo caso si è in presenza non più di una contravvenzione ma si un delitto, per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni (o da uno a cinque anni nel caso sia configurabile il reato di “False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” ex art. 496 c.p.). Per questo tipo di reato è previsto l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio. Se poi nel fuggire dalle zone “arginate” dalle Forze dell’ordine ha cercato di sottrarsi al controllo delle stesse sarebbe configurabile il delitto di “Resistenza a un pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.), per cui è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ogni giorno i mass media elencano i sintomi caratteristici del Covid-19 (il cosiddetto Coronavirus): tosse, febbre, affanno, ecc.. Chi presenta tali sintomi deve avvertire le Autorità sanitarie (telefonando ai numeri dedicati all’emergenza epidemiologica) e mettersi in quarantena. La violazione di tali prescrizioni comporta anch’essa le sanzioni di cui all’art. 650 c.p. Le conseguenze di tale inosservanza diventano però ben più gravi qualora la persona affetta da COVID-19 che non ha osservato i provvedimenti abbia poi contagiato altre persone. In questo caso possono porsi due ipotesi a seconda che la persona sia consapevole o meno della propria positività al virus. Era ad esempio consapevole quell’italiano che con inescusabile leggerezza ha taciuto al chirurgo la propria positività per non veder rinviare la propria operazione di rinoplastica. In questo caso si risponde di delitto doloso ai sensi dell’art. 438 c.p. (“Epidemia”) o 439 c.p. (“Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”) per i quali la pena è rispettivamente l’ergastolo o la reclusione non inferiore a quindici anni. Perché sussista la seconda ipotesi basta che si siano contagiati alimenti in un supermercato. Identica pena si applica a chi ha avuto contatti con persone positive al virus e prosegue ad avere rapporti sociali, oppure a lavorare con altri individui senza adottare precauzioni o informarle.

Perché può invocarsi il più grave delitto di epidemia in luogo del delitto di omicidio (art. 575 c.p.) o di lesioni (artt. 582 e 583 c.p.) puniti rispettivamente con la reclusione non inferiore a 21 anni nel primo caso o da 3 mesi a 3 anni, da 3 a 7 o da 6 a 12 anni a seconda che la lesione sia lieve (guaribile in 20 giorni), grave (se mette in pericolo di vita o è guaribile entro i 40 giorni) o gravissima? La risposta discenda da quanto stabilito in materia di contagio da HIV. La Corte di Cassazione ha escluso che integrasse gli estremi del delitto in oggetto la condotta (apparentemente più grave) dell’imputato che aveva consapevolmente trasmesso il virus dell’HIV ad una trentina di donne con le quali aveva avuto rapporti sessuali non protetti nel corso di un periodo di nove anni (Cass. pen., 30 ottobre 2019, n. 4814). Ha infatti rilevato che il numero cospicuo, ma non ingente, delle stesse e l’ampiezza dell’arco temporale in cui si era verificato il contagio, unitamente al numero altrettanto cospicuo di donne che, pur congiuntesi senza protezione con l’imputato, non era rimasto infettato, deponesse per il difetto della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico della facile trasmissibilità della malattia ad un numero potenzialmente sempre più elevato di persone: “In tema di epidemia, l’evento tipico del reato consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione; ne consegue che le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, sebbene di per sé non estranee alla nozione di “diffusione di agenti patogeni” di cui all’art. 438 c.p., non costituiscono, di regola, antecedenti causali di detto fenomeno… Mentre correttamente è ravvisabile il reato di lesioni personali gravissime aggravate a carico di colui che abbia consapevolmente trasmesso il virus Hiv tramite rapporti sessuali non protetti a numerose donne, altrettanto correttamente è escluso, in tale condotta, il reato di epidemia, perché l’evento tipico dell’epidemia si connota per la diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante e indeterminato di soggetti in un arco temporale limitato: ciò che deve escludersi nella condotta di chi abbia contagiato un numero di persone, per quanto cospicuo (circa 37), certo non ingente, e questo abbia fatto in un arco di tempo molto ampio (circa 9 anni)”. Nel caso del da COVID-19, per contro sussistono sia la “spiccata diffusività”, sia la capacità “di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari”, sia la possibilità “di ulteriore espansione e di agevole propagazione” con “il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione”. il Codacons ha dunque presentato un esposto a 104 procure della Repubblica di tutta Italia in cui si chiede di indagare i responsabili per il reato di concorso in epidemia.

Le conseguenze della qualificazione come epidemia della condotta in oggetto non si limitano solo alla maggior gravità della sanzione applicata. Il reato di epidemia sussiste per il solo fatto del contagio e anche a prescindere che poi le persone siano decedute o meno. Perciò non si distingue tra l’evento mortale o la semplice malattia come invece nel caso della differenziazione tra gli artt. 575 c.p. da un lato o gli artt. 582 e 583 c.p. dall’altro. Peraltro, anche ad aderire all’opposta qualificazione, attesa l’alta mortalità del virus sarebbe in ogni caso da escludere l’operatività dell’art. 582 c.p. (lesione lieve) e in caso di mero contagio senza l’evoluzione in decesso non si potrebbe parlare che di lesione grave o gravissima (art. 583 c.p.).

E se “l’untore” non era consapevole del suo stato di positivo al virus? In questo caso occorre distinguere due ipotesi. Se una persona che sospetta di aver contratto il virus perché ha febbre o altri sintomi influenzali, non si mette in quarantena e sceglie di avere contatti con un’altra persona, e la infetta – si può parlare di dolo eventuale cioè quell’ipotesi specifica in cui il soggetto non vuole direttamente l’evento come conseguenza necessaria della condotta ma accetta il rischio che possa verificarsi. In questo caso si risponde con la pena piena prevista per il dolo, e cioè con l’ergastolo in caso di epidemia o la reclusione non inferiore a 21 anni in caso di omicidio e con la reclusione da 3 a 12 anni in caso di lesioni (gravi e gravissime). il dolo eventuale ha una intensità inferiore rispetto al dolo diretto, e ciò avrà un effetto sulla quantificazione della pena.

Nel caso invece la persona sia asintomatica manca la volontà anche solo ipotetica dell’evento e il soggetto risponderà per colpa seppur nella sua forma aggravata della colpa con previsione, quella situazione in cui, sebbene si abbia chiaro la possibilità astratta del verificarsi dell’evento, non lo si vuole nemmeno come ipotesi, in quanto erroneamente convinti che non si realizzerà. In quest’ipotesi non è configurabile il reato di epidemia (in quanto richiede sempre il dolo) ma il reato di “delitti colposi contro la salute pubblica” (art. 452 c.p.), che punisce chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 c.p., attraverso la pena della reclusione, graduata secondo le tre distinte ipotesi ivi contemplate con pene detentive rispettivamente da 1 a 5 anni e da 6 mesi a 3 anni. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio e per il quale, nelle sue forme più gravi sono facoltativi il fermo e l’arresto. Nella ricostruzione alternativa, invece il responsabile risponderà di omicidio colposo o di lesioni colpose (gravi o gravissime) ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. con una pena rispettivamente da 6 mesi a 5 anni nel primo caso e di una pena fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro nella seconda. In questo caso la procedibilità è procedibile solo a querela mentre non sono consentiti l’arresto, il fermo o le misure cautelari.

La situazione odierna pone determinate responsabilità anche in capo alle Forze dell’ordine che devono accertare il rispetto delle prescrizioni. I cittadini, tranne che per reati gravissimi, non hanno l’obbligo di denunciare una fattispecie delittuosa. Per i reati procedibili d’ufficio, come quello riguardante la falsa attestazione di una delle tre cause che consentono di muoversi, chiunque ha però facoltà di segnalare le ipotesi di cui sia venuto e, per l’effetto far innescare il procedimento penale. In questo caso se il cittadino segnala il reato ad un appartenente alle forze dell’ordine, questi, in quanto pubblico ufficiale, deve far iscrivere la notitia criminis. Allo stesso modo deve procedere qualora ne venga a conoscenza durante la propria attività. Tutti i pubblici ufficiali (appartenenti alle forze di polizia e armate, ai vigili del fuoco ed urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai, i medici ospedalieri) sono dunque obbligati a denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui giungano a conoscenza, altrimenti rischiano loro stessi penalmente fino a un anno di reclusione (art. 361 c.p., recante “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”).

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