Genitori separati, diritto di visita dei figli e coronavirus
Nel corso di pochi giorni si sono susseguiti molteplici atti normativi limitativi della libertà di circolazione, per il contenimento della pandemia da COVID-19; limitazioni che hanno effetti anche sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori. Tale susseguirsi di decreti legge, decreti presidenziali e ordinanze varie sta gettando le famiglie separate nel caos.
Il primo provvedimento (DPCM 8 marzo 2020 ) disponeva all’art. 1, all’interno delle “zone rosse” di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste. Entrambi i decreti hanno efficacia sino al 3 aprile 2020.
Con riferimento all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, ci si è chiesti se tra le giustificazioni di spostamento fossero inclusi anche i trasferimenti dovuti alla gestione condivisa dei figli in quanto spostamenti “necessari” e se, dunque, fossero leciti, posto che i decreti menzionati non prevedevano nulla al riguardo. Molti genitori separati, dunque, si sono rivolti ai propri legali ottenendo pareri che raramente sono risultati concordi.
Il Governo, con il Decreto 10 marzo 2020 (cd. “Io resto a casa”) ha stabilito la liceità degli spostamenti e la permanenza del diritto di visita; sul proprio sito istituzionale, ha chiarito il diritto dei figli di genitori separati (delle coppie di fatto, e dei divorziati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti del tribunale: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio” (così le FAQ del sito governo.it). Dunque si può dire che il diritto di visita era consentito dai decreti ministeriali dell’8/9 marzo 2020 anche tra Comuni diversi, rientrando nelle “situazioni di necessità” da questi previste. La situazione non è mutata nemmeno con il DPCM 11 marzo 2020. La normativa, dunque consentiva sia recarsi in visita presso i figli da parte dei genitori non affidatari sia di trasferirli presso di sé nel caso di gestione alternata in base a quanto stabilito precedentemente dal giudice. Le modalità e i tempi di visita ai figli da parte dei genitori separati dovevano comunque rispettare quanto previsto dal giudice con la sentenza di separazione/divorzio, ad esclusione delle situazioni di isolamento o quarantena legati ad un effettivo contagio, con l’assoluto divieto di muoversi dalla propria residenza. In tal senso è intervenuta anche la giurisprudenza (Trib. Milano, 11 marzo 2020) che ha ribadito la piena efficacia delle statuizioni giudiziali circa i termini di visita. Era dunque certo, secondo i Giudici e il Governo, che se la quotidianità di tutti è stata inaspettatamente e fortemente stravolta e travolta, la possibilità per entrambi i genitori di vedere i propri figli non va toccata.
E’ sembrato che la “pandemia giuridica” si fosse calmata, ma la pace è durata poco. Il Ministero della Salute, con ordinanza del 20 marzo 2020 ha infatti disposto che “d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Dopo poco più di 24 ore, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Interni, ha emanato una seconda ordinanza, datata 22 marzo 2020 (con efficacia, ex art.2, sino all’intervento di un nuovo DPCM), in forza della quale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Spariscono tra le cause giustificatrici degli spostamenti quelle legate alle “situazioni di necessità“, contemplate nei DPCM 8 e 9 marzo 2020. E’ bastato ciò per scatenare nuovamente la ridda di interpretazioni. Al caos crescente hanno contribuito anche alcune Regioni. La Regione Lombardia e la Regione Piemonte, entrambe con ordinanze del 21 marzo, hanno ribadito la legittimità degli spostamenti per “ragioni di necessità” ma hanno vietato quelli per raggiungere le seconde case, estendendo a tutta la settimana quanto il Ministero della Salute aveva fatto, con l’ordinanza 20.03.20, solo per i week end lunghi (da venerdì a lunedì); la Regione Sicilia, pur intervenuta con una sua ordinanza (ord. 19.03.20), non ha invece dato alcuna disposizione sul punto, così come pure la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto (ord. 20.03.20). Infine, è intervenuto il Governo, con il DPCM 22 marzo 2020 che ha previsto all’art.1 il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e, conseguentemente, ha soppresso le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” del DPCM 8.03.20. Il provvedimento ha confermato tanto le disposizioni di cui al DPCM 11.03.20 quanto quelle di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.20 da applicarsi “cumulativamente” rispetto a quelle del DPCM 22.03.20, con efficacia sino al 3 aprile. Ha invece de facto abrogato le disposizioni dell’ordinanza dei Ministero della Salute e degli Interni 22.03.20 che pure riecheggia nella scelta di escludere tra le cause giustificatrici gli spostamenti legati alle “situazioni di necessità“.
Tra un DPCM e l’altro immediatamente successivo, tra un’ordinanza della Protezione Civile e l’altra, tra un’ordinanza regionale o comunale e l’altra, tra una FAQ e l’altra, tra i pareri più disparati dei legali, i sentito dire (a voce, via WhatsApp, via social e altro), è pressoché impossibile orientarsi. Si naviga a vista, non solo in senso politico ma anche in senso giuridico.
L’emergenza sanitaria rappresenta una situazione che richiederebbe un profondo spirito di collaborazione anche tra i genitori separati, al fine di garantire ai propri figli la protezione e la tutela, sia a livello affettivo che in riferimento alla salute. I genitori dovrebbero cercare di mantenere rapporti corretti e a trasmettere ai figli una sensazione di sicurezza e armonia. Sarebbe quindi importante che i genitori stessi riuscissero ad accordarsi ma l’impressione è che a questo punto sia prevalso un rigurgito della conflittualità non risolta tra genitori piuttosto che l’interesse dei minori. Madri e padri hanno così iniziato a litigare, a far valere le proprie rispettive ragioni trasformando l’emergenza sanitaria nazionale in emergenza familiare e rendendo ancora più spinosa quella questione che già ordinariamente è frutto di liti, incomprensioni e malcontenti.
In questo hanno una responsabilità gli avvocati “militanti” e una parte delle associazioni, soprattutto quelle che assistono le mogli separate. Queste reclamano a gran voce come soluzione migliore la sospensione delle visite per evitare di sottoporre i minori “a continui e rischiosi trasferimenti”. Un appello di questo senso arriva dalle associazioni Fermi con le mani e La forza delle donne: “No a bambini come pacchi postali, interrompiamo gli incontri per tutelare i minori”. Si è anche sostenuto che la videoconferenza o la messaggistica potrebbero sostituire la visita. Dall’altro lato si sono prontamente fatti valere coloro che hanno ritenuto imprescindibile, anche in questa emergenza, continuare a tenere vive, con regolarità e costanza, le frequentazioni con i figli In un momento in cui i questi hanno perso le loro abitudini relazionali quotidiane e la maggior parte dei loro punti di riferimento: eliminare tout court una delle due figure appare irragionevole e contrario al bene dei figli. Vi sono oggi genitori (soprattutto padri in quanto nella maggior parte dei casi i figli sono con la mamma) che non riescono più a vedere i propri figli. L’associazione Padri Separati lancia l’allarme: “Abbiamo avuto una ventina di segnalazioni in Liguria di padri a cui è stato impedito di vedere i figli da un giorno all’altro”. Fin dai primi giorni dell’emergenza i tribunali si sono trovati ad affrontare il problema, preannuncio di un diluvio di cause, insostenibili con le risorse ridotte all’osso. E una certa irritazione arriva anche da ambienti delle forze dell’ordine, alle quali non sono state date direttive chiare su come comportarsi con genitori separati. Nel caos interpretativo non sono mancati i casi di genitori cui è stato impedito dalle Forze dell’ordine di portare con sé i figli nei giorni di loro spettanza. Il diritto fondamentale dei bambini (e non degli adulti) resta subordinato all’opinione delle singole autorità di volta in volta coinvolte.
I legali si sono divisi tra chi sosteneva che dovesse prevalere il diritto alla salute pubblica, quindi propendeva per il no alla visita del genitore separato e chi pensava invece che non si dovesse privare il figlio della normale alternanza tra papà e mamma, anche alla luce di tutte le privazioni che già subisce in questo periodo. La matrimonialista Bernardini De Pace aveva da subito criticato il provvedimento del Tribunale di Milano (“I giudici, sostenuti addirittura da una nota del ministero della Giustizia, avevano concesso le visite dei figli di genitori divisi. Così questi ragazzi andavano su e giù in tutto il Paese perché i giudici avevano deciso che un loro provvedimento aveva più valore di qualsiasi decreto governativo, più della salute pubblica, ma soprattutto più della salute di questi giovani. Una totale follia, che solo l’egoismo dei genitori poteva giustificare. Fortunatamente l’ultimo decreto ha escluso categoricamente questa possibilità”).
Altri avvocati ritengono che proprio per l’eccezionalità della situazione, sarebbe importante aprire una finestra di dialogo anche in quelle famiglie dove da anni i genitori comunicano solo attraverso gli avvocati guardando a quali sono gli interessi che prevalgono nelle singole situazioni. Secondo la Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori, “il diritto alla visita ai figli è prevista tra le cause giustificatrici degli spostamenti” e che”individuare … una regola rigida e identica per tutte le situazioni potrebbe essere rischioso e immotivato, e ledere il diritto di uguaglianza (trattando nello stesso modo situazioni diverse)” auspicando “un dialogo corretto, volto ad evitare abusi in entrambe le direzioni e, quindi, ad evitare restrizioni al diritto di visita, ove non motivate da una situazione ingestibile dal punto di vista del contagio; e, viceversa, a non sottovalutare la situazione emergenziale agitando provvedimenti che disciplinano il diritto di visita in modo avulso dal contesto reale in cui si trova a vivere la prole” in cui venga preservata “una relazione profonda e un rapporto significativo con entrambi i genitori, e continuare ad essere cresciuti,tutelati ed educati da entrambi,compatibilmente con le restrizioni in atto e la necessità di tutela della salute pubblica e personale loro e dei familiari”. Su una cosa i legali sono concordi: madri e padri non devono usare l’emergenza del COVID-19 come ulteriore terreno di sfida e litigio: approfittare delle disposizioni governative per sottrarre i figli all’ex partner, con la scusa di trasferirli in una zona di minore contagio, significa non solo favorire potenzialmente la diffusione del virus, ma anche provocare una situazione di stress e di tensione dannosi sia a livello fisico che psicologico.
Se dunque entrambi i genitori si trovano nello stesso Comune, i trasferimenti erano pienamente leciti, giacché sottoposti (ancora) alla regolamentazione del DPCM 8.03.20 che non è stato abrogato ma solo integrato dal secondo e che non impediva gli spostamenti dettati anche “da necessità“. Il DPCM 22.03.20, infatti, disciplinava solo i trasferimenti da Comune a Comune.
Per i figli i cui genitori vivono in Comuni differenti, la situazione, non era chiarissima: per loro sembrava valere il nuovo DPCM che dal punto di vista letterale impediva gli spostamenti da Comune a Comune: il DPCM 20.03.20 introduceva uno specifico divieto (laddove il DPCM 8.03.20 invece invitava solo “ad evitare“) e, tra la cause giustificatrici, non citava più le “situazioni di necessità“, sostituite dalle situazioni di “assoluta urgenza“. Tuttavia l’interpretazione meramente letterale poneva il fianco a strumentalizzazioni da parte di quei genitori collocatari dei figli che fanno del loro “spiccato senso civico”, un pretesto per impedire all’altro genitore (quindi quello che non vive con i bambini) di incontrare i minori.
Per combattere tale rischio si è affermato che il DPCM 22.03.20, non prevedeva nulla di diverso rispetto al DPCM 11.03.20, ma tale affermazione non è sostenibile alla luce del dato letterale.
Si sono dunque prese le mosse dalla giurisprudenza formatasi in tema di affido e collocamento dei minori che tutela la salvaguardia del diritto di visita anche in epoca di COVID-19, tant’è che le pronunce sono univocamente orientate a considerare l’art.1 comma 1 lett. a non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistenti relative ai figli (si legge infatti: “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”) facendo rientrare nei “motivi di assoluta urgenza” il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo fondamentale, di “rimanere a casa per contenere i contagi”, quindi da esercitare nei limiti stabiliti dai provvedimenti del Tribunale e non con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute ex art.32 Costituzione. Si è dunque invocato l’esercizio del diritto alla bigenitorialità quale esecuzione del dovere-diritto di accudimento del figlio (discendente da norme costituzionali). Tuttavia, condivisibili le motivazioni di fondo, è facile osservare che si è totalmente fuori dal concetto di assoluta urgenza previsto dalla norma.
Si è allora osservato che il Ministero dell’Interno, con la circolare del 24 marzo 2020, ha precisato che il DPCM 22.03.20 è nato per perseguire “la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale” a seguito della sospensione delle attività produttive per evitare il ripetersi degli assalti ai treni e ai traghetti lungo la direttrice Nord-Sud con inevitabile aumento dei rischi di contagio e non per disciplinare le visite parentali. Per esse rimarrebbero dunque possibili gli spostamenti per ragioni di necessità che rivestono carattere di quotidianità o comunque siano effettuati per brevi distanze. In essi dovrebbero dunque rientrare quelli fatti dal genitore per andare a prendere o riportare il figlio. E’ evidente che sarebbe un vero paradosso giuridico, permettere il rispetto della normale frequenza per i genitori che vivono nello stesso Comune e impedirla nell’altro caso discriminando tra figli i cui genitori sono nello stesso Comune (che possono frequentare entrambi i genitori) e figli di genitori abitanti in comuni diversi (che non possono farlo).. In questo senso si sono espressi vari Comuni che riconoscono espressamente nei propri siti istituzionali la legittimità degli spostamenti come il Comune di Verona o il Comune di Busto Arsizio… La circolare dunque sicuramente aiutava ma non risolvvae del tutto sia perché ancora lasciava ampi margini di discrezionalità sia perché se parificava le due situazioni già viste nulla risolveva per i genitori residenti in Regioni diverse ai quali si sarebbe continuato ad applicare il divieto per espressa previsione del DPCM 22.03.20
Una ulteriore via si è cercata ricorrendo alla prassi applicativa del DPCM 8 marzo 2020, che permetteva gli spostamenti non sulla base della clausola di necessità, bensì in ragione di un più ampio bilanciamento tra l’esigenza di contenimento del COVID-19 e quelle di tutela del benessere dei figli minori che, mai come in questo drammatico momento hanno la necessità di fruire dell’apporto di entrambi i genitori. Nelle FAQ governative basate sul DPCM. 8.03.20, la possibilità di recarsi a trovare i genitori anziani e di prestare loro cura e assistenza veniva interpretata come situazione di “necessità“, mentre la possibilità dei genitori separati di vedere i figli non era giustificata alla stessa maniera. L’esercizio del diritto di visita sarebbe rientrato nel più vasto alveo delle esigenze di tutela della salute psicofisica dei minori, che potrebbero essere turbati da una prolungata assenza di uno dei due genitori, soprattutto se, come probabile, le misure di contenimento si protrarranno oltre la data inizialmente stabilita.
La svolta è giunta con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 in vigore da oggi il quale all’art. 1 a) in tema di limitazione della circolazione delle persone, recita “anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”. Per carità di patria si omette il giudizio sull’incontinenza normativa del Governo, sul fatto che le FAQ del Governo, non risultano essere state aggiornate nemmeno in relazione al DPCM 22.03.20 (alla pagina FAQ del Governo si legge ora, nel momento in cui si scrive – 26 Marzo 2020, ore 9,30 – “Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, dell’Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno e del Dpcm 22 marzo 2020”) e sui problemi di applicazione di una clausola indeterminata come le “altre specifiche ragioni”. Sempre per non infierire non si insite sul fatto che l’art. 2 comma III richiama come recepiti tutti i precedenti provvedimenti, senza avvedersi delle contraddizioni che hanno generato il caos di cui sopra, caos di cui non sembra minimamente interessarsi. In tale richiamo (anche del DPCM 22.03.20) può comunque vedersi una sorta di interpretazione autentica nel senso della persistenza del diritto di visita. La riemersione della giustificazione della causa di necessità ripristina il regime del DPCM 10.03.20 e conferma dunque che anche durante l’emergenza sanitaria, entrambi i genitori mantengono il diritto di passare del tempo con i propri figli, nei modi e nei tempi concordati tra le parti o stabiliti dal giudice, come riflesso del diritto dei figli alla bigenitorialità. Gli incontri, naturalmente, non devono in alcun modo mettere a rischio la salute dei minori e dell’ex. Se dunque da ritenersi che non possa essere compresso in linea di principio il diritto di visita, diverso è il caso del genitore che volesse impedire il rispetto dei tempi di frequentazione in ragione di obiettive ragioni connesse al COVID- 19: pensiamo ad esempio a genitori particolarmente esposti al rischio di contagio, in ragione della loro attività professionale (se rientrante tra quelle non sospese in forza del DPCM 22.03.2020) oppure per ragioni sanitarie particolari o perché conviventi con soggetti appartenenti a categorie maggiormente vulnerabili oppure, peggio ancora, perché manifestanti sintomi tipici del COVID-19. Il diritto deve trovare applicazione attuato caso per caso e alla luce di ragionevolezza. Anche le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali emergenziali ed essere interpretate, soprattutto, alla luce del buon senso: evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il COVID-19. Ad una valutazione responsabile è chiamato ad esempio chi risiede nelle città pesantemente colpite dal virus in cui visite e trasferimenti frequenti possono infatti favorire l’interazione sociale esporre sé stesso e i propri figli ad un rischio effettivo di contagio e contribuire involontariamente alla diffusione del virus: come soluzione si può pensare piuttosto ad organizzare periodi di custodia alternata più prolungati. Così è stato proposto di collocare stabilmente i figli a casa del genitore che ha la possibilità di operare in smart working, mentre l’altro può recarsi in visita nel rispetto della normativa. Non sfugge che trattasi di soluzioni peraltro problematica in assenza di una modifica dei provvedimenti assunti dal tribunale. A proteggere la salute di un bambino, all’atto pratico, non è peraltro la legge: sono e devono essere, in questo caso più che mai, i comportamenti dei genitori. Forse uno degli insegnamenti che questa severa esperienza sta imponendo alle nostre vite sarà proprio questo. Ricordarci l’importanza di assumerci la nostra responsabilità al di là degli obblighi, al di là di un giudice con la penna rossa che ci dia degli ordini: ci sono scelte che funzionano soltanto se siamo noi a farle.
Deve essere infatti chiaro che i divieti di spostamento, come li si voglia interpretare, o le limitazioni non incidono direttamente sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Possono, a determinate condizioni, costituire una giustificazione per il mancato esercizio del diritto di visita ma non possono essere utilizzate da un genitore per impedire all’altro di vedere i figli. Il divieto di spostamento, infatti, incide sulla libertà personale del soggetto ma non anche sull’efficacia del provvedimento giudiziario in essere. Da ciò consegue anche che quel genitore che impedisse all’altro di poter stare con il figlio, senza aver prima ottenuto un provvedimento modificativo del Giudice e limitandosi ad addurre le nuove disposizioni governative, commetterebbe un illecito. Vietato anche scappare all’estero con la scusa di portare i bambini lontano dalle zone a rischio. Anche in questo caso si tratta di un comportamento che viola il diritto alla bigenitorialità, di cui si dovrà rispondere in tribunale anche in sede penale.
Il genitore che va a prendere e riportare i figli dovrà avere l’accortezza di portare con sé, oltre all’autocertificazione con la quale motivare la ragione dello spostamento, anche la copia del provvedimento del Giudice. E comunque il consiglio è sempre di spiegare ogni situazione al poliziotto o al carabiniere dell’eventuale controllo: sono lì per aiutare, non per mettere i bastoni tra le ruote. A patto che non si cerchi di fare i furbi, anche perché non è proprio il periodo.
Nemmeno il D. L. 25.03.20, n. 19, tuttavia fa del tutto chiarezza della situazione dei minori ospitati nelle comunità. Il DPCM 22.03.20 prevedeva un blocco totale dei movimenti con poche eccezioni cui non sono stati menzionati gli incontri in comunità che accolgono i minori. Per questo, “tenuto conto delle disposizioni legislative concernenti le misure urgenti per la prevenzione del contagio Covid-19, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha consigliato “la sospensione degli incontri in comunità e dei rientri in famiglia fino alla cessazione del rischio sanitario”. L’esigenza di protezione degli ospiti e l’impossibilità di monitorare la positività al COVID-19 di coloro che si recano nelle comunità, sono state determinanti per la sospensione delle visite protette dei soggetti esterni. I responsabili delle strutture, infatti, hanno espresso tutta una serie di perplessità di carattere sanitario, osservando che già l’incontro presso le strutture non sempre permette di rispettare la distanza degli spazi, cosa totalmente aleatoria quando i minori tornano a casa, situazione in cui non si ha la possibilità di sapere se vengono rispettate le disposizione del DPCM. Diffuso è l’utilizzo di videochiamate e telefonate.
Problemi vi sono anche per gli incontri in ambiente protetto presso i servizi sociali. Alcuni servizi hanno disposto la sospensione degli incontri protetti (che prevedono la presenza di assistenti sociali), emergenza che andrà avanti per mesi e mette a rischio i rapporti genitoriali dell’attività fino al termine dell’emergenza, mentre altri proseguono. Anche in questi casi in cui il servizio di incontri prosegue, se i genitori non si sentono sicuri, è generalmente considerata giustificata la mancata frequentazione dello spazio neutro. Alcuni operatori sono del parere che il buon senso e la prudenza, prima che il diritto, dovrebbero portare a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli. È possibile richiedere, in ogni caso, al servizio sociale e/o al Centro che gestisce gli incontri che l’incontro sia sostituito con una chiamata telefonica o di videochiamata. Sulla questione è intervenuta anche la deputata Michela Rostan che si è detta “perplessa” della decisione ritenendo che sarebbe sufficiente attuare la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, l’adozione di misure di sicurezza ampiamente illustrate dal ministero per la Salute e il rispetto dei divieti formulati nel DPCM per salvaguardare il diritto dei figli a rimanere vicini ad entrambi i propri genitori.

