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Coronavirus, separazione e divorzio consensuali con un’email

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Anche le separazioni e i divorzi deve necessariamente adeguarsi alle circostanze imposte dal Coronavirus alla quotidianità e, in particolare, alla necessità di evitare gli assembramenti. Come è stato affermato “il Covid-19 ha stravolto l’intero pianeta, e visto che lui difficilmente si adeguerà alle nostre esigenze (almeno fino all’arrivo del vaccino), nel frattempo dovremo essere noi ad adeguarci alle sue regole, quantomeno per non finire in un perenne stato di quarantena fisica e mentale”.

Poiché la miglior difesa contro il contagio è il distanziamento sociale, diverse sono state le iniziative messe in atto da privati e P.A. per aiutare in maniera semplice e flessibile i cittadini a compiere operazioni online, altrimenti fattibili solo negli uffici, evitando così la compresenza di più persone in ambiti spesso angusti ed affollati. Lo Smart Working ad esempio è stata una delle iniziative più diffuse, riuscite ed apprezzate, sia esso in ambito lavorativo che scolastico fintantoché è stato adottato su base volontaria dalle aziende. Vedremo ora cosa succederà in vigenza di una norma che impone lo Smart Working per i genitori di figli minori di 14 anni quando le aziende, per caratteristica propria, non avranno la possibilità di concederlo. Per non violare la legge il lavoratore verrà licenziato? Oppure l’azienda dovrà chiudere non potendo concedere la misura prevista per legge?

Anche la Pubblica Amministrazione, per quanto ancora non al passo con gli altri paesi U.E, ha cercato di fare la sua parte offrendo alcuni servizi, grazie al quale il cittadino può effettuare pratiche ed operazioni online, evitando così lunghe code negli uffici sul modello delle App di Home Banking, grazie alle quali gli Italiani da tempo utilizzano i servizi online per effettuare ogni tipo di operazione in entrata e in uscita, ad esempio pagamenti di bollette, rate o mutui.

La Giustizia ha recepito in parte tale input, stabilendo la possibilità di effettuare da remoto diverse tipologie di udienze. Tuttavia si è trattato di orientamento in buona misura rivisto il 24 aprile 2020 in sede di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto legge “Cura Italia”). La legge di conversione, infatti, ha previsto le udienze celebrabili con modalità telematiche in sostituzione delle udienze da celebrarsi in aula in numero veramente limitato. Inoltre si trattava di provvedimento che non aveva un impatto diretto sui cittadini, ma solo sugli avvocati che avrebbero partecipato all’udienza dai loro studi anziché recarsi presso il tribunale.

Di natura tutta diversa è invece l’iniziativa presa dal Consiglio nazionale forense (CNF) che a fine aprile ha approvato le nuove linee guida per i procedimenti in materia di famiglia durante l’emergenza Covid-19. Il Consiglio nazionale forense ha infatti varato nuove linee guida sulla gestione dei procedimenti che riguardano la famiglia. Uno strumento ad hoc per il periodo in cui resteranno in vigore le restrizioni causa epidemia di Covid-19, “limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno“, come si legge sul documento di approvazione. Il CNF ha ritenuto che siano regole assolutamente necessarie in quanto se il periodo, per molti aspetti, è di stasi e sospensione, “la vita di relazione delle persone non può restare sospesa per mesi”, considerando anche che se la salute è da tutelare, la famiglia non lo è da meno. L’organismo rappresentativo dell’avvocatura italiana ha ritenuto che “tutti i procedimenti in materia (di famiglia) sono intrinsecamente connotati da urgenza”.

Le linee guida prevedono un abbondante uso di Internet e delle modalità di invio documenti da remoto, con la posta elettronica certificata (pec). Precauzioni che vanno nella direzione di una semplificazione nel disbrigo delle pratiche, e che consentono, soprattutto, di evitare assembramenti in uffici e tribunali. E’ stato previsto, in particolare, il deposito esclusivamente telematico dei ricorsi per la separazione consensuale, il divorzio congiunto e altri tipi di ricorso quali i ricorsi congiunti ex artt. 337 bis cc, 710 cpc e 337 quinques cc sulle modifiche delle condizioni di affidamento dei minori o dei provvedimenti sulla separazione.

Se dunque i difensori delle parti sono disponibili, si può procedere con udienze da remoto. Altrimenti, in tutti quei casi in cui la situazione si presenta come più delicata, ad esempio perché la coppia ha figli piccoli o per problematiche particolari, il giudice può decidere di ricorrere all’udienza ordinaria, su segnalazione degli legali.

Altra novità importante è che il tentativo di conciliazione non è obbligatorio, come peraltro ha da tempo stabilito la Cassazione stessa con sentenza n. 34 del 07.01.2008. Si tratta in effetti di una ridondanza del processo di separazione o divorzio e, come tale è addirittura assolutamente inutile. Infatti, se marito e moglie sono decisi e d’accordo a separarsi o divorziare non è certo un ripensamento degli ultimi 5 minuti che può far modificare la loro determinazione.0 Anche perché, è il caso di ricordarlo, tali linee guida valgono solo per i procedimenti consensuali.  Ci si chiede francamente come il legislatore abbia potuto ritenere che due coniugi che giungono all’udienza presidenziale con un procedimento consensuale, magari con lo stesso legale (dopo quindi aver certamente esperito ogni possibilità di riavvicinamento durante le trattative per la determinazione delle modalità di separazione o divorzio) possano tornare sui loro passi solo perché compari davanti al giudice. Anche perché chiunque ha calcato la scena di un’aula d’udienza per l’udienza presidenziale sa che spesso il tentativo di conciliazione è poco più che una formalità. In pratica si riduce spesso ad un’unica domanda rivolta dal Giudice ai coniugi affinchè confermino l’intenzione di procedere nel senso indicato dal ricorso. Nella maggior parte dei casi è lo stesso magistrato ad essere pienamente convinto dell’inutilità della domanda. Il divorzio congiunto, così come la separazione consensuale sono procedure nelle quali entrambe i coniugi hanno già trovato un accordo sulle condizioni di separazione (Alimenti, mantenimento, assegnazione casa, visita dei figli), pertanto sarebbe sufficiente ratificare e protocollare la separazione o il divorzio per concludere la pratica.

Le linee guida prevedono dunque che, un giorno prima dell’udienza da remoto, in caso di separazione e divorzio, gli avvocati debbano mandare una pec al presidente del tribunale. In tale mail le parti devono affermare di conoscere tutte le norme che prevedono la partecipazione all’udienza ma di avere rinunciato a comparire. Devono, inoltre, esprimere la loro rinuncia alla conciliazione e confermare le conclusioni del ricorso. In questo modo il procedimento andrà avanti.

Quanto agli accordi di negoziazione assistita, anche qui si compirà tutto in un clic. In particolare, deposito in Procura, nulla osta o autorizzazione agli avvocati e trasmissione agli ufficiali di Stato civile avverranno via pec. Si procederà da remoto anche per confermare l’autografia delle sottoscrizioni. Qualora l’accordo non dovesse essere autorizzato dalla Procura, il presidente del Tribunale fisserà una nuova udienza. Anche virtuale, se i legali accettano.

Le linee guida del CNF non sono rimaste linea morta ed alcuni tribunali come Torino Vercelli e Verona le hanno adottate introducendo dunque quello che sono stati ribattezzati il Divorzio e la separazione consensuale via email spingendosi là dove, almeno in Italia, non ci si era mai spinti tanto per quanto riguarda i casi di separazione o divorzio. I difensori, “a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale”, possono “convenire sulla scelta della cosiddetta trattazione scritta, facendo pervenire al Presidente in via telematica, almeno due giorni prima della cosiddetta udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dalle parti”. In essa sostanzialmente si conferma che moglie e marito sono a conoscenza delle norme che prevedono la partecipazione fisica all’udienza, a cui gli stessi hanno rinunciato volontariamente e liberamente, scegliendo di accettare in via definitiva le condizioni già stabilite, senza nessun ripensamento da parte di entrambe le parti.

Presso il Tribunale di Torino, dunque, dove a partire dal 27 aprile chiunque voglia presentare il ricorso per la separazione consensuale potrà farlo in via telematica, saranno forniti dei moduli appositi, e “verrà seguito un protocollo ad hoc per questo tipo di pratica”. I moduli e le certificazioni saranno inviati con l’uso di Posta elettronica certificata. Nella richiesta dovrà essere dichiarata la rinuncia alla comparizione all’udienza, e la conferma della volontà di non riconciliarsi. Ma prima è necessario raggiungere anche un accordo economico e sulla cura e il mantenimento dei figli in modo che vi sia il consenso dei coniugi su ogni aspetto della separazione e del divorzio e non solamente sull’intenzione di procedere in tale direzione. Grazie a tale manifestazione di volontà, sia separati che divorziati raggiungono il loro “scopo”. La richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti ma sembra di poter concludere che ciò non implica che debba essere contenuta in un ricorso o in un’istanza congiunti. Ciascuna delle due parti potrà dunque provvedervi autonomamente anche se appare altamente opportuno che il testo sottoscritto sia lo stesso in modo da far constare al Giudicante, ictu oculi, l’identità della richiesta.

Dopo aver effettuato questi passaggi, viene calendarizzata l’udienza “telematica”, cui partecipano da remoto i soli difensori. Essa è necessaria soltanto per prendere atto delle attività svolte e procedere all’adozione dei relativi provvedimenti nel giro di pochi giorni. Se vogliamo si tratta di una concessione residua al formalismo del procedimento, potendosi benissimo ipotizzare una scelta anche più audace e cioè che il Giudice potesse procedere fuori udienza dal momento che la sua attività sui riduce a verificare la legittimità delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti e a ratificarle nella sentenza, previa trasmissione telematica dell’atto al pubblico ministero che, sempre telematicamente, farà pervenire le sue eventuali osservazioni.

Il protocollo ha una durata temporanea, come previsto dalle linee guida del CNF. La soluzione adottata dal tribunale di Torino con il consiglio dell’ordine degli avvocati, è stata assunta espressamente per non sovraffollare i tribunali durante l’epidemia (così come vogliono le regole di distanziamento sociale per il contenimento del contagio). In effetti è ricordo di soli due mesi fa la vista di aule d’udienza dove si entrava con il rispetto delle regole del distanziamento ma fuori dalle quali si accalcavano avvocati e parti in attesa del proprio turno. In altri tempi sarebbe stata solo la consueta immagine della giustizia italiana, ma con il Corona Virus tale situazione ha rivelato tutta la sua potenziale pericolosità.

Tuttavia l’emergenza di evitare il contagio da Coronavirus è uno soltanto dei motivi che dovrebbero far considerare “virtuosa” tale procedura e suggerire che venga istituzionalizzata in via definitiva. Da anni in realtà si dibatte sull’abbreviazione dei tempi, ad oggi decisamente troppo lunghi per tale tipo di procedimenti. Non tanto per la separazione o il divorzio non consensuale o comunque tra coniugi in disaccordo, quanto piuttosto per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti, bloccati per mesi e magari anche anni a causa di procedure burocratiche non sempre necessarie come l’udienza presidenziale della cui sostanziale inutilità già si è detto. Tuttavia noi italiani abbiamo il vizio del formalismo unito al gusto dell’incaponirsi a volersi complicare la vita. Troppo spesso la burocrazia in questo ci asseconda ed i tempi inevitabilmente si allungano.

Dato il successo riscosso, non è da escludere che questo “esperimento” possa diventare definitivo una volta conclusa l’emergenza. Tuttavia, tale procedura è stata adottata dalla maggioranza dei tribunali, ma non dalla totalità. Ad esempio, il tribunale di Milano si sta rivelando restio a riguardo, in quanto i giudici ritengono importante conservare la formula dell’udienza faccia a faccia, poiché quella virtuale supera i riti di legge previsti.

Un ulteriore freno potrebbe derivare dall’atteggiamento di alcuni Tribunali che, al momento di quantificare le spese di lite, tendono a non riconoscere agli avvocati il lavoro dagli stessi svolto non in udienza ma nei propri studi (trattative col collega, definizione degli accordi….). Tuttavia, in concreto, ciò potrà accadere raramente, dal momento che in presenza di ricorso consensuale, di prassi il tribunale compensa sempre le spese tra le parti.

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