Risolverà il Decreto Maggio l’odissea degli avvocati per il bonus?
Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, che ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, stabilisce che possono presentare l’istanza i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.
Nello specifico, l’indennità poteva essere riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) avessero percepito un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.
Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) avessero dichiarato un reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, avrebbero potuto inoltrare domanda solo se avessero cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. La cessazione dell’attività doveva essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intendeva una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito veniva individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività). Anch’esso deve essere attestato mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.
Fare riferimento alla riduzione del reddito nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è un requisito totalmente privo di senso in relazione all’attività di avvocato, il cui reddito non è legato né a fasi stagionali né a periodi o scadenze determinate, bensì risulta prodotto in modo discontinuo e casuale, a seconda del conferimento degli incarichi da parte dei clienti (che non ha andatura costante né ciclica) e l’effettivo versamento degli acconti o dei saldi da parte di questi ultimi.
Con il Decreto Maggio che dovrebbe vedere la luce a giorni, il bonus per i professionisti dovrebbe salire a 800 euro, dagli attuali 600. Se si troveranno le risorse sufficienti il bonus potrebbe raggiungere addirittura quota 1.000 euro. Tuttavia, mentre in molti attendono l’erogazione della seconda tranche, una bella quota di autonomi attende ancora la prima. Tra gli avvocati, dovrebbero essere oltre 35mila aventi diritto, dotati di tutti i requisiti che sono tuttavia rimasti a mani vuote a causa della mancanza dei fondi.
Cassa Forense, secondo il suo comunicato ufficiale del 28 aprile 2020, ha liquidato n. 102.133,00 domande di accesso al reddito di ultima istanza, anticipando per lo Stato ben € 61.279.800,00. La Cassa prevede di pagare, entro i primi di maggio, altre 3.000 domande liquidate, esaurendo così il budget disponibile. Ne consegue che le domande di oltre 35.000 iscritti, al momento, pur avendo i requisiti previsti dal DM 28.03.2020, non possono essere ammesse al bonus dei 600 euro per mancanza di fondi.
A tal fine, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP), in data 23 aprile, ha sollecitato i Ministeri competenti affinchè venisse disposto un ampliamento del finanziamento che, al momento, con riferimento a tutte le Casse libero professionali, è stato sforato di oltre 71 milioni di euro, lasciando senza copertura complessivamente quasi 120.000 domande di professionisti rimasti a mani vuote.
Si tratta dell’ennesimo problema di un intervento che da subito ha evidenziato errori e incidenti di percorso.
Il bonus, è stato previsto con il già citato D.L. 17.03.2020 n. 18 dopo che, in un primo momento il Governo sembrava aver escluso dalla platea degli aventi diritto i professionisti. Una volta inseriti nel decreto, è stato assegnato alle casse private l’onere di raccogliere e verificare le domande e anticipare le cifre, che poi verranno rifuse dallo Stato. Il meccanismo di erogazione del bonus prevede, infatti, che i fondi siano anticipati dalle casse professionali, ma nell’ammontare fissato dal governo (che poi dovrà restituirlo) con il decreto legge che destina ai professionisti 200 milioni di euro. Come chiarito dal presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano, la quota parte destinata agli avvocati (la più alta tra i professionisti) è di 63.621.000 euro, che la Cassa è tenuta ad anticipare
La pubblicazione di notte in Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto “Decreto liquidità” o “Decreto Imprese”) ha modificato le disposizioni per i professionisti a basso reddito e per quelli la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus cambiando i requisiti per l’accesso al beneficio previsto dal Decreto Cura Italia, specificando che l’indennità spetta agli iscritti “in via esclusiva” alle Casse di previdenza private “non titolari di trattamento pensionistico”. Il maxi-emendamento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, denominato “Decreto Cura Italia”) ha poi ulteriormente rivisto la platea degli aventi diritto, chiarendo che non potranno avere l’indennità i titolari di assegno di anzianità e di vecchiaia, mentre lo potranno richiedere coloro che, ad esempio, ricevono una prestazione d’invalidità e finora non pensavano di poterne avere diritto.
Tutto ciò mentre le casse avevano già ricevuto circa 500 mila richieste, tra cui vi erano quelle dei professionisti che svolgono anche un’attività da dipendenti, che stando alla versione definitiva del decreto in Gazzetta relativo al bonus da 600 euro, domande che dunque hanno dovuto essere depennate dopo che le Casse di Previdenza avevano già fatto l’attività di istruttoria. Si è trattato di un colpo durissimo per le casse previdenziali, visto che i primi pagamenti erano pronti a partire e alcuni erano già stati effettuati: l’Enpam (la cassa di medici e dentisti) ha bloccato all’ultimo 25.262 bonus in partenza l’indomani, e altrettanto riferisce la Cassa dottori commercialisti (Cnpadc), cui già 25mila associati si erano rivolti. La Cassa forense, che aveva già ottenuto circa 140mila domande, ha dovuto chiedere una documentazione integrativa per poter liquidare l’indennità 600 euro prevista dal decreto.
L’ente previdenziale degli avvocati, con una nota in home page, ha fatto sapere che gli iscritti, i quali precedentemente alla iscrizione obbligatoria a Cassa Forense, disposta con la Legge 247/2012, erano registrati, in modo volontario o coattivo, alla Gestione Separata INPS, pur conservando una “posizione previdenziale” priva del carattere di attualità in tale gestione, e a condizione che non svolgano ulteriori attività compatibili, e per le quali venga corrisposta, in altro ente, la contribuzione, hanno in Cassa Forense l’unica gestione previdenziale e, per l’effetto, possono presentare, ovvero integrare, l’istanza per accedere al bonus di € 600,00 previsto dalla recente normativa emergenziale, in favore degli appartenenti alle casse di previdenza private.
Il 9 aprile, infatti, appena dopo la pubblicazione in G.U. del D.L. 8.04.2020 n. 23, l’organo gestorio dell’ente aveva deliberato di dare mandato alla Direzione Generale ad inviare, agli iscritti che hanno presentato istanza per l’accesso al bonus, una comunicazione di invito a rilasciare una ulteriore dichiarazione attestante l’iscrizione in via esclusiva a Cassa Forense, avvertendo che la mancata integrazione entro il 30 aprile 2020, avrebbe impedito l’accoglimento della domanda.
La richiesta di una integrazione nella documentazione, strada su cui si sono poi messe tutte le Casse ha comportato che l’erogazione del bonus, che per alcuni enti doveva cominciare già dal 10 aprile, è stata sospesa dapprima sospesa e poi comunque ritardata.
Tramite un ulteriore comunicato la Cassa Forense ha poi informato di aver disposto, con valuta 16 aprile 2020, il pagamento del bonus di 600 euro, di cui all’art. 44 (recante “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”) del D.L. 17.03.2020 n. 18 verso i primi 73.881 aventi diritto, sulla base dell’ordine di presentazione dell’istanza e all’esito delle verifiche operate dagli Uffici. Ha poi annunciato che sarebbero seguiti gli ulteriori pagamenti fino alla capienza della somma fruibile nei limiti stabiliti dal Decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell’Economia e delle Finanze) del 28 marzo 2020. Il criterio di liquidazione, come già detto, è stato quello cronologico della presentazione della domanda. La Cassa di previdenza degli avvocati ha chiarito che la citata dichiarazione integrativa non avrebbe avuto rilievo circa l’ordine di arrivo delle domande.
Il 19 aprile Cassa Forense, con una news pubblicata sul portale, ha specificato che le istanze presentate da coloro che risultano iscritti allo stesso ente previdenziale dopo la data del 1 gennaio 2019, oltre che regolarmente acquisite, avrebbero mantenuto la loro posizione cronologica, stante il criterio di erogazione, precisamente cronologico, previsto dal provvedimento ministeriale.
Tutte le comunicazioni ufficiali di Cassa Forense, infatti, hanno sottolineato come i pagamenti siano stati effettuati “sulla base dell’ordine di presentazione della domanda e all’esito delle verifiche operate dagli uffici” e dunque, “sempre tenendo conto dell’ordine cronologico delle richieste”.
Nella stessa occasione era stato precisato che “entro la corrente settimana” la Cassa avrebbe provveduto:
- a proseguire nei pagamenti agli aventi diritto,
- fino alla capienza del fondo stanziato.
Il 22 aprile, con un post su Facebook, cui è seguita una nota sul portale, Cassa Forense ha informato di aver disposto il pagamento di altri 28.252 bonus di 600 euro in favore di iscritti alla Cassa che hanno inoltrato la richiesta del “reddito di ultima istanza” (di cui all’art. 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), al contempo fornendo altre due informazioni:
- alla luce del chiarimento fornito il 21 aprile dal Ministero del Lavoro, dietro a una richiesta di chiarimento formulata dall’ADEPP, il pagamento include pure gli iscritti nell’intervallo temporale 1.01.2019–1.04.2020, e sempre tenendo conto dell’ordine cronologico delle richieste, Inizialmente, infatti, una prima lettura della norma sembrava prevedere la possibilità di accesso al bonus solo per gli avvocati iscritti a Cassa Forense fino al 2018. Secondo il dl del 28 marzo, infatti, la modalità di presentazione della domanda richiedeva la dichiarazione dei redditi 2019, relativa all’attività svolta nel 2018. In questo modo, dunque, risultavano esclusi tutti i professionisti iscritti alla Cassa successivamente al 1 gennaio 2020. In seguito alla richiesta dell’Associazione Giovani Avvocati Italiani di estendere anche ai più giovani e spesso più penalizzati dalla crisi sanitaria perché appena entrati nel mercato del lavoro, Cassa Forense ha fatto sapere che «le domande presentate da coloro che sono stati iscritti alla Cassa successivamente al 1° gennaio 2019 sono state regolarmente acquisite e conservano intatta la loro posizione cronologica, stante il criterio di erogazione, appunto cronologico, previsto dal provvedimento ministeriale che Cassa Forense deve osservare». Tesi confermata, come si è detto, anche dal Ministero del Lavoro. Peccato che quanti di loro non hanno immediatamente presentato domanda, proprio in attesa che si sanasse questo dubbio interpretativo, siano ragionevolmente rimasti senza bonus, almeno fino al suo rifinanziamento.
- il budget disponibile consentiva di definire le domande degli aventi diritto presentate fino alle ore 17.00 del 2 aprile 2020, con la conseguenza che le restanti domande (circa 30.000) pervenute in seguito, alla data del comunicato (22 aprile) sarebbero restate senza copertura. Cassa Forense ha inoltre precisato che l’ADEPP avrebbe sollecitato il Ministero del Lavoro per un ulteriore finanziamento a copertura della misura, al fine di permettere il pagamento delle domande pendenti, come anche porre rimedio alla già segnalata iniquità dell’esclusione dal beneficio dei titolari di pensione d’invalidità, reversibilità e indirette, nonché del criterio di “esclusività” di iscrizione ad una Cassa professionale, inserito dall’art. 34 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Il criterio della presentazione cronologica è inappuntabile nella sua oggettività. Tuttavia, proprio sul concetto di “ultimi”, tuttavia, si focalizza il problema. La Cassa ha precisato che “il budget disponibile ha consentito di definire le domande degli aventi diritto presentate fino alle ore 17 del 2 aprile 2020”. Cioè fino al giorno dopo il via ufficiale. In pratica, l’unico modo per assicurarsi scientificamente il beneficio, sarebbe stato quello di attendere “l’apertura” della procedura pronti sul sito di Cassa Forense, in modo da mandarla un minuto dopo lo scoccare della mezzanotte del 1 aprile. Esattamente ciò che l’Inps aveva negato dovesse succedere perché, stando alle dichiarazioni del presidente Pasquale Tridico ( in seguito al down del sito dell’Inps proprio nelle prime ore del via alla presentazione delle domande), “non si tratta di un click day” ma “le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile”. E infatti le domande sono state inviate, ma non saldate.
I fondi messi a disposizione del Governo per rimborsare la Cassa che anticipava il bonus sono risultati insufficienti nonostante lo stesso Tridico, proprio il 1 aprile, avesse rassicurato sul fatto che “I tre miliardi per il bonus di marzo bastano per i cinque milioni di beneficiari che noi abbiamo fotografato al 23 febbraio. I soldi ci sono. E il governo ha detto che ad aprile ci saranno altre risorse per il bonus, quello di aprile stesso”, ribadendolo poi nei giorni successivi, sottolineando che il bonus è un diritto acquisito: “Questi fondi continueranno ad essere rimpinguati per tutta la durata della crisi. Non c’è nessuno rischio che chi ha diritto a questo bonus perda il diritto per nessun motivo”.
Nessuna delle due affermazioni ha avuto riscontro nella realtà:
- 73.881 aventi diritto hanno visto accreditarsi il contributo di 600 euro, previsto dal cd. “Reddito di ultima istanza”, con valuta 16 aprile, mentre per altri 28.352 è toccato il 22 aprile. I restanti, circa 30.000, restano in attesa: Cassa Forense ha fatto sapere di aver terminato il plafond a dimostrazione che i fondi stanziati erano insufficienti.
- In un mese e mezzo il Governo, il Ministro del Lavoro e l’INPS non solo non hanno “rimpinguato” la dotazione ma nemmeno hanno risposto alle sollecitazioni di Cassa Forense. La conferma ufficiale arriva con una asciutta comunicazione di Cassa Forense, che annuncia che solleciterà “ancora una volta” il ministero del Lavoro per un “ulteriore finanziamento della misura, onde consentire il pagamento di tutte le domande pendenti” e “porre rimedio alla già segnalata iniquità dell’esclusione del beneficio dei titolari di pensione d’invalidità, reversibilità e indirette, nonché del criterio di “esclusività” di iscrizione ad una Cassa professionale, introdotto dall’art. 34 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23”.
In realtà, è stato evidente da subito che il plafond non sarebbe stato sufficiente. Come detto, era stato previsti per Cassa Forense 63.621.000 euro per gli avvocati, limite che la cassa non avrebbe potuto sforare e per questo l’ente gestorio della classe forense è stato costretto da subito a fare due conti.
Già al momento della raccolta delle domande (136.095 richieste, su circa 245.000 iscritti, tale è stato il bilancio tirato i primi giorni del mese di aprire, quando gli avvocati hanno inoltrato, in via squisitamente telematica, le domande) l’Avv. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa, aveva fatto presente al governo che il fondo avrebbe lasciato senza bonus circa 30.000 avvocati: “Abbiamo inviato all’esecutivo una missiva formale, condivisa come ADEPP in cui abbiamo sollecitato lo stanziamento dei fondi ancora necessari e chiesto chiarimenti sulla concreta restituzione dei milioni da noi anticipati”, aveva commentato Luciano il 16 aprile, giorno dei primi bonifici.
Quello che si prevedeva sin dall’inizio, dunque, è infine accaduto. Ovvero, che lo stanziamento governativo per il “reddito di ultima istanza” non è stato sufficiente per la platea di aventi diritto che ne hanno fatto richiesta. In concreto, infatti, il criterio cronologico che, come ha ribadito in ogni comunicazione Cassa Forense, è stato quello seguito per l’erogazione, si è trasformato nell’italico “chi prima arriva meglio alloggia”.
Agli avvocati rimasti fuori dal beneficio non resta che sperare, dunque, che il rifinanziamento promesso dal governo avvenga quanto prima. Nel caso degli avvocati, infatti, a venire penalizzato dalla carenza dei fondi è circa il 23%, e la probabilità è che la maggior parte di chi è rimasto senza bonus siano i più giovani iscritti alla categoria, a causa di un dubbio interpretativo sulla norma del decreto legge.
Il silenzio assordante del Governo riguarda infine anche come (e soprattutto quando) verranno restituiti i soldi anticipati per conto dello Stato dalle casse di previdenza private. “Noi professionisti intanto ci siamo pagati il reddito coi soldi che in realtà dovrebbero restare destinati alle pensioni. Lo Stato ce li deve restituire per legge, ed è necessario avere chiarezza”, ha precisato Luciano. Per intanto, tuttavia sul fronte del Governo tutto tace su come e quando verranno restituiti alla Cassa Forense i 63.621.000 euro che ha erogato.

