Secondo la Corte Costituzionale va triplicato l’assegno degli invalidi civili totali
Finalmente dopo anni di battaglie, arriva una buona notizia per il mondo delle persone con disabilità.
La cifra prevista per legge (art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118, “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili”) per gli invalidi totali, cioè le persone che non possono in nessun modo lavorare, è di 285,66 euro al mese pari a poco più di 9,50 euro al giorno, o meglio che era prevista. Da tempo si parla della possibilità di aumentare gli importi delle pensioni di invalidità, ritenuti troppo bassi per garantire un tenore di vita dignitoso, tuttavia ad oggi non vi erano state mosse concrete in questa direzione. Dopo la sentenza del 24 giugno scorso della Corte Costituzionale le cose potrebbero finalmente sbloccarsi
Il caso che ha dato origine alla decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
Di fronte al rifiuto dell’INPS di adeguare la pensione alla pensione minima di 516 euro fissata dall’art. 38, legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’invalida aveva adito la Giustizia civile sostenendo che l’ammontare complessivo della pensione percepita era largamente insufficiente a garantirle il soddisfacimento dei bisogni primari della vita e che pertanto il citato art. 12, legge n. 118/1971 doveva ritenersi in contrasto: con l’art. 38. comma 1, della Costituzione (che garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento ed all’assistenza sociale); con l’art. 3 della Costituzione (per essere la pensione erogatale sensibilmente ed irragionevolmente inferiore sia all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, erogato agli ultrasessantacinquenni privi di reddito sia al “trattamento minimo” previsto dall’art. 38, legge n. 448/2001 in favore dei pensionati in condizioni disagiate in possesso di determinati requisiti di età e di reddito) – sotto il profilo della norma interposta, con gli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione (come sostituito dall’art. 3 della legge cost. n. 3/2001), per contrasto con gli articoli 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità stipulata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009, nonché con gli articoli 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiamata dall’art. 6 del Trattato di Lisbona.
Il caso era giunto all’esame dei giudici torinesi di primo grado che avevano dato torto all’invalida la quale aveva appellato provocando la trasmissione degli atti ai giudici dalla Corte d’Appello di Torino che aveva sollevato il conflitto.
La Corte di Appello di Torino con l’ordinanza n. 240 del 03.06.2019 ha, infatti, definito i 286,81 euro mensili di pensione insufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della vita: “L’importo sopra indicato della pensione di inabilità percepito dalla B., anche se integrato di euro 10,33 mensili, non è certamente sufficiente, per comune esperienza, a garantire all’appellante il soddisfacimento dei più elementari bisogni della vita, come alimentarsi, vestirsi e reperire un’abitazione, e ciò tanto più considerando che la stessa, a causa della gravissima patologia da cui è affetta, è priva della benchè minima capacità di guadagno e non è’ quindi in grado di svolgere alcuna attività lavorativa che potrebbe in ipotesi consentirle di procurarsi un reddito che, cumulato col trattamento pensionistico in godimento e di entità tale da non comportare il superamento del limite reddituale richiesto dalla legge per il mantenimento della prestazione assistenziale, possa garantirle di far fronte alle minime esigenze vitali. L’inadeguatezza dell’importo di pensione mensilmente percepito dalla B. a garantire alla stessa il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, trova peraltro conferma anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione: investita dell’impugnazione avverso la sentenza che aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di assegnazione di un quinto di una pensione Enasarco di euro 414,15 mensili, la S.C., con la sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011, dopo aver richiamato la necessità affermata dalla Corte costituzionale – v. sentenza n. 506/2002 – di limitare l’impignorabilità della pensione a quella sola parte idonea ad assicurare al pensionato «mezzi adeguati alle sue esigenze di vita», ha respinto il ricorso avendo condiviso la «ratio decidendi» dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, e del successivo rigetto dell’opposizione ex art. 617 del codice di procedura civile, in ordine alla «riconducibilità alla comune esperienza della nozione della totale insufficienza. a garantire le minime esigenze di vita del pensionato, ivi comprendendovi gli esborsi per l’alimentazione indispensabile per sopravvivere, per il vestiario e per l’abitazione (disponibilità dell’immobile e consumi ordinari di luce, acqua e gas), sia pure nei limiti della soglia minima dell’esigenza dignitosa» sia della somma di euro 303,25 mensili, corrispondente alla pensione sociale e predicata invece dal ricorrente come adeguata a soddisfare gli elementari bisogni di vita del pensionato, sia della poco maggiore somma di euro 414,15 erogata dal terzo pignorato al debitore. Si rinvengono d’altronde nell’ordinamento diverse disposizioni di legge che, pur non individuando direttamente l’ammontare della pensione idoneo ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze della vita, forniscono ciononostante indicazioni significative in tal senso: si veda ad esempio il nuovo testo dell’art. 545, comma 7, codice di procedura civile (introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l, del decreto-legge n. 83/2015 conv. con modif. nella legge n. 132/2015) che ha stabilito l’impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, di indennità’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza «per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà» nonchè il già citato art. 38, legge n. 448/2001 che ha disposto, in presenza di determinati requisiti reddituali e di età, l’incremento «al milione» di diversi trattamenti pensionistici dei soggetti disagiati
In questo modo la Corte d’Appello ha ritenuto ingiusto il trattamento riservato alle persone disabili rispetto ai pensionati che per non vivere in povertà assoluta ricevono un assegno di 516 euro (art. 38, legge 28 dicembre 2001, n. 448), rilevando una violazione del principio di uguaglianza tutelato dall’articolo 3 della Costituzione. Questo perché, secondo la valutazione dei magistrati, non è corretto che ci sia una tale differenza d’importo tra la pensione di invalidità e l’assegno sociale, quella prestazione corrisposta ai cittadini di età superiore ai 66 anni in possesso di determinati requisiti reddituali (che sono meno favorevoli di quelli richiesti agli inabili totali per il riconoscimento della relativa indennità). Dal momento che, almeno secondo i giudici piemontesi, la situazione di coloro che hanno superato i 66 anni e hanno un reddito molto basso è sostanzialmente simile a quella degli inabili totali al lavoro, costituisce violazione del principio di uguaglianza il fatto che gli importi delle due misure siano così differenti tra di loro.
Data la “non manifesta infondatezza del quesito di costituzionalità” la questione è dunque stata devoluta all’esame della Corte Costituzionale la quale, con sentenza del 24 giugno 2020, ha fatto proprio il ragionamento della Corte d’Appello di Torino.
Secondo la Consulta, l’importo riconosciuto oggi come pensione di inabilità “è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente” per garantire il minimo vitale. Per questo motivo, gli invalidi civili totali hanno diritto all’incremento al milione già a partire dai 18 anni, senza dover attendere, come succede oggi, il compimento dei 60 anni. La Corte motiva proprio questo requisito di età, sostenendo che “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i 59, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”. In un altro passaggio della sentenza, la Consulta riconosce all’assegno di accompagnamento, che si aggiunge alla pensione di inabilità, una funzione “compensativa”, il che renderà necessaria una misura correttiva.
La Corte, ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 Cost.: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
I giudici costituzionali hanno usato come termine di paragone l’assegno sociale, che quest’anno è fissato in 459,83 euro lordi mensili e che viene erogato a chi ha più di 67 anni e possiede determinati requisiti di reddito. Agli inabili al lavoro tra i 18 ed i 65 anni, invece, vengono pagati, appunto, 286,81 euro al mese. Lordi. La Corte, visto che questi due benefici sono sostanzialmente assimilabili, ritiene irragionevole riconoscere al soggetto inabile al lavoro, con meno di 65 anni, un trattamento inferiore rispetto all’assegno sociale. La Corte ha dunque statuito che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto dal 2001 per diversi trattamenti pensionistici dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato da subito agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge.
L’importo del cosiddetto “incremento al milione”, riconosciuto, è oggi arrivato per effetto dell’inflazione a 651,51 euro, dai 516,46 euro iniziali. L’importo scende a seconda del reddito del beneficiario, ma vengono ad ogni modo garantiti 286,81 euro per redditi compresi tra 8.469,63 e 16.982,49 euro annui. Fino ad oggi, invece, per gli invalidi civili, l’aumento fino a 651,51 euro scattava solo al raggiungimento del 60esimo anno di età, in relazione ai redditi del pensionato e, eventualmente, anche del coniuge.
La Corte Costituzionale ritiene dunque che agli invalidi civili totali non può essere corrisposto un assegno per un importo minore a quello riconosciuto per altri trattamenti pensionistici. La Corte costituzionale ha dunque quasi triplicato l’assegno degli invalidi civili totali con più di 18 anni, senza altri redditi e con una completa inabilità lavorativa ritenendo che, questi soggetti abbiano diritto ad una pensione fino a 651,51 euro mensili, contro gli attuali 286,81 euro. Questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
Sintetizzando dunque l’assegno di 651,51 euro spetterebbe:
- agli invalidi civili al 100%
- che abbiano compiuto i 18 anni di età
- che non godano di redditi su base annua pari o superiori a euro 6.713,98
Il costo per lo Stato può variare da un minimo di 200 milioni fino a un massimo di 1,5 miliardi, a seconda di quello che sarà il reddito di riferimento del nucleo familiare o del beneficiario. Ad ogni modo, molto di più rispetto a quanto previsto dal decreto Rilancio, vale a dire 47 milioni di euro.
La sentenza non è stata ancora depositata ma produrrà i suoi effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, lasciando comunque al legislatore la possibilità di intervenire sulle misure assistenziali in favore degli invalidi civili totali. La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
il presidente dell’Associazione nazionale mutilati invalidi civili (ANMIC) e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) Nazaro Pagano ha così commentato la sentenza: “Esprimiamo soddisfazione per una sentenza che ha finalmente posto rimedio alla totale mancanza di tutta la politica che in questi anni non aveva mai fatto nulla al riguardo, anche di fronte a tante e ripetitive nostre richieste come ad esempio quando nel 2008 avevamo raccolto oltre 300mila firme per proporre al parlamento un referendum popolare sull’argomento, con la presentazione dell’Atto Camera n.1539 che però non venne mai approvato ma i cui contenuti oggi vengono totalmente recepiti dalla Consulta”
Circa gli effetti della sentenza occorre tuttavia fare chiarezza. Si legge infatti in molti commenti anche in rete: “La Corte costituzionale ha triplicato l’assegno degli invalidi civili totali”. Così posta la frase non è vera. Il fatto che la Corte Costituzionale abbia riconosciuto “un’irregolarità” nel sistema normativo non significa che l’abbia risolta, dato che spetta comunque al legislatore (che non è la Corte) prendere decisioni in merito. Insomma, la Corte costituzionale ha suggerito l’aumento di tale importo fino a 651,51 euro mensili, come stabilito per altri trattamenti pensionistici. E’ tuttavia competenza del legislatore rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Anche se la nota dell’ufficio stampa parla chiaro: “l’attuale importo dell’assegno per gli invalidi civili è incostituzionale, pertanto va aumentato” non significa che questo accadrà con certezza, o per lo meno nelle misure indicate dalla Corte. Il premier Giuseppe Conte ha incontrato agli Stati Generali alcune associazioni che tutelano i diritti dei disabili dichiarando: “Abbiamo adottato numerose misure per i disabili. Dei segnali li abbiamo dati, ma occorrono due segnali in particolare: dobbiamo completare questo codice per le persone con disabilità. È giusto che loro abbiano un corpus normativo, nello stesso tempo l’altro intervento dobbiamo investire di più e consentire loro di progettare vita autonoma e consentire una vera inclusione sociale”. Tuttavia, come già detto, sinora il Governo aveva previsto una spesa ben inferiore, rispetto a quella che ora si prospetterebbe. In particolare l’Esecutivo stava valutando la possibilità di integrare la pensione di invalidità con altri strumenti di sostegno al reddito – vedi ad esempio il reddito di cittadinanza – una soluzione tuttavia ben diversa dall’aumento diretto degli assegni.
Tuttavia, la Corte costituzionale sottolinea che questa maggiore spesa è giustificata dal rispetto dei “diritti incomprimibili della persona”. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere. E dopo questo verdetto c’è ora anche l’obbligo appunto di intervenire.

