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Amministratore di società e lavoro subordinato: compatibilità e condizioni

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Un tema attuale e frequente nella vita delle imprese è quello riguardante la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato tra società di capitali e amministratore, come rapporto diverso e autonomo rispetto all’incarico rivestito.

Il rischio in tali situazioni è che la figura del lavoratore dipendente vada a confondersi (o quanto meno confinare) con quella del datore di lavoro.

Già a partire dagli anni ’90 la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 1793/1996, Cass., Sez. Un., n. 10680/1994) ha affermato il criterio generale secondo cui lo svolgimento dell’attività di amministratore di società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente.

La coesistenza dei due rapporti è condizionata dal fatto che venga svolta un’attività distinta e ulteriore rispetto a quella insita nella carica di amministratore.

La giurisprudenza si è pronunciata in numerose occasioni sul punto (cfr. Cassazione, 19 novembre 2018, n. 29761, Cass., 30 settembre 2016, n. 19596).

Nella recente sentenza n. 9273 del 3 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che è cumulabile la carica di amministratore e di lavoro subordinato della stessa società di capitali purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

E’ necessario “(…) che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

In un’altra sentenza, la n. 18476 del 1° settembre 2014 la Corte di Cassazione ha individuato nei criteri sussidiari (quali ad esempio la predeterminazione della retribuzione, l’assenza di rischi e di una organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore) il parametro di riferimento per identificare la subordinazione.

Il tema è rilevante e foriero di conseguenze, toccando non solo aspetti lavoristici ma anche prettamente previdenziali e fiscali.

Nel presente contributo ci concentreremo prevalentemente sui primi.

Sommario

  1. Condizioni di compatibilità
  2. Riflessi fiscali e previdenziali
  3. Uno sguardo alla giurisprudenza
  4. Conclusioni

1. Condizioni di compatibilità

L’Inps con il recente Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha individuato i criteri di compatibilità che consentono la coesistenza, in capo alla stessa persona, della titolarità di cariche sociali in società di capitali con l’attività di lavoro dipendente.

L’Istituto si concentra in particolare sulla figura dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato e dell’amministratore socio.

L’Inps evidenzia che la compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, nelle casistiche ritenute in astratto ammissibili, presuppone l’accertamento in concreto delle seguenti condizioni:

  • affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente ad un organo collegiale o ad un altro organo sociale che sia espressione della volontà imprenditoriale;
  • rigorosa prova della sussistenza del vincolo di subordinazione cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore dipendente, di mansioni estranee al rapporto organico con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione che derivano dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite.

1.1. Amministratore unico

La carica di amministratore unico di società è incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato della stessa.

L’amministratore unico è infatti detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale così come i poteri di controllo, di comando e di disciplina; in questi casi viene a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.

1.2. Amministratore delegato

Per quanto riguarda la carica di amministratore delegato, al fine della sua compatibilità o meno con quella di lavoratore dipendente, assume rilevanza la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione.

Nell’ipotesi in cui all’amministratore sia conferita delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, è esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società.

Diversamente, qualora all’amministratore sia conferita delega parziale con l’attribuzione del solo potere di rappresentanza ovvero specifiche e limitate deleghe, in linea generale è ammissibile l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società.

In ogni caso, al fine di valutare la compatibilità dei due rapporti, in aggiunta all’analisi riguardante la portata della delega, è necessario considerare i rapporti intercorrenti tra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità e il numero degli amministratori delegati, la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.

1.3. Amministratore socio

Nel caso di socio di società di capitali che assuma anche l’incarico di amministratore, non si può escludere a priori la possibilità, per quest’ultimo, di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società.

È necessaria un’analisi caso per caso.

Dovrà accertarsi in concreto:

  • l’oggettivo svolgimento come lavoratore dipendente di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico;
  • i caratteri tipici della subordinazione nello svolgimento di tali attività, dunque l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, che limita inevitabilmente la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente (cfr. Cass, n. 24972/2013, n. 18476/2013);

Al fine di accertare il rapporto di lavoro dipendente si possono considerare “(…)altri elementi sintomatici della subordinazione, individuati dalla giurisprudenza quali ad esempio la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari ecc…”.

Nel caso di lavoro dirigenziale il vincolo della subordinazione deve necessariamente essere valutato mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari, visto che si tratta di prestazioni lavorative che per la loro natura non si prestano all’esecuzione sotto la direzione del datore o con una continuità anche negli orari.

In questi casi al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale andrà verificata:

  • l’assunzione con la qualifica di dirigente;
  • il conferimento della carica di direttore generale da parte dell’organo amministrativo;
  • la cessazione del rapporto mediante licenziamento;
  • il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro;
  • l’assoggettamento alle direttive e agli ordini del datore anche se attenuato dall’effettiva autonomia decisionale in capo al dirigente;

Nel caso in cui invece non risulti formalizzato alcun contratto di lavoro subordinato di dirigente e risulti evidente il predominante e diretto esercizio della gestione della società da parte del dirigente alla luce della carica di organo rivestita, è necessario rinvenire una specifica caratterizzazione delle mansioni svolte per accertare il rapporto di lavoro dipendente.

2. Riflessi fiscali e previdenziali

Dal punto di vista fiscale nel caso in cui l’amministratore sia inquadrato quale lavoratore subordinato, il reddito percepito rientrerà nella disciplina dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

Invece nel caso di compenso derivante da collaborazione coordinata e continuativa si rientra nella disciplina dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir ai sensi del quale sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore,(…) nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (…)”.

Dal punto di vista previdenziale i compensi corrisposti agli amministratori di società ex art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir sono assoggettati al regime della Gestione Separata dell’Inps di cui all’art. 2, comma 26 Legge n. 335/1995.

Nel caso in cui l’amministratore sia inquadrato come lavoratore dipendente, la relativa gestione previdenziale segue quella connessa all’inquadramento contributivo della società e al trattamento ordinario per i lavoratori dipendenti presso l’Inps.

3. Uno sguardo alla giurisprudenza

In una recente sentenza, la n. 14972 del 14 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soci amministratori e dirigenti della medesima società di capitali i quali, in seguito ad un accertamento effettuato dall’INPS, venivano cancellati dalla gestione lavoratori dipendenti e iscritti invece nella gestione commercianti dell’INPS.

L’ente sosteneva infatti che fosse incompatibile il rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente con quella di socio amministratore della stessa società.

In primo grado veniva dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione dei due soci amministratori nella gestione commercianti; in secondo grado tale decisione veniva stravolta e veniva viceversa dichiarata la legittimità dell’iscrizione nella relativa gestione.

I due soci amministratori ricorrevano in Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto della compatibilità della posizione di lavoratore subordinato e amministratore; la gestione collegiale della società da parte del consiglio di amministrazione (composto da 3 membri, compresi i due ricorrenti) avrebbe impedito a questi ultimi, secondo i giudici di secondo grado, di svolgere un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso sostenendo che il fatto che i due amministratori svolgessero in favore della società, oltre all’attività inerente al rapporto gestorio, un’ulteriore attività esecutiva abituale e continuativa, non fosse rilevante al fine di configurare un valido rapporto di lavoro subordinato, per difetto dell’elemento della subordinazione.

La compatibilità tra i due rapporti può derivare solo dall’assoggettamento degli amministratori-dipendenti alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo.

Secondo la Corte di Cassazione “la dedotta gestione collegiale della società, da parte del consiglio di amministrazione (…), unitamente al collaterale e pur distinto impegno operativo dei predetti in ambito aziendale non comporta affatto come necessaria conseguenza la natura subordinata ex art. 2094 c.c. di quest’ultimo, (…), non riscontrata in concreto dalla Corte di merito che perciò la escludeva”.

La sentenza n. 22689 del 25 settembre 2018 della Corte di Cassazione vedeva come protagonista una persona nominata inizialmente amministratore delegato e presidente del comitato di gestione della società, che poco tempo dopo instaurava con la stessa un contratto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.

Il dirigente veniva successivamente licenziato per giusta causa all’esito di un procedimento disciplinare; lo stesso agiva dunque giudizialmente per accertare l’insussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro subordinato e la conseguente condanna della parte datoriale al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare.

I giudici di merito respingevano la domanda del ricorrente disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Il dirigente non aveva adeguatamente dimostrato infatti lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in aggiunta a quella svolta in veste di amministratore delegato della società; inoltre la Corte d’Appello osservava l’irrilevanza ai fini qualificatori del contratto di lavoro concluso tra le parti, che la società asseriva simulato e stipulato ad esclusivi fini di copertura assistenziale e previdenziale.

Il dirigente ricorreva in Cassazione contro la pronuncia della Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ribadisce il principio secondo cui può esservi cumulabilità tra la carica di amministratore delegato e quella di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

“(…)La prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società è a carico del soggetto interessato a far valere la natura subordinata del rapporto”.

I giudici di legittimità reputano condivisibile la conclusione della Corte d’Appello circa l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato valorizzando i seguenti elementi.

In primis, il contratto di assunzione era successivo alla nomina del ricorrente ad amministratore delegato e a presidente del comitato di gestione della società; in secondo luogo il ricorrente non aveva allegato nulla in tema di compiti aggiuntivi e diversi rispetto a quelli propri delle cariche amministrative.

Inoltre era emerso l’esercizio di “un potere al di fuori di ogni superiore controllo tale da consentire addirittura di “controllare i controllori”, ossia il Consiglio di Gestione, del quale correggeva i verbali con non irrilevanti osservazioni”.

4. Conclusioni

La compatibilità della carica di amministratore di società con il contemporaneo svolgimento di un rapporto di lavoro dipendente è un tema complesso e foriero di conseguenze che coinvolgono non solo il diritto del lavoro.

Il recente messaggio dell’Inps analizzato nel corso della trattazione ripercorre e sintetizza gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto e costituisce un utile strumento per coloro che si trovino ad affrontare casi dubbi.

Non ci si può esimere da un’analisi del caso concreto dovendosi accertare molteplici e stringenti elementi quali ad esempio i poteri effettivamente spettanti all’amministratore e lo svolgimento di mansioni diverse rispetto alla carica rivestita.

Un elemento da tenere in considerazione, ad avviso di chi scrive, è il rischio di guardare tali fattispecie con “sospetto” (anche qualora astrattamente ammissibili) e ritenere dunque il contratto subordinato stipulato tra amministratore e società viziato e stipulato per esclusive finalità di copertura previdenziale e assistenziale.

Cercando di riassumere i tratti salienti dell’analisi svolta, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato tra società di capitali e amministratore richiede l’accertamento in concreto delle seguenti condizioni:

  • l’affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente ad un organo collegiale o ad un altro organo espressione della volontà dell’ente;
  • l’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società;
  • l’attribuzione e lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, che non siano ricomprese nei poteri di gestione derivanti dalla stessa o dalle deleghe conferite.

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