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Attività colpite da racket: Inps non può notificare avvisi durante il periodo di sospensione

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Gli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali, afferenti al periodo di sospensione e proroga dei termini di cui alle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996, devono ritenersi nulli.

La suddetta sentenza innovativa rappresenta una espressa e chiara volontà del giudice, nel bilanciamento degli interessi in gioco, di tutelare la ripresa delle attività commerciali ed imprenditoriali che hanno reagito all’azione del racket delle estorsioni rispetto al diritto dei terzi (Inps, Agenzia delle Entrate) ad ottenere un immediato soddisfacimento dei propri interessi economici.

Il caso

Nel 2007 la ricorrente – titolare di azienda operante nel settore della coltivazione e raccolta di prodotti ortofrutticoli – chiedeva la concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 in relazione ai danni arrecati alla predetta attività in conseguenza di atti di natura estorsiva dalla stessa subiti e denunciati presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa.

Con decreto dell’8.8.2007 la Prefettura di Siracusa, previa acquisizione dell’avviso favorevole del Presidente del Tribunale di Siracusa, riconosceva la sussistenza delle necessarie condizioni per l’applicazione della sospensione dei termini a beneficio della richiedente.

Con istanza dell’11.04.2008 la ricorrente chiedeva la concessione di una proroga della citata sospensione dei termini, attese le gravi difficoltà economiche patite dall’azienda agricola a seguito dei fatti criminosi. A tal riguardo, la Prefettura di Siracusa esprimeva parere favorevole sulla richiesta di proroga.

Ebbene, con comunicazione preventiva di ipoteca del 31.03.2016, l’Agente della Riscossione chiedeva alla ricorrente il pagamento dei contributi previdenziali degli anni 2009/2014.

Pertanto, la ricorrente impugnava la suddetta comunicazione preventiva di ipoteca, fondata, tra l’altro, sugli avvisi di addebito formati dall’INPS, deducendo la mancanza del presupposto impositivo, l’omessa notifica degli avvisi di addebito, la decadenza dall’azione e la prescrizione.

La decisione

Innanzitutto, occorre ricordare che l’art. 20 della L. n. 44/1999, inserendosi nel più vasto quadro normativo di contrasto all’usura e all’estorsione, ha previsto vari benefici in favore delle vittime di tali delitti.

In particolare, il comma 2 del citato art. 20 ha prorogato la sospensione degli adempimenti fiscali dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

Il Giudice del Lavoro adito, trattandosi di omissioni contributive afferenti in larga parte al periodo oggetto di sospensione e proroga dei termini, ha accolto il ricorso, stante la non esigibilità di buona parte delle somme richieste, annullando gli avvisi di addebito limitatamente ai crediti contributivi richiesti con la comunicazione preventiva di ipoteca.

A tal proposito, si è esemplarmente affermato che la ratio delle disposizioni legislative di cui alle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 è quella di considerare preminente l’interesse pubblico a sostenere la ripresa delle attività commerciali ed imprenditoriali che hanno reagito all’azione del racket delle estorsioni.

In ogni caso, secondo il Giudice del Lavoro, il credito rivendicato dall’Inps è altresì erroneo in quanto, oltre a non tener conto dell’esatta decorrenza dei termini per eseguire i pagamenti dei contributi previdenziali, risultano essere state applicate delle sanzioni non dovute.

Si evidenzia, sul punto, che con la L. n. 3/2012 sono state apportate modifiche alla L. n. 108/1996, recante “Disposizioni in materia di usura”, nonché alla L. n. 44/1999, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”. In particolare, con la legge novellatrice è stato inserito un comma 7-ter nell’art. 20 della L. n. 44/1999, a mente del quale, ove i beneficiari della moratoria abbiano fruito della possibilità, loro data dall’art. 20, di “congelare” l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla stessa norma, l’erario e gli enti Previdenziali e Assistenziali non possono applicare sanzioni dal giorno in cui si è verificato l’evento lesivo e per tutta la durata della moratoria.

In buona sostanza, i diversi termini di scadenza accordati dai provvedimenti prefettizi alla ricorrente per effettuare il pagamento dei contributi determinano evidentemente la necessità di operare una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute a titolo di omessa contribuzione previdenziale (contributi IVS fissi, percentuale sul minimale, relative somme aggiuntive, etc.).

Concludendo, è sicuramente da valutare positivamente la prospettiva seguita dal giudice: è il riconoscimento di quello che potremmo, un po’ enfaticamente, definire diritto delle vittime dei delitti dell’estorsione a vivere più serenamente.

ALLEGATO: TRIBUNALE SIRACUSA, SENTENZA N. 1087/2020 

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