Cosa rischia l’avvocato che falsifica le prove
In un processo la raccolta e la successiva presentazione in giudizio delle prove è un elemento fondamentale per convincere il giudice: se non si è fornita al magistrato la dimostrazione che ciò che si dice è vero (il cosiddetto onere della prova), questi non potrà mai accogliere la nostra domanda, pur potendo essere personalmente convinto delle nostre ragioni.
La prova è dunque quel momento in cui si ottiene la coincidenza della verità dei fatti con la verità giudiziale, la verità cioè quale risulta dalle carte del processo. E’ dunque evidente a chiunque la centralità della prova nel processo e dunque il motivo per cui la parte con pochi scrupoli possa essere tentata di far entrare nel processo delle prove false per creare una verità giudiziale diversa dalla realtà dei fatti e a sé più favorevole. Il caso emblematico è quello di una scrittura privata, di un atto pubblico, di un testimone che non dice il vero. Ma in tutto ciò quali sono il ruolo e le responsabilità dell’avvocato rispetto a tale condotta posta in essere dal proprio cliente?
Una prima risposta (semplicistica) potrebbe essere che sono affari del cliente: se egli ha fornito al suo avvocato delle prove false sarà lui a risponderne. Ma non è così.
Occorre distinguere due aspetti quello deontologico da quello strettamente penale.
Sotto il profilo la giurisprudenza del Consiglio nazionale Forense ha definito due diverse ipotesi di illecito: la falsificazione della prova e l’utilizzo di una prova falsa mediante produzione in giudizio.
Nel primo caso il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 25 maggio 2018 n. 52 ha stabilito che la falsificazione di una prova da parte dell’avvocato costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà ai quali la professione deve ispirarsi oltre che dei doveri di fedeltà e fiducia, condotte tutte che “compromettono e ledono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria” (si veda anche CNF 27 luglio 2016 n. 247). In applicazione dei principi sopra enunciati il CNF aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare massima cioè la radiazione dall’albo.
Nel secondo caso (la semplice produzione in giudizio di prova falsa precostituita da altri, prova di cui l’avvocato conferma di volersi avvalere) le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 19 dicembre 2012, hanno confermato il provvedimento di sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione irrogato dal CNF ad un avvocato, al quale era stata respinta una richiesta di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, per non aver inviato alla Compagnia di assicurazioni la lettera di messa in mora, all’epoca prevista dall’art. 22 della Legge n. 990/1969. Per sopperire a tale errore, il legale, in modo creativo, aveva predisposto una fittizia lettera di messa in mora alla quale aveva allegato la ricevuta di un’altra raccomandata. In forza di tale documento, l’avvocato aveva poi incaricato un collega di Studio, ignaro della falsità della comunicazione, di recuperare il credito professionale asseritamente maturato nei confronti degli ex clienti. Tale documento veniva poi prodotto in tutti i gradi del suddetto giudizio. La questione sia della creazione del documento che della sua successiva utilizzazione veniva portata all’attenzione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato “truffaldino”. In particolare, il Consiglio dell’Ordine di Asti aveva ritenuto prescritto il primo addebito, ma non il secondo, riconoscendo di conseguenza il legale colpevole della sola utilizzazione, seppur indiretta, del documento falso, sospendendolo per sei mesi dall’esercizio dell’attività professionale, provvedimento popi confermato dal CNF.
Ma cosa deve fare l’avvocato che si accorga solo in un secondo momento della natura falsa di una prova da lui prodotta nel giudizio? Dopo la recente modifica al testo dell’art. 50 del nuovo codice deontologico, inerente al dovere di verità dell’Avvocato, in base al nuovo testo del co. 3 dell’articolo 50, se il difensore apprende, nel corso del procedimento, dell’introduzione di prove o elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, dovrà, come è ovvio, astenersi dall’utilizzarli, oppure dovrà rinunciare al mandato difensivo. Diversamente egli avvalla la condotta riprovevole del cliente, è passibile di procedimento disciplinare e ne condivide le responsabilità penali
Si perché tale condotta non è scevre di conseguenze anche sotto il piano più squisitamente penale. Nel caso di falsificazione de prove la Corte d’appello di Messina nel 2011, ritenendolo colpevole dei reati di cui agli articoli 416, 497 bis e 81 capoverso IV c.p. (con l’aggravante di essere stato il promotore e l’organizzatore dell’associazione a delinquere) ha condannato l’avvocato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per l’ipotesi poi sanzionata con la radiazione dal Consiglio dell’Ordine di Messina. Dal canto suo la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 9 febbraio 2010, la n. 5353, ha enunciato il principio per cui “Il legale risponde penalmente se induce al falso il giudice per aver prodotto documentazione non veritierà (art. 48 c.p.c – art. 479 c.p. – falso ideologico per induzione)“ confermato la decisione di condanna, per falso ideologico, comminata nei precedenti gradi di giudizio, nei confronti di un avvocato che, in una controversia in materia di lavoro instaurata in opposizione ad un licenziamento, aveva depositato una falsa lettera raccomandata di impugnazione, presupposto di ammissibilità del ricorso stesso.

