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Difensori d’ufficio e non: novità per l’obbligo di formazione continua

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Una nota congiunta a firma dei coordinatori della Commissione per la difesa d’ufficio e della Commissione per l’accreditamento della formazione, del Consiglio Nazionale Forense, ha fatto il punto in ordine all’obbligo formativo ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico dei difensori d’ufficio.

Per essere inseriti nella lista in questione, l’avvocato deve risultare in regola con l’obbligo di formazione continua, con riferimento ai crediti conseguiti nell’annualità precedente rispetto a quella in cui viene formulata la domanda.

Al documento è allegata la delibera CNF del 20 marzo 2020 con la quale, all’esordio dell’emergenza sanitaria, il numero dei crediti formativi era stato limitato a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie, solo per l’annualità 2020.

Per l’effetto, gli avvocati che intendono inoltrare l’istanza di iscrizione alla lista per le difense d’ufficio nel corso del 2021, oppure, entro la data del 31 dicembre, di permanenza per l’anno 2022, dovranno attestare di aver conseguito, nell’annualità 2020, che coincide appunto con l’anno che precede la richiesta, 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.

Nella stessa nota è stato precisato che, al fine di facilitare la reiscrizione degli avvocati cancellati dall’elenco in parola, per carenza di qualche requisito, è stata rimossa la disposizione che impediva il reinserimento prima che fossero trascorsi due anni dalla delibera di cancellazione.

Ad oggi, quindi, l’avvocato depennato dalla lista dei difensori d’ufficio, per carenza dei requisiti, nell’ipotesi in cui gli stessi venissero ripristinati, vanta la facoltà di rinnovare la richiesta di inserimento, senza più dover attendere un biennio dal provvedimento di cancellazione.

Alla nota è inoltre allegato il verbale della seduta del 18 dicembre 2020, in tema di Formazione Continua, dove, per l’anno solare 2021, l’obbligo formativo è stato fissato a 15 crediti, anche in modalità FAD, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie.

Ulteriore novità ha riguardato i crediti in esubero rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, che potranno essere computati all’obbligo formativo per l’anno 2021, sino a copertura integrale dei 15 prescritti.

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