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È possibile utilizzare le arti marziali come mezzo di difesa contro un’eventuale aggressione?

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Per rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell’articolo 52 c.p. rubricato “Difesa legittima”, il quale sancisce al primo comma che “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’ offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’ offesa”.

Sommario

La legittima difesa

La legittima difesa rientra nelle cosiddette cause di giustificazione, dette anche scriminanti o cause di liceità; si tratta di situazioni particolari in presenza delle quali un fatto costituirebbe reato ma non è tale perché la legge lo impone o lo consente.

Questa scriminante sussiste in presenza di due comportamenti contrapposti e cioè un’azione offensiva e un’azione difensiva del bene giuridico in pericolo; l’azione offensiva trae la sua origine da un comportamento umano, il quale si può concretizzare in una condotta attiva o in una condotta omissiva. Tale azione può riguardare sia diritti personali che patrimoniali. L’ art. 52 c.p. precisa, altresì, che il diritto difeso può essere sia il proprio e sia di altri e quindi è legittima l’azione difensiva posta in essere da un soggetto in soccorso di uno sconosciuto.

I presupposti che consentono l’applicazione della scriminante legittima difesa sono: innanzitutto il pericolo deve essere attuale, il che esclude sia il pericolo passato – poiché in questo senso l’azione difensiva assume la valenza della “vendetta” – sia il pericolo futuro, in presenza del quale la vittima deve rivolgersi all’Autorità competente anziché farsi giustizia da sé; dunque, il pericolo deve essere imminente ed incombente tale da consentire un’immediata azione difensiva. Tutt’al più rientra nel concetto dell’imminenza anche il pericolo perdurante ovvero quella particolare situazione in cui l’offesa è già stata compiuta ma non si è ancora esaurita, permanendo una situazione di pericolo che legittimerebbe l’azione difensiva volta a fronteggiarlo e quindi l’azione difensiva è legittima anche in presenza di un’aggressione che ancora non si è esaurita ma mai nel caso di un’aggressione cessata.

L’ imminenza del pericolo deve essere valutata dal giudice attraverso un giudizio ex ante ed a tal fine il giudice deve compiere un passo indietro nel tempo e verificare se al momento della commissione dell’azione difensiva sussisteva realmente la probabilità di un pericolo attuale nei confronti del diritto della vittima. Il giudice nel verificare tale requisito si deve avvalere delle leggi scientifiche esistenti al momento del giudizio e delle massime di esperienza; in aggiunta il pericolo deve essere serio e grave.

I tre requisiti che contraddistinguono, invece, la reazione difensiva sono: la costrizione, la necessità e la proporzionalità fra difesa ed offesa. La reazione legittima deve rappresentare la necessità di difendersi, il non poter evitare il pericolo e deve sussistere una proporzione tra la difesa e l’offesa. Per verificare se la difesa è legittima o meno bisogna analizzare il comportamento altrui da cui scaturisce il tentativo di difesa. In questo senso è possibile capire se le arti marziali possono essere utilizzate come mezzo di difesa per disarmare e paralizzare, ad esempio il ladro nel caso di una rapina, per tutelare la propria o l’altrui incolumità.

Nell’esempio appena riportato non vi è la necessità di uccidere colui che provoca la reazione difensiva se quest’ ultimo non ha la medesima intenzione.

Tuttavia, per gli esperti in arti marziali, vi è il costante rischio di commettere un eccesso di legittima difesa, rispetto ad una persona “normale”, per le conoscenze specifiche delle tecniche di combattimento e per le modalità di allenamento che si fanno; però, qualora sussistano i requisiti della reazione difensiva sopra menzionati, è possibile l’applicazione della causa di giustificazione o scriminante della legittima difesa, anche nel caso in cui si utilizza un’arma o uno strumento di coercizione legittimamente detenuti. Ma, nel caso in cui non c’è il nesso tra difesa ed offesa, per eccesso nell’uso dei mezzi adoperati dall’aggredito per difendersi, è necessario precisare che esiste una netta differenza tra l’eccesso dovuto a negligenza e/o imperizia ed eccesso consapevole e volontario, rispetto al quale il giudice ne terrà conto.

La Cassazione ha più volte stabilito che “non è invocabile la legittima difesa da parte di un soggetto che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall’ altrui aggressione”. Per questo motivo deve essere esclusa l’applicabilità della scriminante nell’ ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in quadro complessivo di sfida in quanto ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro.

Che cos’è la legittima difesa putativa?

In caso di errata percezione delle circostanze oggettive inerenti il pericolo attuale o l’aggressione ingiusta, invece, si parla di legittima difesa putativa. Se l’aggredito ritiene erroneamente di trovarsi in pericolo, ma in realtà questo pericolo non esiste, la legittima difesa putativa può essere applicata come causa di giustificazione purché l’errore sia giustificato da elementi oggettivi e che non sia comunque determinato da negligenza, imprudenza o imperizia.

Qualora l’errore sia “colpevole”, ed il fatto è previsto come delitto colposo il soggetto è punibile. La Cassazione con la sentenza n. 28224/2014 ha chiarito che “l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’ agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta”.

Per comprendere meglio la legittima difesa putativa è possibile fare un esempio: pensiamo al caso in cui due amici ad una festa patronale del loro paese salgono sulla giostra denominata “casa delle streghe” avvolta dall’oscurità e dai suoni che fanno paura ed uno dei due amici, approfittando delle condizioni oscure della giostra, aggredisce per scherzo l’ altro con un’arma finta e l’ amico vittima reagisce ferendolo; la reazione difensiva dell’amico può rientrare nel campo della legittima difesa putativa e quindi non configura il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p.

È possibile colpire i ladri che entrano in casa di notte?

La legge n. 36/2019 ha modificato l’articolo 52 c.p. per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare. L’articolo 1 di tale legge stabilisce che la difesa è “sempre” legittima se sussiste il rapporto di proporzione tra l’offesa e la difesa nei casi di violazione del domicilio ex art. 614 c.p.

La condotta della persona che utilizza un’ arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità ed i beni propri od altrui nella propria abitazione o nel luogo privato in cui esercita un’ attività commerciale professionale o imprenditoriale, rientra nell’alveo della legittima difesa domiciliare, soltanto quando i ladri sono armati e non c’è alcun modo per fuggire. Infatti, nel caso concreto il giudice deve verificare se chi si è difeso contro i ladri l’ha fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Osservazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni analizzate nel complesso è possibile affermare che l’utilizzo delle arti marziali come strumento di difesa da un’aggressione fisica già in atto non può essere punito, ma bisogna far attenzione a non uccidere il soggetto agente, salvo il caso in cui quest’ultimo abbia la stessa intenzione; infatti, non è punibile la vittima che uccide nel caso in cui sussista il pericolo che possa essere uccisa. L’utilizzo delle arti marziali come mezzo di attacco contro un’aggressione nei confronti di altri soggetti anche sconosciuti (ad esempio una vecchietta, un bambino) non è punibile ma è necessario che sussista un pericolo serio, attuale e grave e soprattutto la proporzionalità tra l’offesa e la difesa. Se, diversamente, l’aggressione fisica è posta in essere dalla vittima come reazione difensiva ad una minaccia verbale o ad un insulto, in tal caso commette un reato.

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