Errata compilazione della nota di trascrizione del sequestro
Talvolta non viene data adeguata attenzione agli adempimenti esecutivi in materia di sequestro ed in particolare alla centralità dell’art. 675 c.p.c. che prevede che “Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia”.
Il legislatore con l’espressione “eseguito” intende che entro il termine dei trenta giorni deve essere compiuto il primo atto di esecuzione (Cass. Civ. Sez. I, 19 aprile 1983 n. 2672) che coincide nel sequestro conservativo sui beni mobili, con l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al sequestrato di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni sottoposti a sequestro, nel sequestro conservativo sui beni immobili, con la trascrizione del provvedimento autorizzativo presso la Conservatorìa dei Registri Immobiliari del luogo in cui l'immobile è situato; nel sequestro giudiziario congiunto sui beni mobili e immobili con l'accesso il loco da parte dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del verbale di sequestro, anche se negativo.
Nel caso di sequestro conservativo su beni immobili è quindi necessario che entro il termine dei trenta giorni il sequestro sia stato trascritto mediante redazione dell’apposita nota depositata in conservatoria.
Va subito chiarito che trattasi di ipotesi diversa da quella in cui la trascrizione è avvenuta tempestivamente ma in cui la nota non è stata tempestivamente prodotta al momento dell’iscrizione a ruolo. In questo caso, come ha di recente statuito il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza emessa il 15 gennaio 2019, rigettando l’opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dai debitori avverso la procedura esecutiva “il mancato deposito della nota di trascrizione al momento dell’iscrizione a ruolo, non è sanzionato con la inefficacia del pignoramento; (…) quest’ultima può essere depositata anche in un momento successivo e, comunque, non oltre la pronuncia dell’ordinanza di vendita”.
Più in particolare, il Tribunale ha rammentato quanto disposto all’art. 555 c.p.c., secondo cui alla trascrizione dell’atto di pignoramento provvedono alternativamente l’ufficiale giudiziario o il creditore procedente, (modalità quest’ultima totalmente invalsa), soffermandosi successivamente sul dettato normativo di cui all’art. 557 c.p.c. che prevede l’applicazione di una diversa disciplina a seconda del soggetto richiedente.
Sulla scorta del dato testuale delle norme testé citate, nella parte dedicata allo svolgimento della trascrizione a cura dell’ufficiale giudiziario (art. 555) e alla successiva consegna al creditore procedente della nota (art. 557), il Tribunale ha rilevato che soltanto in tale ipotesi il codice prescrive che tali incombenti devono essere svolti dall’ufficiale “senza ritardo”. Diversamente, nell’ipotesi in cui alla richiesta della trascrizione provvede il creditore procedente, l’art. 557 c.p.c. prevede all’ultimo periodo del primo comma che quest’ultimo “deve depositare la nota di trascrizione appena venga restituita dal conservatore dei registri immobiliari”. E’ dunque evidente l’opportunità della celerità di tali operazioni ma è altresì evidente che il legislatore non ha imposto che esse debbano avvenire in un termine perentorio. Applicando dunque il principio stabilito dall’art. 12 delle c.d. Preleggi: (“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”) il Tribunale ha quindi correttamente escluso l’esistenza di qualsiasi termine perentorio a carico del creditore procedente quanto all’incombente del deposito in cancelleria della nota di trascrizione, perché in tale ipotesi il codice non prevede letteralmente e sostanzialmente alcun criterio temporale. Tale assenza, come affermato dal Tribunale, “non è, però, frutto di una dimenticanza, ma pare piuttosto la conseguenza di una scelta consapevole del legislatore”, anche perchè il creditore potrebbe “trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all’art. 557, comma 2, c.p.c. per causa non imputabile (potrebbe, infatti, accadere nella prassi che la restituzione da parte della Conservatoria della nota di trascrizione avvenga con ritardo per ragioni del tutto estranee alla volontà e alla solerzia del creditore”)”. La pronuncia si colloca nel solco di una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile, Sez. III, 17 marzo 2009 n. 6426; Cass. Civ. Sez. III, 22 marzo 2007 n. 6957… Cass. Civile, Sez. III, 24 agosto 1964 n. 2370).
Discorso diverso va fatto se entro il termine di cui all’art. 675 c.p.c. il sequestro non è stato trascritto in Conservatoria o la nota è stata redatta in modo errato. Nel primo caso nulla quaestio: il sequestro sarà inefficace per inottemperanza all’art. 675 c.p.c.
Nel secondo caso soccorre in via analogica (l’analogia è stata espressamente apprlicata da Cass. Civ. sez. III 26 gennaio 1980 n. 643) l’articolo 2841 c.c. che recita: “L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata”.
Dall’articolo, dettato in materia di iscrizione ipotecaria, deriva che il legislatore individua due diverse categorie di errori, la prima causa di invalidità insanabile dell’iscrizione/trascrizione e la secondo invece emendabile ai sensi del secondo comma.
Alla prima ipotesi vanno ascritti i casi “che inducono ad una incertezza oggettiva o soggettiva sugli elementi essenziali della nota” e cioè quelli in cui vi è incertezza a) su uno dei soggetti coinvolti (“sulla persona del creditore o del debitore… sulla persona del proprietario del bene gravato”; b) “sull’ammontare del credito”; c) “sull’identità dei singoli beni gravati”. Trattasi di ipotesi apparentemente di scuola ma che possono in realtà verificarsi a seguito di sviste o errori materiali. Basta si verifichi anche una soltanto di queste condizioni in quanto l’articolo “non va inteso nel senso che detta invalidità postula omissioni ed inesattezze afferenti una pluralità di indicazioni, ma nel senso che la mancanza od imprecisione anche di una sola delle prescritte indicazioni”( Cass. Civ. 15 ottobre 1977 n. 4422).
Trattasi tuttavia non di errori o omissioni qualsiasi ma che devono provocare “incertezza” circa l’individuazione dell’oggetto del sequestro immobiliare. Si è discusso in giurisprudenza circa il grado dell’”incertezza” affinche sia rilevante. Una prima linea interpretativa richiedeva che un maggior rigore nella valutazione della gravità dell’incertezza ritenendo che essa sia rilevante solo “se manchino requisiti necessari ed essenziali per il raggiungimento dello scopo” (Cass. Civ. Sez. III 26 gennaio 1980 n. 643, nello stesso senso Tribunale Cassino 11 marzo 1996). Un secondo orientamento riconosce la rilevanza dell’incertezza in termini più ampi. Cass. Civ. Sez. III, 23 aprile 1980 n. 2671 ha infatti statuito che “La norma dell'art. 2665 del c.c. vigente – secondo cui l'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni richieste nelle note menzionate dagli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda – non fa più riferimento ad un'incertezza di carattere assoluto, come l'art. 1940 del c.c. del 1865. Ne consegue che, alla stregua della norma vigente, l'incertezza non sussiste soltanto quando i terzi, malgrado le omissioni e le inesattezze, siano posti in grado d'identificare le persone, i beni e la natura degli atti trascritti in base all'esame dei soli dati risultanti dai pubblici registri, non essendo essi onerati anche del compimento di ulteriori indagini, ovvero di far ricorso a fonti di conoscenza diverse dalla nota di trascrizione, anche se questa offra un filo conduttore utile per lo svolgimento di esse. (Nella specie, è stata ritenuta l'invalidità della trascrizione del sequestro conservativo immobiliare, autorizzato in corso di causa, eseguita contro gli eredi della convenuta genericamente indicati)” (più recentemente vedi Cass. Civ. Sez. III 05 febbraio 2015 n. 2075Cass. Civ. Sez. III 02 ottobre 2003 n. 14675). In questo senso già Cass. Civ. 15 ottobre 1977 n. 4422 osservava che “basta rilevare sul secondo punto che l’art. 2841 c.c. non postula come causa d’invalidità dell’iscrizione ipotecaria l’assoluta incertezza degli elementi essenziali della relativa nota, assoluta incertezza che era invece pretesa dal corrispondente art. 1988 c.c. 1865, e che deliberatamente è stata eliminata, ma richiede una generica incertezza”. Non deve trattarsi dunque di una “assoluta incertezza” essendo sufficiente la “generica incertezza” come testimoniato anche dal dato letterale per cui essa può essere causata non soltanto da “errori” ed “omissioni”.
Tale orientamento trova suporto nel dato letterale dell’articolo che ritiene sufficienti anche “inesattezze”, termine che rappresenta un minus rispetto agli altri due. Vi è infatti inesattezza quando l’oggetto è comunque indicato ma in modo imperfetto.
L’altra condizione è che tale incertezza deve riguardare gli elementi essenziali della nota che sono quelli già visti ed indicati dall’articolo 2841 c.c. secondo un’elencazione che è tassativa e come tale non estensibile (Cass. Civ. Sez. III 05 febbraio 2015 n. 2075)
Statisticamente ciò accade soprattutto qualora oggetto del sequestro non sia l’immobile nella sua integralità ma solamente una parte o una quota dello stesso.
La prima ipotesi è stata oggetto ad esempio della Comm. trib. reg. Roma sez. I che con decisione del 2 ottobre 2008 n. 374 ha statuito che “ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità dell'iscrizione ipotecaria; pertanto, nel caso di specie, poiché l'ipoteca è stata iscritta senza l'individuazione dei subalterni catastali relativi alla porzione immobiliare del contribuente e, segnatamente, sull'intero edificio condominiale che la comprende, l'iscrizione di ipoteca va annullata” (nello stesso senso Tribunale Cassino 11 marzo 1996).
Allo stesso modo dunque una trascrizione del sequestro sull’intero immobile qualora debba essere trascritta solamente su una quota dello stesso deve individuare la quota evitando l’incertezza sia in relazione alla sua dimensione soggettiva (il rapporto con debitore ed rapporto con il soggetto a cui la quota è intestata) sia in relazione alla sua dimensione oggettiva (la determinazione della quota). E’ difficile che l’errore possa cadere sull’indicazione dei soggetti mentre è più frequente che possa cadere sulla determinazione della quota. In questo caso si verificano due ipotesi distinte. Nella prima l’iscrivente può dimenticarsi di indicare la quota colpita dal sequestro, mentre nella seconda può errare nella sua determinazione.
Nel primo caso ciò comporta che non è stato compilato l’apposito spazio nella nota ove dev’essere indicata la quota in millesimi della proprietà del bene colpita dal sequestro. Il caso che sia stata omessa l’indicazione non significa che in realtà (errando, e cioè realizzando i presupposti costitutivi della seconda ipotesi) sia stata colpita l’intera proprietà del bene: se così fosse alla voce in oggetto sarebbe stato indicato proprietà 1000/1000. In realtà si è semplicemente lasciata vuota la casella della nota di trascrizione, talché non è dato sapere quale quota del bene sia stata oggetto di sequestro. D’altra arte la precisazione dei millesimi come requisito essenziale è espressamente prevista dall’art. 2645-bis, comma IV che parla di “quota espressa in millesimi”.
Va detto in premessa che in assenza della compilazione di tale voce la Conservatoria non avrebbe dovuto nemmeno accettare la nota, tuttavia l’eventuale errore della Conservatoria che non abbia rilevato l’omissione non può essere invocata per giustificare l’errore del redigente. In questo caso, dunque manca totalmente l’indicazione della quota del bene colpita dal sequestro. Non si tratta dunque di un mero errore materiale in quanto è totalmente assente nella nota un elemento costitutivo essenziale della volontà del soggetto che ha iscritto il sequestro, cioè la definizione di cosa abbia voluto sequestrare e, al tempo stesso, un elemento essenziale della nota mancando l’identificazione dell’oggetto del sequestro che non è l’immobile intero, ma la quota dello stesso che la parte aveva intenzione di sottoporre al vincolo del sequestro.
Nel secondo caso, invece il soggetto che trascrive il sequestro ha indicato la percentuale ma trattasi di percentuale errata. In questo caso, a differenza dell’altro, egli dichiara cosa vuole sequestrare ma sbaglia nel definirlo. Siamo quindi in presenza di un errore e non di un’omissione. Ciò che rende irrimediabilmente inefficace il sequestro o che ne consente la sanatoria ai sensi dell’art. 2841 c.c. è l’esame di fatto circa la riconoscibilità della quota che il soggetto che ha iscritto il sequestro ha voluto colpire con il vincolo.

