I Magistrati Onorari hanno diritto alla terza mensilità del Ministero
La recente circolare del Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I – Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile) del 29.07.20 mette forse fine all’Odissea dei Magistrati Onorari per il riconoscimento della terza indennità di 600,00 euro prevista dal D.L. 17.03.2020 n. 18 (Il decreto legge Cura Italia). Il Dl prevedeva che il compenso possa essere emesso per un massimo di tre mesi e prevede un limite complessivo di spesa pari a 9,72 milioni di euro.
Con una circolare firmata il 2 aprile dal direttore generale del Ministero di Giustizia, Giovanni Mimmo, si chiedeva ai presidenti delle Corti di appello ed ai Procuratori generali di comunicare, entro e non oltre il 24 aprile 2020, il numero totale dei magistrati onorari aventi diritto.
Sono inclusi dalla norma
- la nuova categoria di Magistrati Onorari disciplinata dal Dlgs 116/2017, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari (art. 1 ),
- la categoria dei Magistrati Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che siano stati confermati ai sensi del Dlgs n. 92/2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO).
La lettera della norma, ed il fatto che con esse si autorizza una spesa pubblica, non consente invece “una interpretazione estensiva, in via analogica, a tutte le restanti categorie di magistrati onorari o figure ausiliarie non espressamente contemplate dalla norma (per esempio, giudici ausiliari di corte d’appello)”.
Requisito per maturare il diritto è che i magistrati onorari, dovevano essere in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge. Sono, dunque, esclusi tutti coloro che siano cessati dal servizio prima del 17 marzo 2020, ma che erano ancora in servizio al momento dell’inizio della situazione emergenziale che ha dato luogo alla sospensione delle attività giudiziarie.
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi era richiesto che il Magistrato Onorario
- non fosse percettore di reddito da lavoro dipendente, sia pubblico che privato,
- ovvero di trattamento pensionistico (pur sempre collegato all’attività di lavoratore subordinato).
Il contributo, inoltre, era dichiarato incompatibile con ogni altro intervento di sostegno al reddito disposto dallo stesso decreto legge n. 18 del 2020, comunque denominato. L’accertamento può essere però demandato ad una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario. Tutto chiaro? Nemmeno per idea.
Il problema degli aventi diritto al contributo previsto dalla Cassa di previdenza degli Avvocati.
Buona parte dei magistrati onorari sono avvocati sottoposti al regime previdenziale della Cassa di previdenza forense. Il 2 aprile il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato di chiedere al Comitato dei Delegati, Organo competente per Statuto, l’utilizzo del fondo straordinario di € 10.000.000,00 previsto all’art. 22, comma IV, lett. c) Regolamento Assistenza per iniziative a sostegno della professione. La Cassa prevedeva un contributo definito “Bonus Covid-19” di 600,00 euro mensili per tre mesi.
L’operazione non ha mancato di avere problemi tutti suoi. Così ad esempio, in un primo momento erano stati esclusi coloro che si erano iscritti alla Cassa successivamente al 1 gennaio 2019, poi invece ripescati quando però il termine perentorio di presentazione delle domande era scaduto. Chi dunque non aveva fatto domanda tempestiva pensando di non averne diritto si era quindi trovato “bidonato”.
Ci ha poi messo del suo il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto “Decreto liquidità” o “Decreto Imprese”) che ha modificato le disposizioni per i professionisti a basso reddito e per quelli la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus cambiando i requisiti per l’accesso al beneficio previsto dal Decreto Cura Italia, specificando che l’indennità spetta agli iscritti “in via esclusiva” alle Casse di previdenza private “non titolari di trattamento pensionistico”. Il maxi-emendamento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, denominato “Decreto Cura Italia”) ha poi ulteriormente rivisto la platea degli aventi diritto, chiarendo che non avrebbero potuto avere l’indennità i titolari di assegno di anzianità e di vecchiaia, mentre lo avrebbero potuto richiedere coloro che, ad esempio, ricevono una prestazione d’invalidità e fino ad allora non pensavano di poterne avere diritto. Il tutto mentre i primi pagamenti erano già stati preparati e talvolta erogati. La Cassa forense, che aveva già ottenuto circa 140.000 domande, ha dovuto chiedere una documentazione integrativa per poter liquidare l’indennità di 600 euro prevista dal decreto.
Vi è stato poi il problema dell’insufficienza dei fondi messi a disposizione. Cassa Forense, secondo il suo comunicato ufficiale del 28 aprile 2020, aveva liquidato n. 102.133,00 domande di accesso al reddito di ultima istanza, anticipando per lo Stato ben € 61.279.800,00. La Cassa prevedeva di poter pagare, entro i primi di maggio, altre 3.000 domande liquidate, esaurendo così il budget disponibile. Le domande di oltre 35.000 iscritti pur avendo i requisiti previsti dal D.M. 28.03.2020, in un primo momento non avevano potuto essere ammesse al bonus dei 600 euro per mancanza di fondi. Il meccanismo di erogazione del bonus prevedeva, infatti, che i fondi fossero anticipati dalle casse professionali, ma nell’ammontare tassativo fissato dal governo con il decreto legge che destinava ai professionisti 200 milioni di euro di cui 63.621.000 euro, era la quota assegnata alla Cassa e al tempo stesso il tetto che la stessa non poteva sforare.
Non tutti gli avvocati-magistrati onorari hanno optato per la richiesta alla Cassa. Molti hanno fatto domanda per l’assegno del Ministero di grazia e Giustizia incamminandosi così verso una vera e propria Odissea.
A partire dalla domanda. Lo schema di domanda da presentare chiedeva infatti agli interessati di dichiarare di non aver diritto ad altre forme di sussidio. Ma tale formulazione se poteva calzare per i Magistrati Onorari non iscritti alla Cassa Forense non poteva essere utilizzata dagli avvocati-Magistrati Onorari i quali sottoscrivendo tale dettato, avrebbero dichiarato il falso in quanto non era corretto affermare che non avevano diritto ad altra forma di sussidio (avrebbero potuto fare la richiesta del Bonus Covid-19 alla Cassa Forense), ma piuttosto che avevano rinunciato a chiederlo. Per poter presentare la domanda costoro hanno dunque dovuto modificare il testo della domanda dichiarando di non aver fatto richiesta in tal senso. Tali domande “alterate”, per la verità sono state comunque accettate, ma la circostanza la dice lunga sulla confusione con cui il Governo e il Ministero hanno gestito la situazione.
Non era però che l’avvisaglia dei problemi a venire. Sussidio del ministero e Bonus Covid-19 alla Cassa Forense nati come apparenti fratelli gemelli, hanno preso poi strade separate. Già con il Decreto di maggio sembrava che il secondo venisse portato a 800,00 euro. Tuttavia il caos di erogazione (incomplete) delle mensilità di aprile ha comportato un ritardo conclusosi con l’art. 13 del D.L 14 agosto 2020, n. 104 (il cd Decreto Rilancio 2), pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 203 del 14/8/2020, che ha stabilito i criteri per l’erogazione per il mese di maggio del bonus portato a ben 1.000 euro agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti. Niente di tutto ciò invece è stato previsto per i “figli minori” che avevano chiesto il sussidio del Ministero di Grazie e Giustizia.
Come giocarsi il sussidio alla roulette dei Tribunali.
Non si è trattata dell’unica differenza. Sin dall’inizio, infatti, i due provvedimenti presentavano una piccola differenza alla quale in pochi inizialmente avevano fatto attenzione. Il testo diceva chiaramente che il Bonus Covid-19 era previsto inequivocabilmente per tre mesi (marzo-aprile-maggio). Diversamente la circolare 2.04.20 del Ministero di Giustizia parlava di “un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83”. Una leggera sfumatura del testo che ha dato tuttavia il là al delirio di condotte difformi. L’inciso che ha provocato la baraonda è stato il riferimento “al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83”.
Il I comma dell’art. 83 dice che “1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”. Nulla quaestio dunque sul fatto che per il primo mese è il ministero stesso a decidere la sospensione.
I commi VI e VII tuttavia aggiungono “6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Con tali commi, in pratica, si è assegnato il potere ai titolari degli Uffici Giudiziari se rinviare tutto a dopo il 30 giugno 2010 (ad eccezion fatta delle udienze indifferibili) o far celebrare comunque le udienze secondo modalità varie.
Il successivo D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità) convertito con la L. di conversione n. 40/2020, del che ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione dei procedimenti penali e civili fino al successivo 11 maggio, stabilendo per legge la sospensione di due mesi, ma lasciando inalterata la possibilità per i singoli Tribunali e le singole Procure di scegliere come comportarsi dal 12 maggio al 30 giugno: sospendere o far celebrare le udienze?
I singoli uffici giudiziari (sia a livello di Tribunale che di Procura) hanno gestito questa seconda fase in secondo modalità molto diverse tra loro:
- in alcuni casi l’attività è stata comunque sospesa sino al 31 luglio salvo le udienze indifferibili,
- in altri casi si è lasciato ai singoli magistrati l’autonomia se rinviare le udienze (sempre salvo quelle indifferibili) o tenere le udienze da remoto o per iscritto,
- in altri casi ancora si è previsto di tenere le udienze dopo il 12 maggio secondo le suddette modalità.
In alcuni uffici giudiziari sembrerebbe che ai magistrati onorari sia stato imposto di recarsi in Tribunale non per svolgere udienze ma, di fatto, per sostituire in certe mansioni di cancelleria il personale amministrativo a ranghi ridotti per l’applicazione dello smart working.
Quanto al pagamento del contributo ministeriale ai magistrati onorari la situazione è risultata ancora più complessa. Le mensilità sono state quasi ovunque corrisposte in ritardo (perché i fondi sono arrivati in ritardo dal ministero) con modalità varie (una mensilità alla volta, le prime due insieme e la terza a parte) e per importi parziali diversi (a 600,00 euro/mese, 1.240,00 o 1.260,00 il primo pagamento e il saldo fino alla concorrenza di 1.800,00 euro in seconda battuta).
Il problema centrale è risultato tuttavia la diversa gestione della terza mensilità. I gravi ritardi nell’erogazione hanno ingenerato tra i Magistrati Onorari uno stato di permanente confusione circa l’erogazione della terza mensilità. Era normale sentire rimbalzare tra di loro la domanda se la si era ricevuta o meno. Alla fine dei giochi, la maggior parte degli Uffici Giudiziari ha corrisposto anche la terza mensilità. Tuttavia in un certo numero di Sedi, le domande dei Magistrati Onorari per tale erogazione state rigettate anche qui con motivazioni varie (derivanti anche dalla molteplicità di gestioni diverse del regime delle udienze) e da soggetti diversi, a volte dai titolari degli Uffici (Presidenti di Tribunale o Procuratore Capo) a volte dal dirigente amministrativo, situazione che ha posto il quesito della competenza del soggetto siglante il provvedimento di diniego.
La situazione venutasi a creare era dunque connotata da un’evidente disparità di trattamento tra Sede e Sede conseguente ad una specie di 8 settembre ella Giustizia Italiana in cui l’assenza di indicazioni chiare dal Ministero aveva generato un bailamme di interpretazioni e applicazioni diverse a livello periferico.
La circolare del 29 luglio 2020 conferma il diritto alla terza mensilità
Il 29 luglio scorso è dunque pervenuta “Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello, Ai sigg. Funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Procure generali della Repubblica” la già ricordata circolare riportante ad oggetto: “Circolare – Magistratura onoraria – Spettanza dell’indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria di cui all’art. 83 d.l. 18/2020. Compatibilità con il contributo economico di cui all’art. 119 d.l. 18/2020”.
Come è evidente l’oggetto non contiene apparentemente la risposta alla questione del diritto dei magistrati Onorari alla terza mensilità affrontando invece due diverse questioni. Tuttavia, secondo una tecnica abituale del ministero di Giustizia, la circolare è quasi più importante per ciò che sottintende rispetto a quello che esplicita.
In un passaggio la stessa infatti afferma: “Il periodo di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 18/20 non si sostanzia in una generalizzata sospensione di tutta l’attività giudiziaria, prevedendosi, in una prima fase, il rinvio d’ufficio delle udienze, salve le eccezioni previste dal comma 3 della norma in relazione ad alcune tipologie di procedimenti non soggetti a sospensione e, in una seconda fase, l’adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari di specifiche misure organizzative anche in relazione alla trattazione degli affari giudiziari volte a contenere gli effetti della pandemia da Covid-19”. Apparentemente dunque anche la suddetta circolare distingue i due momenti:
- quello di “una prima fase” in cui vi è stato “il rinvio d’ufficio delle udienze, salve le eccezioni previste”,
- e quello di “una seconda fase” con “l’adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari di specifiche misure organizzative”
Tuttavia sotto il profilo lessicale, entrambi vengono imputati al “periodo di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 18/20”. Ne consegue che entrambe le due fasi fanno parte del suddetto “periodo di sospensione”. E, in effetti, anche nella seconda fase la possibilità di tenere le udienze è stata condizionata in negativo dalle misure che si sono dovute assumere per combattere la diffusione del virus, con una riduzione sensibile dell’attività d’udienza che, per i Magistrati Onorari (che vengono pagati con il sistema delle indennità d’udienza che non sono percepite se, appunto, l’udienza non si può tenere) si è tradotta in un grave danno economico. Anche il resto della circolare tratta unitariamente, seppur per altri aspetti, le due fasi come appartenenti ad un unico periodo di sospensione.
Come si è detto, la circolare 2.04.20 del Ministero di Giustizia riconosceva “un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83”. Sembrerebbe dunque che il Ministero abbia preso atto della situazione di fatto chiarendo, seppur in modo implicito, che i Magistrati Onorari hanno diritto alla terza indennità. Ci si attende dunque che ora, anche le sedi giudiziarie sino ad oggi “recalcitranti” provvedano a liquidare la suddetta terza mensilità.
Le ulteriori indennità riconosciute dalla circolare del 29 luglio 2020
Venendo all’oggetto espresso della circolare, la stessa segnala che sono pervenuti diversi quesiti con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alle questioni:
- se ai magistrati onorari spettino l’indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, della legge n. 374/1991 e succ. modif., nonché l’indennità di udienza di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo testo normativo, nell’ipotesi di rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo di sospensione ex art. 83 d.l. n.18/2020;
- se tali indennità siano compatibili conil contributo economico previsto dall’art. 119 d.l. 18/2020.
Quanto alla prima questione, la circolare ricorda che l’indennità forfettaria mensile è stata introdotta dall’art. 24-bis del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, che ha riscritto l’originario testo dell’art. 11 della legge 21 novembree 1991, n. 374, che prevede al comma 3 “E’ altresì dovuta un’indennità di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto”. La circolare, dopo aver richiamato le due fasi in cui si è declinato “il periodo di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 18/20”, e dopo aver ritenuto che “non siano applicabili le regole stabilite per la sospensione dei termini feriali e i magistrati onorari (al pari di quelli ordinari) vanno considerati in servizio per tutta la durata del periodo di sospensione disposta ai sensi dell’art. 83 cit., salvo cause individuali di assenza dal servizio, e indipendentemente dal loro inserimento nei turni per lo svolgimento delle udienze escluse dalla sospensione”. Conclude riconoscendo “la spettanza ai magistrati onorari delle indennità riconosciute dalla legge come conseguenza della presenza in servizio e quindi, in particolare, dell’indennità forfettaria mensile di cui all’art. 11 L. 374/1991. Questa conclusione è peraltro conforata dalla delibera CSM 186/VV/2020 (Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all’emergenza Covid 19), secondo la quale “i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti) se non in ferie sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell’eventuale arretrato” precisando “che tale indennità spetta al magistrato onorario tanto per il periodo di sospensione relativo alla prima fase emergenziale (9 marzo – 12 maggio 2020), quanto per il periodo successivo, e cioè sino al 30 giugno, sia nel caso in cui il capo dell’ufficio giudiziario abbia disposto la prosecuzione della sospensione in base ai poteri conferitigli dall’art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 18/2020, sia nel caso in cui il capo dell’ufficio abbia disposto la ripresa dell’attività di udienza”.
Si richiama l’attenzione su un altro passaggio implicito nel ragionamento della circolare ma di notevole importanza nella battaglia che la Magistratura Onoraria sta conducendo per il riconoscimento dei propri diritti a fronte di un progetto di riforma degradante. Il Ministero ha applicato ai Magistrati Onorari una norma prevista per i magistrati Ordinari espressamente parificando le due posizioni. L’interpretazione va nel segno della recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha riconosciuto alla Magistratura Onoraria lo status di magistratura europea e ai Magistrati Onorari quello di lavoratori dipendenti.
Con riguardo poi alla diversa questione della spettanza dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 per l’ipotesi di rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo di sospensione, la circolare precisa che “occorre distinguere il caso in cui detto rinvio sia disposto in udienza ovvero fuori udienza”:
- Nel primo caso, la corresponsione di detta indennità è ancorata al fatto oggettivo della celebrazione di una udienza civile o penale, anche no dibattimentale, senza alcun riferimento alla attività svolta nel corso della stessa. Pertanto, non essendo il rinvio addebitabile al magistrato onorario, ma ad una disposizione di legge, ed essendosi l’udienza effettivamente tenuta, al magistrato spetta la relativa indennità, sempre che la celebrazione dell’udienza risulti documentata.
- Diversamente, se il rinvio d’ufficio sia stato disposto fuori udienza, la relativa indennità non potrà essere corrisposta, non potendo ritenersi che sia stata tenuta alcuna udienza.
Soprattutto la circolare “ribadisce che, come chiarito anche nella circolare di questa Direzione generale DAG 60009.U del 10 aprile 2020, la corresponsione delle indennità sopra indicate, come pure quella degli altri ordinari compensi spettanti al magistrato onorario per l’attività comunque svolta nel periodo di sospensione, è da ritenersi compatibile con il contributo economico di cui all’art. 119 d.l. 18/20”. Si pone così termine anche alla annosa questione se eventuali udienze celebrate durante la sospensione facciano maturare il diritto all’indennità d’udienza pur in presenza del contributo economico.

