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L’elevata misura degli interessi quale prova del reato d’usura

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“Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura puo’ essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entita’ tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose”.

Ha così affermato di recente la Corte di Cassazione nella propria sentenza n. 27427 dello scorso ottobre (testo in calce), allorchè è tornata ad occuparsi del reato d’usura ed in particolare dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 644 comma 5 n. 3 c.p. (“se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno”).

Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte a seguito dell’impugnazione proposta da due imputati avverso la sentenza di condanna emessa nei di loro confronti dalla Corte d’Appello di Napoli che, al pari del G.I.P. del medesimo capoluogo campano in primo grado, ne aveva dichiarato la penale responsabilità anche in ordine al reato in questione. I ricorrenti hanno infatti censurato la decisione della Corte territoriale sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova dello stato di bisogno della persona offesa, quale presupposto di applicazione dell’ipotesi aggravata prevista e punita proprio dall’art. 644 comma 5 n. 3 c.p.

Pronunciandosi su tale motivo d’impugnazione, i Giudici di Piazza Cavour hanno in primo luogo ricordato cosa debba intendersi per stato di bisogno e, citando una precedente pronuncia, hanno affermato che “lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessita’ tale da annientare in modo assoluto qualunque liberta’ di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volonta’ del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne’ la causa di esso, ne’ l’utilizzazione del prestito usurario”.

Sulla scorta di questa premessa, ha aggiunto subito dopo la Sentenza in commento che “Tale condizione sussiste, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba percio’ sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volonta’ inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorita’ psichica tali da viziarne il consenso”.

Sulla scorta di queste due premesse, la Suprema Corte ha confermato la penale responsabilità degli imputati dapprima ricordando altro precedente in termini, in cui lo stato di bisogno era stato per l’appunto ritenuto provato in ragione dell’elevata entità degli interessi in quel caso pari al 7,2% mensile e 86% annuo (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 – dep. 08/05/2017, Surgo, Rv. 27006401). Inoltre, in relazione alla fattispecie sottopostole, la S.C. ha altresì affermato che lo stato di bisogno era stato correttamente ritenuto dimostrato dalla Corte territoriale sulla base del tasso d’interesse riscontrato, compreso fra il 77% ed il 288% annuo. Codesto tasso è stato dunque ritenuto tale da provare il bisogno di liquidità della persona offesa, nel senso di non poter ricorrere al credito bancario al punto da aver accettato tali condizioni.

E’ dunque evidente l’importanza della recente decisione in questione giacchè, nel ribadire l’attenzione che la giurisprudenza ripone sull’entità del tasso d’interesse in relazione all’aggravante in questione, offre anche rilevanti spunti di valutazione in termini pratici.

Difatti la fattispecie aggravata dell’usura commessa ai danni di un soggetto in stato di bisogno determina – al pari delle altre ipotesi aggravate di cui al medesimo comma quinto dell’art 644 c.p. – l’aumento da un terzo alla metà delle pene previste per l’ipotesi semplice, quest’ultima punita con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

ALLEGATO: CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 27427/202

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