L’intervento dell’avvocato del libero foro nel contesto militare
La recente modifica del codice dell’ordinamento militare consente all’avvocato nuovi spazi di intervento a tutela di un assistito sub signis.
1. Le fonti di diritto militare
La tutela del servizio e della disciplina militare è affidata, sotto un profilo normativo, ad un corpus che presenta caratteri di evidente specialità rispetto tanto alle disposizioni generali di diritto del lavoro, quanto alle disposizioni in materia di pubblico impiego.
Il personale militare, infatti, è, per espressa previsione di legge (art. 3, c. 1 d.lgs. 165/2001), escluso dall’applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, c.d. pubblico impiego privatizzato, essendo qualificato come personale in regime di diritto pubblico, disciplinato dal proprio ordinamento.
Quest’ultimo è contenuto in tre fonti primarie, ovvero il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), il Codice penale militare di pace ed il Codice penale militare di guerra, da una fonte regolamentare, ovvero il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e da varie fonti di terzo grado, di genesi ministeriale, dipartimentale o strettamente gerarchica, ovvero la centrale figura dell’ordine militare.
Trattasi di un istituto assai peculiare del diritto amministrativo e del lavoro del nostro Paese, che richiede, fatti salvi taluni limiti, una obbedienza assoluta, da parte dell’inferiore, alle disposizioni emanate, anche in forma meramente verbale, dal superiore. In generale, infatti, l’unico limite all’obbedienza è dato dalla obiettiva criminosità del contenuto dell’ordine medesimo.
2. Le violazioni militari: il ruolo dell’avvocato civile
Orbene, la violazione delle suddette disposizioni comporta, per il militare, diverse conseguenze, a seconda che la sua condotta integri un illecito disciplinare ovvero un reato militare.
Posto che reato militare è «qualunque violazione della legge penale militare» (art. 37 c.p.m.p.) e che l’illecito disciplinare è ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina militare sanciti dal Codice dell’ordinamento militare, dal Testo unico ovvero da un ordine (art. 38 c.p.m.p. e 1352, c. 1 del d.lgs. 66/2010), ai fini in discorso è evidente che il militare soggiace a due fondamentali responsabilità, aggiuntive a quella civile ed erariale: penale e disciplinare.
Sotto un profilo penale, il militare indagato e assistito da un difensore di fiducia ovvero d’ufficio (nel qual caso il professionista deve aver frequentato corsi di diritto militare o penale militare riconosciuto dall’Ordine), secondo le ordinarie disposizioni del codice di procedura penale, integrato dalle disposizioni speciali contenute nel Libro III del c.p.m.p.
Più articolata è la situazione nel settore disciplinare, ove il diritto militare prevede due species di sanzioni: le sanzioni disciplinari di corpo e le sanzioni disciplinarti di stato. Le prime (di corpo) incidono sulla libertà di autodeterminazione del militare e sono il richiamo (una dichiarazione orale di biasimo), il rimprovero (una dichiarazione scritta di biasimo) la consegna e la consegna di rigore. Queste ultime due sanzioni si sostanziano nella privazione della libera uscita, per i militari che ne fruiscono, fino ad un massimo di sette e di quindici giorni consecutivi. Tutte le sanzioni di corpo, eccezion fatta per il richiamo, provocano effetti cartolari, plafonando, in vario modo, la progressione di carriera ovvero le aspettative di assegnazione ad incarichi del militare sanzionato.
Nel contesto delle sanzioni di corpo, aventi il carattere di procedimenti amministrativi, non è prevista esplicitamente l’assistenza dell’avvocato del libero foro. Anzi, un suo intervento palese potrebbe comportare una nuova sanzione per il militare, che ha infrapposto un civile in un rapporto prettamente militare. La legge, tuttavia, non impedisce che le memorie difensive e l’eventuale rimedio gerarchico sia redatto e sottoscritto dal solo militare, lo siano con l’assistenza di un professionista.
È, invece, consentito l’intervento palese dell’avvocato nel procedimento disciplinare di stato, così chiamato perché idoneo ad incidere, temporaneamente ovvero definitivamente, sullo status di militare dell’incolpato. Le principali sanzioni di stato sono, infatti, la sospensione disciplinare dall’impiego o dalle funzioni del grado, la perdita del grado per rimozione e la cessazione della ferma ovvero della rafferma. Trattasi, in sostanza, di sanzioni sospensive ovvero espulsive, emesse a seguito di un articolato procedimento amministrativo che vede l’intervento di un ufficiale inquirente, avente compiti istruttori, di una commissione di disciplina e dell’Autorità che, sulla base delle risultanze dell’istruzione dell’ufficiale inquirente, del parere della commissione e delle allegazioni difensive del militare incolpato, si pronuncia in merito all’an ed al quantum della sanzione.
Il militare incolpato, in questo procedimento, deve essere assistito, gratuitamente, da un militare difensore e, in aggiunta, ha facoltà, ai sensi del nuovo comma 3 – bis dell’art. 1370 del d.lgs. 66/2010, di «farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro».
È evidente che la ratio del legislatore sia individuabile nella intenzione di offrire una migliore garanzia al militare in un contesto dove l’effetto della sanzione è, potenzialmente, tale da escluderlo dalla compagine militare, non solo recidendo il rapporto di lavoro o di servizio, ma impedendogli di riacquisire tale status e di partecipare a concorsi per l’accesso ai ruoli del pubblico impiego, posto che, nella quasi totalità dei casi, i bandi prevedono l’esclusione di quanti siano stati congedati con demerito da una amministrazione pubblica.
Tutto ciò descritto rappresenta un ulteriore passo verso la sempre maggiore centralità che il diritto militare, anche previdenziale, sta guadagnando negli anni nella preparazione professionale di un operatore del diritto.

