Tabelle di Milano: vademecum per la liquidazione del danno alla salute e morale
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 28 settembre – 10 novembre 2020, n. 25164 (testo in calce), torna ancora una volta sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Ribadisce il proprio costante orientamento in tema di personalizzazione, affermando che essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali. Inoltre, i supremi giudici rilevano l’erroneità delle Tabelle di Milano allorché prevedono una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale. Infatti, nel calcolare l’aumento percentuale per la personalizzazione, occorre considerare il valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente, ma erroneamente, inserita nella tabella.
Il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale; tale pregiudizio è «meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi». La componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente.
Sommario
- La vicenda
- Le questioni di diritto: la personalizzazione e il danno morale
- Il risarcimento del danno in caso di personalizzazione
- La personalizzazione del danno alla salute
- Vademecum per la liquidazione del danno alla salute e del danno morale
- La dimostrazione del danno morale: la prova presuntiva
- Conclusioni
La vicenda
Un uomo, mentre attraversava la strada, veniva investito da un’auto pirata. La vettura risultava rubata e il conducente non veniva identificato. Il danneggiato agiva nei confronti dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti. In primo grado, la domanda attorea veniva rigettata, atteso che l’uomo non aveva dimostrato che il veicolo fosse stato impiegato contro la volontà del proprietario.
Il danneggiato interponeva appello e, in sede di gravame, gli veniva riconosciuto un risarcimento di oltre 200 mila euro. Il giudice liquidava il danno impiegando le Tabelle di Milano e aumentava l’importo del 25% tramite la personalizzazione, poiché la vittima non avrebbe più potuto svolgere attività fisiche. Inoltre, riconosceva un’ulteriore somma a titolo di danno morale, al di là della personalizzazione, per la sofferenza patita.
La compagnia assicuratrice ricorre in Cassazione contestando la modalità di liquidazione del danno.
Le questioni di diritto: la personalizzazione e il danno morale
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, individua quali siano i presupposti:
- per la determinazione del quantum debeatur risarcitorio, in relazione alla cosiddetta personalizzazione del danno alla salute;
- per il risarcimento del danno morale, non avente fondamento medico-legale,
- per la distinzione tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale.
Il risarcimento del danno in caso di personalizzazione
La compagnia assicuratrice si duole della circostanza per cui il giudice del gravame abbia accordato la personalizzazione del danno senza addurre alcuna circostanza che la giustificasse. La Suprema Corte accoglie la censura e si sofferma sull’istituto. La personalizzazione consente al giudice di aumentare (o diminuire) il risarcimento in base alle circostanze del caso concreto. Si ricorda che le conseguenze dannose possono distinguersi in:
- conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno;
- conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.
L’insieme di tali conseguenze costituisce un danno non patrimoniale. Pertanto, il risarcimento di questa tipologia di pregiudizio avviene sulla base di una duplice valutazione:
- la liquidazione del danno forfettariamente individuato – relativamente alle conseguenze ordinarie,
- la liquidazione ulteriore a seguito della personalizzazione – relativamente a conseguenze peculiari.
Quindi, il giudice di merito, nella propria valutazione, utilizza come parametro standard le tabelle, che sono volte alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe. Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata (Cass. 15084/2019).
La personalizzazione del danno alla salute
Gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private prevedono un aumento percentuale del risarcimento nel caso in cui la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vittima. Con tale espressione si fa riferimento a circostanze eccezionali e specifiche. Pertanto, non è possibile operare una variazione in aumento in relazione a danni che, nella stessa situazione, qualunque vittima avrebbe patito. In quanto, tali pregiudizi sono già considerati nella liquidazione tabellare (Cass. 7513/2018, Cass. 10912/2018, Cass. 23469/2018, Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019). Nella fattispecie oggetto di scrutinio, il giudice di merito ha “concesso” la personalizzazione, poiché il danneggiato non poteva più svolgere attività fisica e anche perché mancavano elementi utili a valutare la perdita di capacità lavorativa generica e specifica. In tal modo, sono stati commessi due errori di diritto.
- La personalizzazione trova giustificazione esclusivamente a seguito dell’accertamento di circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da una simile menomazione. La perdita della capacità di lavoro specifica attiene al danno patrimoniale ed esula dal danno biologico, mentre la lesione della capacità di lavoro generica è ricompresa nelle conseguenze ordinarie del danno alla salute. Pertanto, non opera la personalizzazione.
- L’impossibilità di compiere attività fisica è una conseguenza ordinaria della lesione. Utilizzare la personalizzazione si traduce nel liquidare due volte lo stesso danno: prima, come pregiudizio alla salute e, poi, a titolo di personalizzazione, ma in assenza delle circostanze eccezionali e specifiche che la giustificano.
Vademecum per la liquidazione del danno alla salute e del danno morale
Il danno morale è il patimento sofferto dalla vittima, anche denominato pretium doloris. Si tratta di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico. Infatti, è una sofferenza interiore e non relazionale, «meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi» (Cass. 910/2018; Cass. 7513/2018Cass. 28989/2019). In tal senso depone anche il dettato normativo, ossia l’art. 138 c. 2 lettere a) ed e) Codice delle assicurazioni private.
L’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico emerge anche dalla circostanza che:
- ·non è suscettibile di accertamento medico legale,
- è uno stato di sofferenza che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali.
Al lume di quanto sopra, il giudice di merito, nella liquidazione del danno, biologico e morale, deve:
- accertare, caso per caso, la sussistenza di un concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
- nel caso in cui sia ravvisabile il danno morale, liquidare tale pregiudizio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la entrambe le voci di danno con l'indicazione di un valore monetario complessivo (dato dalla somma di ambedue le voci di danno);
- nel caso in cui non sia ravvisabile il danno morale, nella liquidazione va considerata solamente la voce del danno biologico, da cui va eliminato l'aumento tabellare previsto per il danno morale,
- nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella (vedasi art. 138 c. 3 CAP).
La Suprema Corte ricorda come le Tabelle di Milano prevedano la liquidazione del danno biologico e morale; tuttavia, rileva altresì l’erroneità della indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno.
La dimostrazione del danno morale: la prova presuntiva
La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, «con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione».
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza.Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell’id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Conclusioni
La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, riconoscendo al danneggiato:
- la somma di oltre 160 mila euro a titolo di danno biologico e morale,
- con eliminazione delle poste di danno relative alla personalizzazione (circa 29 mila euro) perché non spettante,
- con eliminazione del danno morale (circa 20 mila euro) poiché già ricompreso nel valore monetario previsto dalle tabelle.
Infatti, la sentenza gravata, erroneamente, ha concesso la personalizzazione atteso che le conseguenze lamentate dalla vittima erano le conseguenze standard derivanti da un evento lesivo simile. Inoltre, la liquidazione di un importo ulteriore, a titolo di danno morale, da parte del giudice di merito, è stata giudicata erronea, poiché il pretium doloris era già ricompreso nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella applicata (di cui la Corte ha rilevato l’erroneità).

