Recesso del socio nella società a responsabilità limitata
La dichiarazione di recesso è un negozio giuridico (unilaterale e ricettizio) e quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali, ad esempio annullabilità per vizio del consenso (art. 1324 c.c.).
Il diritto di recesso spetta al socio anche nel caso in cui la quota sia gravata da pegno o usufrutto.
Sommario
1. Disciplina
2. Recesso legale
3. Recesso convenzionale
4. Esercizio del diritto di recesso
5. Cessazione dello stato di socio
6. Liquidazione della quota del socio cessato
1. Disciplina
Di regola il recesso non è un atto formale, cioè può risultare anche da un comportamento concludente (art. 2473 c.c.). Il recesso, quindi, si attua e diviene efficace per effetto della sola manifestazione di volontà unilaterale del socio recedente, senza che occorra alcuna accettazione da parte della società, anche se è opportuno avere prova dell’avvenuta comunicazione del recesso, ad esempio a mezzo raccomandata a/r, notifica per ufficiale giudiziario, comunicazione scritta firmata per ricevuta dal rappresentante legale della società.
La legge prevede un recesso:
- di tipo legale;
- convenzionale (cioè previsto dall’atto costitutivo).
In via di principio il socio, titolare del potere di recedere, ha altresì il potere di revocarlo. Infatti, la mera dichiarazione di recesso non comporta l’estromissione immediata dalla società, ma il recedente, medio tempore, conserva lo stato di socio con il conseguente potere di revoca.
ORIENTAMENTI NOTARILI TRIVENETO
I.H.10 – (REVOCABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO – 1° pubbl. 9/05)
La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere effettuato con riferimento a detta data. Da tale momento inoltre decorrono:
a) il termine per la liquidazione della partecipazione;
b) il termine per adottare le eventuali delibere di revoca o di scioglimento.
I.H.12 – (CLAUSOLA STATUTARIA LIMITATIVA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO – 1° pubbl. 9/05)
È legittima la clausola statutaria che preveda che la delibera di revoca della precedente deliberazione che ha originato il recesso debba essere la prima delibera utile, pena la perdita del diritto di revoca.
2. Recesso legale
La legge assicura una tutela minima ai soci prevedendo delle cause legali che attribuiscono “in ogni caso” il diritto di recesso (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.). A differenza delle società per azioni non è sancita espressamente la sanzione della nullità dei patti diretti ad escluderle, purtuttavia sono cause inderogabili, cioè non eliminabili per clausola dell’atto costitutivo, neppure con il consenso unanime di tutti i soci.
La riforma ampia in modo significativo il numero dei casi in cui può essere esercitato il recesso e distingue le nuove ipotesi di recesso legale in due categorie: le cause di recesso derivanti direttamente dalla legge e quelle che derivano da una scelta dell’atto costitutivo che incide direttamente sulle posizioni dei soci.
- Cause di recesso legale derivanti direttamente dalla legge. Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito:
- al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- alla revoca dello stato di liquidazione (che equivale alla proroga della durata della società dopo la scadenza);
- al trasferimento della sede all’estero;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
- -nell’ipotesi di società soggette ad attività di direzione e coordinamento il socio può recedere nei seguenti casi:
- se la società capogruppo ha deliberato una trasformazione implicante mutamento dello scopo sociale o una modifica dell’oggetto sociale che alteri le condizioni di rischio dell’investimento; se il socio ha ottenuto in suo favore una decisione esecutiva di condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.);
- nel caso di società con azioni non quotate nei mercati regolamentati se, all’inizio o alla cessazione dell’attività di direzione e di coordinamento, ne derivi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto (cfr. art. 2497-quater c.c.).
ORIENTAMENTI NOTARILI TRIVENETO
I.H.1 – (MODIFICA DELL’OGGETTO E RECESSO – 1° pubbl. 9/04)
Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni).
- Cause di recesso legale derivanti direttamente da una clausola statutaria. Il diritto di recesso spetta quando l’autonomia privata altera le posizioni dei soci e precisamente:
- modifica decisa a maggioranza dei diritti concernenti l’amministrazione o la distribuzione degli utili ex art. 2468, comma 4, c.c.;
- eliminazione di una o più cause di recesso prevista nell’atto costitutivo;
- se l’atto costitutivo dispone limitazioni alla circolazione per atto tra vivi o mortis causa alle partecipazioni sociali. A differenza di quanto previsto per le società per azioni, l’atto costitutivo può vietare il trasferimento (anche mortis causa) (cfr. art. 2469, comma 1, c.c.) delle quote sociali accentuando in tal modo il carattere personalistico della società a responsabilità limitata. Tuttavia, a differenza delle società di persone ove è richiesto il consenso di tutti i soci, il “costo” immediato e diretto della piena libertà delle parti in ordine alla limitazione (anche assoluta) della circolazione delle quote è costituito dal diritto di recesso attribuito a ciascun socio;
- ai soci in ogni momento per le società contratte a tempo indeterminato;
- -nel caso di aumento di capitale a pagamento ai soci che dissentono dalla decisione di offrire a terzi le quote di nuova emissione (cfr. art. 2481-bis c.c.);
- modifiche dell’atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie e attribuiscono ai soci assenti o dissenzienti (ma anche astenuti) il diritto di recesso da esercitarsi entro i successivi 90 giorni (art. 34, comma 6, D.Lgs. 17/01/2003, n. 5).
Casistica
La deliberazione avente per oggetto la cessione d’azienda costituisce un’operazione che comporta una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale della s.r.l., che legittima la facoltà di recesso da parte del socio non consenziente (Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese, 08/02/2018)
La pretesa lesione del diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, spettante a tutti i soci proporzionalmente alle partecipazioni da essi possedute, non può legittimare il recesso del socio alla stregua del combinato disposto degli artt. 2473, comma 1, e 2468, comma 4, c.c., riferendosi questi ultimi alla sola ipotesi in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall’atto costitutivo, «particolari diritti in materia di amministrazione della società o distribuzione degli utili», ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta (Cassa., sez. I, sent. 02/11/2015, n. 22349)
La revoca dello stato di liquidazione della società e il trasferimento della sede all’estero sono previste come causa legale di recesso sia nelle s.r.l. che nelle s.p.a. Exart. 2473 c.c., il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci che non hanno acconsentito a modifiche statutarie, fra le quali rientra, per l’appunto, l’ipotesi di eliminazione di una o più cause di recesso. Il passaggio da un regime di durata a tempo indeterminato, che comporta il corollario del diritto del socio al recessoad nutum, ad un regime di durata a tempo determinato, che tale regime esclude, equivale ad un’ipotesi di eliminazione di una causa di recesso (Cass. 22/04/2013, n. 9662)
2.1 Società a tempo indeterminato
Se la società è a tempo indeterminato, la legge consente al socio di sciogliere a proprio arbitrio (ad nutum) il vincolo che lo lega alla società (art. 2473, comma 2, c.c.). Come per le società di persone dovrebbe essere considerata equivalente alla durata indeterminata quella prevista per un tempo troppo lungo rispetto alla possibilità di vita di tutti i soci.
Si ritiene che la clausola dell’atto costitutivo che preveda, alla scadenza del termine, la proroga automatica della società, debba essere assimilata alla società contratta a tempo indeterminato.
È invalida la clausola dell’atto costitutivo che esclude il diritto di recesso. Il recesso va comunicato alla società, anche verbalmente, salvo che l’atto costitutivo preveda una determinata forma. Esso è efficace dopo 180 giorni dalla comunicazione senza che necessiti alcuna accettazione da parte della società, salvo sia previsto un termine maggiore ma comunque non superiore ad un anno.
Prima della scadenza del termine, i soci possono prevenire l’operatività del recesso alternativamente:
- decidendo di sciogliere la società;
- escludendo il socio, ma solo a condizione che sussista una giusta causa.
2.2. Società a tempo determinato
Se la società è a tempo determinato, il recesso legale è ammesso se risulta limitata la circolazione delle quote (cfr. art. 2469, comma 2, c.c.).
Vale a dire che il socio (o l’erede) può sciogliere, a proprio arbitrio (ad nutum), il vincolo che lo lega alla società alle seguenti condizioni e limiti:
- se l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità (anche mortis causa) delle quote in diritto o in fatto, ovvero ne subordini la cessione al mero gradimento di organi sociali, di soci o di terzi (cioè se il gradimento non è soggetto ad alcuna condizione o limite);
- in ogni momento ovvero, se così prevede l’atto costitutivo, non prima che sia trascorso un termine che non può essere superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Sono nulle le clausole contrattuali che escludono il diritto di recesso.
Se è prevista una scadenza, la società potrà essere prorogata e la proroga comporta modifica dell’atto costitutivo. Se la proroga è successiva alla scadenza, attribuisce il diritto di recesso dei soci non consenzienti, cfr. art. 2473, comma 1, c.c.
Casistica
La ratio sottesa al disposto dell’art. 2473, comma 2, c.c. induce a ritenere che il recesso ad nutum del socio ivi contemplato possa essere utilmente esercitato non solo nelle ipotesi di società contratta “formalmente” a tempo indeterminato, ma anche nei casi di previsione di un termine di durata talmente lungo da far ritenere la società come costituita sine die. Se è vero infatti che la ratio della norma è ravvisabile nella esigenza di salvaguardia del principio privatistico – ritenuto di ordine pubblico – della inammissibilità di vincoli perpetui, sussiste certamente l’eadem ratio allorché la società, in via di fatto, risulti “sostanzialmente” a tempo indeterminato, dacché contratta per un termine eccedente le ragionevoli aspettative di vita di uno dei soci (nel caso di specie, il termine statutario era fissato al 31/12/2050) (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 28/11/2017)
Ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all’anno. Le s.r.l. costituite per un termine particolarmente lungo, tale per cui sia superato l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società, sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato. Si considera, altresì, a tempo indeterminato, la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana (Trib. Torino, sez. I, 05/05/2017)
È ammissibile il recesso ad nutum, con il solo onere del preavviso, dal vincolo sociale costituito per una durata che ecceda la vita media del socio. Deve ritenersi comunque valido di recesso del socio anche che faccia riferimento ad una normativa errata, dovendosi ritenere rilevante la volontà di recedere laddove compete successivamente al giudice l’esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 22/10/2015)
Nella società a responsabilità limitata in cui la durata è fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto di recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato (Cass, 22/04/2013, n. 9662)
3. Recesso convenzionale
Accanto alle ipotesi di recesso legale, cioè fattispecie previste dalla legge, se ne possono aggiungere altre previste dall’atto costitutivo (recesso convenzionale) (art. 2473, comma 1, c.c.). Per esempio, è possibile prevedere il recesso ad nutum (cioè a discrezione), se il bilancio di un solo esercizio chiude in passivo; ad una certa età del socio; in caso di scadenza di un brevetto.
Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, è immediatamente efficace dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della società, senza che necessiti alcuna accettazione. Prima di allora i soci possono alternativamente decidere di sciogliere la società ovvero escludere il socio, ma solo a condizione che sussista una causa.
Le clausole che stabiliscono il divieto o il mero gradimento per la costituzione del pegno o dell’usufrutto sulla quota non comportano il diritto di recesso.
Infatti, tale diritto è sancito a tutela dell’interesse del socio a non rimanere “prigioniero” della propria partecipazione e, quindi, “bloccato” in società; interesse che non viene leso dall’apposizione di tali clausole che non impediscono al socio di uscire dalla compagine sociale.
3.1. Recesso condizionato
Il recesso può essere condizionato ad un evento diverso dalla deliberazione, ad esempio può essere subordinato ad un determinato ammontare dell’importo della liquidazione.
3.2. Clausola di recesso ad personam
L’ampia autonomia concessa ai soci consente di prevedere nell’atto costitutivo clausole di recesso ad personam, vale a dire clausole che consentono di recedere se vengono meno certe condizioni, anche di natura strettamente personale, ad esempio se cessa dalla carica di amministratore una determinata persona.
3.3. Clausola di recesso per giusta causa
È dibattuto se le clausole di recesso per giusta causa possono essere generali, cioè senza prevedere l’ambito nel quale la giusta causa debba essere contenuta, ovvero debbano essere indicate le specifiche ipotesi di giusta causa. A differenza dell’ipotesi di esclusione, ove la norma dispone espressamente il riferimento a specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa (cfr. art. 2473-bis c.c.), nulla è detto per il recesso. Sembra, quindi, anche per la forte ragione che l’esclusione mira a tutelare differenti interessi, che non sia necessario che le clausole di recesso per giusta causa indichino specificamente tali ipotesi.
3.4. Clausola di recesso ad nutum
Se la società è a tempo determinato il socio (o l’erede) può sciogliere, a proprio arbitrio (ad nutum), il vincolo che lo lega alla società alle seguenti condizioni e limiti:
- se l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità (anche mortis causa) delle quote in diritto o in fatto ovvero ne subordini la cessione al mero gradimento di organi sociali, di soci o di terzi (cioè se il gradimento non è soggetto ad alcuna condizione o limite);
- in ogni momento ovvero, se così prevede l’atto costitutivo, non prima che sia trascorso un termine che non può essere superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Sono nulle le clausole contrattuali che escludono il diritto di recesso.
3.5. Limiti all’introduzione del recesso convenzionale
L’ampia libertà concessa all’autonomia privata nell’inserimento di clausole di recesso nell’atto costitutivo, trova una precisa limitazione nella loro compatibilità con il tipo di società adottato e nella tutela che l’ordinamento assicura ai terzi: in entrambi i casi si tratta di limiti indisponibili. Ad esempio, non è legittima la clausola dell’atto costitutivo che impedisce ai soci non amministratori di avere notizie dagli amministratori sulla gestione sociale e di consultare libri e documenti ex art. 2476, comma 2, c.c. attribuendo “in cambio” il diritto di recesso; neppure è legittima la clausola statutaria che impedisce ai creditori sociali di opporsi alla riduzione del capitale sociale necessaria per effettuare la liquidazione della quota del socio recedente (cfr. art. 2473, comma 4, c.c.).
In presenza di una clausola di gradimento o intrasferibilità della quota, lo Statuto può prevedere che il termine di due anni di sospensione del diritto di recesso decorra non solo dall’atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, bensì anche dall’acquisto di una partecipazione già esistente (massima Consiglio notarile Milano n. 119/2011).
4. Esercizio del diritto di recesso
La riforma riconosce il diritto di recesso a tutti i soci che non hanno consentito (art. 2473, comma 1, c.c.). Si ritiene che tale dizione vada riferita (come per le società per azioni) ai soci comunque non consenzienti e cioè: contrari, assenti, astenuti.
Recesso parziale – Anche se non espressamente previsto (a differenza delle società per azioni, cfr. art. 2437, comma 1, c.c.), si ritiene possibile prevedere nell’atto costitutivo il recesso parziale, cioè la riduzione del rischio derivante dalla partecipazione all’impresa sociale. Infatti, il recesso parziale non lede il principio della unitarietà della quota (che viene ridotta ma resta unica), ma incide solo sulla sua divisibilità, consentita salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
A differenza delle società per azioni, proprio in ossequio al principio di unitarietà della quota cui consegue la regola della proporzionalità del voto (cfr. art. 2479, comma 5, c.c.) non sembra, invece, legittima, ancorché sia ammesso il recesso parziale, una clausola dell’atto costitutivo che consenta il voto divergente (cioè per una parte a favore e per l’altra contro la stessa delibera).
ORIENTAMENTI NOTARILI TRIVENETO
I.H.11 – (RECESSO PARZIALE – 1° pubbl. 9/05)
È ammissibile la clausola statutaria che ammette il recesso parziale perché migliorativa dei diritti del recedente.
4.1. Trasferimento della quota
Il diritto di recesso non spetta al nuovo socio che acquista la quota successivamente alla data della delibera. Il diritto di recesso spetta esclusivamente al titolare della quota alla data della delibera.
4.2. Termine e modalità del recesso
Il legislatore lascia all’autonomia dei soci la disciplina relativa alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.).
Momento per l’esercizio del diritto di recesso – Va individuato a seguito del verificarsi dell’evento che attribuisce il diritto e sul quale l’autonomia privata non potrà intervenire, salvo quando sia consentito. Ad esempio, il tempo di preavviso per il recesso da società a tempo indeterminato ovvero ritardare il diritto per un termine non superiore a due anni dall’acquisto della quota per il recesso derivante da limiti alla circolazione (cfr. art. 2473, comma 2 ed art. 2469, comma 2, c.c.).
La dichiarazione di recesso del socio di società a responsabilità limitata è immediatamente produttiva di effetti non appena ricevuta dalla società e comporta l’immediato scioglimento del rapporto sociale (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, ord., 25/01/2017).
ORIENTAMENTI NOTARILI TRIVENETO
I.H.5 – (TERMINI DI EFFICACIA DEL RECESSO – 1° pubbl. 9/05)
La dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio, risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società, pertanto produce effetti dalla data del suo ricevimento. Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.
Modalità di recesso – A differenza delle società per azioni, il legislatore non ha dettato alcuna modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
Spetta, quindi, all’atto costitutivo disporre le modalità per il suo esercizio, anche se non possono essere tali da rendere gravoso l’esercizio del diritto (cfr. per le società per azioni, art. 2437 c.c.).
In mancanza di ogni indicazione dell’atto costitutivo una soluzione può essere quella di ricorrere all’applicazione della disciplina delle società per azioni.
ORIENTAMENTI NOTARILI TRIVENETO
I.H.2 – (APPLICAZIONE ANALOGICA DEI TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO PREVISTA DALL’ART. 2437-BIS, C.C. – 1° pubbl. 9/04)
In mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 2473 c.c. è applicabile per analogia la disciplina dettata dal primo comma dell’art. 2437-bis, c.c.
I.H.3 – (MODIFICA DEL TERMINE DI DURATA DA INDETERMINATO A DETERMINATO E RECESSO – 1° pubbl. 9/04)
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.
Casistica
In caso di recesso del socio di s.r.l. esercitato successivamente alla trasformazione in s.p.a., in considerazione del rafforzamento della tutela del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza, rispetto a quella della stabilità del vincolo associativo, dovuto alle nuove caratteristiche personalistiche del tipo societario della s.r.l. configurato dalla riforma del 2003, la disciplina del diritto di recesso è quella dettata per le s.r.l. dall’art. 2473, comma 2, c.c. che non prevede termini di decadenza, essendo contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla “ratio legis” e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c., da ritenersi non applicabile analogicamente per la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti (Cass. 12/11/2018, n. 28987)
5. Cessazione dello stato di socio
La cessazione dello stato di socio fa venir meno tutti i diritti sociali (partecipazione alle decisioni, voto, impugnativa, ecc.), ma in contropartita attribuisce al recedente il conseguente diritto di credito al rimborso della partecipazione entro 180 giorni.
La dichiarazione di recesso non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale, ma il recedente resta socio, dando alla società la possibilità di paralizzare l’intento del socio revocando la delibera (per il recesso ad nutum e le cause di recesso collegate a fatti diversi da una decisione dei soci), quanto meno sino al trasferimento della partecipazione o al suo annullamento conseguente alla riduzione del capitale sociale (cfr. art. 2473, comma 4, seconda parte.
Invece il diritto di recesso conseguente alla introduzione o modifica di clausole compromissorie può essere esercitato entro i successivi 90 giorni, cfr. art. 34, comma 6, D.Lgs. 17/01/2003, n. 5).
La questione, non di poco conto, che si pone all’interprete è quella di determinare se, medio tempore, il rapporto sociale sia:
- sospensivamente condizionato e possa successivamente risolversi venendo meno con effetto retroattivo alla data della comunicazione di recesso;
- ovvero se la cessazione del rapporto sia differita ad un termine successivo alla comunicazione del recesso.
Ragioni di ordine sistematico suggeriscono di preferire la seconda ipotesi; in tal modo, medio tempore, il recedente conserverà lo stato di socio e potrà esercitare i diritti sociali (intervento alle assemblee, diritto voto, diritto di impugnativa, ecc.).
Casistica
Sussiste il fumus boni juris richiesto per la concessione del sequestro conservativo dei beni della società a favore del socio receduto nel caso in cui l’attività sociale successiva alla cessione del ramo d’azienda risulti quella di una holding e non più quella di una società operativa. Non sussiste però il periculum in mora se il valore della partecipazione ottenuto quale corrispettivo non ha comportato un mutamento del patrimonio della società (Trib. Milano 23/07/2018)
Al socio non compete il diritto di recesso per il mero compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale; il diritto di recesso sorge solo a seguito di una decisione formale dei soci ai sensi dell’art. 2479 c.c. (Trib. Napoli, sez. III, 11/03/2015)
Il socio, anche dopo la dichiarazione di recesso, è legittimato a partecipare alle assemblee e a sottoscrivere l’aumento di capitale che sia eventualmente deliberato. Tale sottoscrizione non esprime una volontà incompatibile rispetto al recesso, ma è un atto necessitato dall’esigenza di non vedere annacquato il valore della propria partecipazione sociale.
5.1. Recesso ad nutum e cause di recesso collegate a fatti diversi da una decisione dei soci
A differenza dell’ipotesi del recesso legittimato da una decisione dei soci, il recesso senza causa (ad nutum) e quello collegato a fatti diversi da una decisione, non consente certo alla società di impedirlo ricorrendo al rimedio della revoca della delibera, ma può essere paralizzato solo ricorrendo allo scioglimento (cfr. art. 2437-bis, comma 1, c.c.).
6. Liquidazione della quota del socio cessato
La cessazione per recesso (e per morte ed esclusione) attribuisce al socio cessato (o ai suoi eredi) il diritto alla liquidazione della quota.
Soggetto debitore della quota è la società, unica debitrice per il rimborso del valore della quota al socio cessato (o ai suoi eredi). Di conseguenza la domanda di liquidazione della quota (per recesso, esclusione o da parte degli eredi del socio defunto) va proposta esclusivamente nei confronti della società (legittimazione processuale passiva) (per l’ipotesi di rimborso mediante acquisto da parte degli altri soci di un terzo).
6.1. Valore della quota
La legge dispone che la quota vada determinata tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (art. 2473, comma 3, c.c.), anche se la cessazione del rapporto sociale è successiva ovvero se il recesso è differito nel tempo, ad esempio società a tempo indeterminato ove è previsto un preavviso. È necessario quindi un bilancio straordinario che tenga conto del valore di mercato (avviamento e dei valori effettivi e non contabili) con riguardo al tempo della dichiarazione di recesso e non alla precedente chiusura dell’esercizio.
A differenza delle società per azioni (art. 2437-ter, comma 4, c.c.), per le società a responsabilità limitata non è espressamente prevista la possibilità di derogare i criteri di determinazione del valore di liquidazione in senso sfavorevole al socio. È, quindi, da ritenersi invalida, per le cause legali di recesso, la clausola statutaria che deroghi i criteri legali di determinazione del valore della quota, salvo consenso unanime di tutti i soci.
È, invece, possibile prevedere una clausola che tenga conto dei particolari diritti attribuiti ad uno o più soci ex art. 2468, comma 3, c.c.
Con riguardo alle ipotesi convenzionali di recesso, si ritiene, invece, possibile che lo statuto determini, in peius, il valore di liquidazione delle quote, anche in totale deroga rispetto ai criteri fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
Spetta agli amministratori determinare, secondo i criteri ritenuti più confacenti al caso di specie, il valore della quota: tuttavia, è necessario che sul risultato indicato dagli amministratori si pervenga poi ad un accordo con il socio recedente. La determinazione del valore di rimborso implica infatti il coinvolgimento del socio recedente, che è richiesto anche nel procedimento di liquidazione del valore della (sua) partecipazione sociale (Trib. Roma 14/03/2018).
ORIENTAMENTI SOCIETARIE MILANESI
74.Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)
L’atto costitutivo di s.r.l. e lo statuto di s.p.a. possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:
(i) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da delibera-zioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura;
(ii) al verificarsi di una “giusta causa”, non specificamente determinata dall’atto costitutivo o dallo statuto;
(iii) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso “ad nutum”);
salva la necessità, in quest’ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, previsto dagli artt. 2437, comma 3, c.c., e 2473, comma 2, c.c.
Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dall’atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad alcuni di essi (nella s.r.l.) o ad una o più categorie di azioni (nella s.p.a.). La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
ORIENTAMENTI SOCIETARI TRIVENETO
I.H.13 – (LIMITI ALLE CLAUSOLE STATUTARIE VOLTE A DETERMINARE IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN CASO DI RECESSO – 1° pubbl. 9/05)
Stante la tipicità della causa del recesso (disinvestimento) non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.
È tuttavia possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti.
Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili.
Sono del pari da ritenersi illecite le clausole che rimettono ad una decisione periodica dei soci, anche unanime, la predeterminazione del valore delle partecipazioni ai fini di un eventuale recesso.
I.H.14 – (DEROGA STATUTARIA AL TERMINE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE 1° pubbl. 9/05)
Non è possibile derogare statutariamente al termine di centottanta giorni previsto dal quarto comma dell’art. 2473 c.c., per il rimborso della partecipazione al socio receduto.
I.H.15 – (FORMA DELL’ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI AL FINE DI LIQUIDARE IL SOCIO RECEDENTE O GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO – 1° pubbl. 9/05)
Nell’ipotesi in cui il rimborso delle partecipazioni al socio recedente, o agli eredi del socio deceduto, avvenga tramite acquisto da parte degli altri soci, o da un terzo da questi individuato, è necessario porre in essere un regolare negozio di trasferimento nelle forme e con gli adempimenti previsti dall’art. 2470, comma 2, c.c.
I.H.16 – (ESERCIZIO DEL RECESSO SUBORDINATO AD UNA LIQUIDAZIONE MINIMA – 1° pubbl. 9/05)
Stante l’oggettiva incertezza di risultato che caratterizza il procedimento di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, incertezza che si traduce in una difficile valutazione dell’opportunità di esercitare il diritto al disinvestimento, è possibile per il socio recedente – nel rispetto del procedimento legale di determinazione del valore di liquidazione – condizionare risolutivamente la propria dichiarazione di recesso all’ottenimento di una valutazione minima.
Non appare invece possibile che tale dichiarazione possa essere sospensivamente condizionata al verificarsi dei medesimi eventi.
I.H.17 – (SORTE DEGLI EVENTUALI DIRITTI DEI TERZI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI ALL’ESITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI RISERVE DISPONIBILI – 1 pubbl. 9/14)
In caso di liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) attraverso l’utilizzo di riserve disponibili della società, l’eventuale diritto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento gravante la quota di partecipazione liquidata si trasferisce per surrogazione reale sulle somme di denaro corrisposte al socio receduto (o escluso o agli eredi del socio defunto).
Gli eventuali diritti di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento già gravanti le partecipazioni dei soci superstiti si estendono sull’intera loro partecipazione come risultante all’esito della liquidazione.
I.H. 18 (NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2474 C.C. ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CASO DI RECESSO OD ESCLUSIONE – 1° pubbl. 9/14)
Si ritiene legittimo che la società contragga prestiti per liquidare la partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) con l’utilizzo nominale di riserve disponibili (che potrebbero di fatto essere illiquide), poiché in tal caso non si verifica un’ipotesi di acquisto di partecipazioni cui all’art. 2474 c.c.
6.2. Modalità della liquidazione
La liquidazione comprende anche la partecipazione al risultato economico delle operazioni in corso alla data della cessazione (art. 2473, commi 2, 3 e 4, c.c.).
I soci cessati (o i loro eredi) hanno diritto di ricevere una somma di danaro corrispondente al valore della quota entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Si tratta di un credito di valuta e non di valore.
Ai fini della liquidazione della quota chi ha conferito:
– beni in proprietà ha diritto a un importo pari al valore del bene;
– beni in godimento ha diritto a una somma corrispondente all’utilità del bene apportato alla società.
Nel caso di ritardo la società è automaticamente costituita in mora e sono dovuti gli interessi di mora ed il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria. In tal caso occorre tuttavia proporre apposita domanda e distinguere:
- se il socio cessato è imprenditore commerciale, il risarcimento spetta in ragione della sua qualità di imprenditore;
- se non è imprenditore commerciale deve provare, con qualsiasi mezzo compreso atto notorio, il danno subito a causa della mancata disponibilità del danaro.
CASO 1 – Competenza per il rimborso della partecipazione sociale
Un socio a seguito dell’esercizio del recesso da una s.r.l. ai sensi dell’art. 2473 c.c. chiede decreto ingiuntivo per il rimborso della partecipazione sociale. La controversia rientra nell’ambito della competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale, in quanto riconducibile, in particolare all’estinzione di un rapporto societario (Trib. Bologna 06/06/2016).
La liquidazione della quota è fatta sulla base della situazione patrimoniale della società, cioè del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. A tal fine occorre considerare l’effettiva consistenza patrimoniale della società, tenendo conto del valore effettivo dei beni, compreso l’avviamento (positivo o negativo), le riserve statutarie e le operazioni in corso (comprese le eventuali perdite), senza riguardo all’ultimo bilancio o comunque a criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio. Gli amministratori possono anche predisporre un bilancio straordinario alla data di cessazione del socio (per le operazioni in corso, v. infra).
In caso di disaccordo sul valore della quota la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente.
Nel caso di impossibilità per l’esperto di determinare il valore di mercato della quota del socio receduto (per la mancata collaborazione sia del socio attore che della società convenuta), la determinazione deve essere effettuata dal giudice, che procederà secondo equità qualora le parti non abbiano fornito elementi probatori idonei al riguardo (Trib. Roma 19/05/2009).
Per le modalità del rimborso della quota al socio cessato.
Casistica
La contestazione in merito alla valutazione della quota del socio receduto di una s.r.l. comporta un accertamento che richiede un contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato. Ne consegue, pertanto, che la contestazione deve essere proposta di fronte al tribunale ordinario e non in sede di volontaria giurisdizione (Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese, 24/11/2015)
Nel caso in cui la società deve liquidare la quota al socio receduto, da un lato, spetterà ad essa fornire gli elementi necessari, dal quale desumere l’ammontare da liquidarsi (dal momento che essi sono nella sua disponibilità) dall’altro, ove il socio contesti in giudizio tale valutazione, permane in vigore la regola di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono fondamento (Trib. Roma 19/05/2009)
Operazioni in corso – Anche se la legge nulla dice, si ritiene che, se vi sono operazioni in corso, si applicano gli stessi criteri previsti per le società in nome collettivo (art. 2289, comma 3, c.c.). Vale a dire che i soci cessati (o gli eredi) partecipano ai relativi utili o alle relative perdite.
Per operazione in corso si intende ogni operazione che, pur non essendo in atto al momento del recesso del socio, costituisce una conseguenza inevitabile di rapporti giuridici preesistenti. Ad esempio, trattative o assunzione di impegni per la vendita di merci in magazzino, anche se la cessione è perfezionata successivamente alla data di scioglimento del rapporto del singolo socio.
Anche se la liquidazione del valore effettivo della quota comprende gli utili o le perdite delle operazioni in corso, la loro concreta determinazione potrà avvenire solo successivamente alla conclusione delle operazioni in corso (a differenza della liquidazione del valore della quota che deve avvenire obbligatoriamente entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società).
Determinazione della quota ad opera del terzo – La determinazione del valore della quota può anche essere rimessa ad una relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale. Si tratta di una perizia rimessa all’arbitrio non mero del terzo (arbitrium boni viri), cioè al suo equo apprezzamento (determinabile con riferimento al modello del “buon padre di famiglia”). Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea (cioè riconoscibili a prima vista), la determinazione è fatta dal Giudice.
È sufficiente che l’iniquità sia oggettiva e non rilevano il dolo o la colpa dell’arbitratore. La determinazione del terzo arbitratore è invalida anche se in mala fede, in caso di violenza o incapacità che abbia impedito una obiettiva valutazione degli interessi contrattuali (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 28/11/2017).
Il procedimento per la nomina dell’esperto di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. è devoluto alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite.
Il decreto con cui il tribunale nomina l’esperto di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., avente natura di volontaria giurisdizione, è reclamabile innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739 c.c. (App. Catanzaro, ord., 09/04/2014).
6.3. Rimborso mediante acquisto della quota, utilizzo di riserve, riduzione del capitale
Il rimborso della quota al socio cessato può essere effettuato (art. 2473, comma 4, c.c.), alternativamente mediante:
- acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da soci stessi;
- utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale sociale (cioè è necessario sopprimere il vincolo di destinazione per rendere disponibili le somme necessarie al rimborso). La riduzione del capitale sociale deve avvenire nel rispetto dei limiti legali ed in mancanza di giustificata opposizione dei creditori sociali (art. 2482 c.c.). Se la liquidazione del valore nominale della quota avviene mediante l’utilizzo di riserve disponibili non pare sia necessaria la riduzione del capitale sociale. In questa ipotesi la liquidazione incide sul patrimonio sociale ed i creditori non possono opporsi. Si verifica, inoltre, un accrescimento delle quote degli altri soci per la ragione che la società non può acquistare le proprie quote (art. 2474 c.c.).
Nell’impossibilità di liquidare la quota al socio receduto (se gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione del socio receduto, se manca un terzo acquirente, se non è possibile il rimborso utilizzando risorse disponibili della società ovvero non è possibile la riduzione del capitale), la società è posta in liquidazione (art. 2473, comma 4, c.c.).
ORIENTAMENTI NOTARILI FIORENTINI
Recesso del socio e riduzione del capitale sociale (8/2009)
Qualora, a seguito di recesso, il rimborso del socio receduto debba essere eseguito, ai sensi degli artt. 2437-quater, comma 6, c.c. e 2473, comma 4, c.c., mediante riduzione del capitale sociale, la misura della riduzione imposta dal legislatore in tale occasione è pari al valore nominale della partecipazione del socio receduto che viene annullata e non all’importo che deve essere liquidato al receduto.
Qualora, a seguito di tale riduzione, il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, la società può procedere a tale riduzione purché contestualmente deliberi la trasformazione in un diverso tipo sociale compatibile con la ridotta misura del capitale ovvero proceda alla ricostituzione del capitale alla misura minima richiesta.

