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Ricorso al prefetto per la contestazione di una multa

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Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, l’interessato, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, può proporre ricorso al Prefetto.    

Sommario

Nozione e normativa di riferimento

Il ricorso al Prefetto, disciplinato dagli artt. 203 e 204 C.d.S., costituisce un’ipotesi di ricorso gerarchico (c.d. improprio) avverso il verbale, mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa.

Può presentare ricorso esclusivamente il soggetto destinatario dell’obbligo al pagamento della sanzione, sia in qualità di autore della violazione, sia in qualità di obbligato in solido, che abbia interesse all’annullamento del verbale.

Termini e competenza

Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di contestazione o notifica della violazione. Organo competente è il Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il diritto a ricorrere si estingue per acquiescenza del trasgressore. Questi, infatti, può dimostrare di accettare il provvedimento della P.A. con un comportamento positivo: mediante il pagamento in misura ridotta – la qual cosa comporta l’estinzione del procedimento amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso – o inerte: il decorso del termine per proporre ricorso, che comporta il consolidarsi del verbale in titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve essere redatto per iscritto su carta libera e contenere:

  • l’intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretto;
  • l’epigrafe, con indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio del ricorrente;
  • gli estremi del verbale impugnato, con la data della sua contestazione o notificazione;
  • i motivi per i quali si propone il ricorso e cioè i vizi di legittimità o di merito su cui si fonda;
  • le conclusioni;
  • la sottoscrizione del ricorrente.

Al ricorso possono essere allegati documenti probatori (ricevute di pagamento, copia di autorizzazioni, testimonianze scritte, ecc.). Il ricorrente ha anche facoltà di fare istanza di audizione personale.

Modalità di presentazione

Il ricorso può essere presentato:

  • personalmente mediante deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta;
     
  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cui data di presentazione è quella di spedizione (art. 388 Reg.), indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto. In tale ultimo caso, l’Autorità Amministrativa dovrà trasmettere il carteggio, entro 30 giorni dalla ricezione, all’organo accertatore per la necessaria istruttoria;
     
  • a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dall'art. 48 D.Lgs. 82/2005, sottoscritta con firma digitale autenticata dalla persona legittimata o, in alternativa, recante in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato (cfr. Ministero dell’Interno, circolare n. 17166, dell’11/11/2014).

Non occorre il patrocinio di un avvocato.

Procedimento

Il responsabile dell’Ufficio cui è pervenuto il ricorso o il carteggio, lo dovrà trasmettere al Prefetto, entro 60 giorni – insieme all’originale del verbale e alla prova dell’eseguita contestazione o notificazione – corredato delle controdeduzioni necessarie a ricostruire il fatto e in grado di confutare o confermare ogni singolo motivo di ricorso. Il Prefetto, valuta l’accertamento sotto il profilo della legittimità e del merito. L’autorità considera il materiale probatorio acquisito, dispone d’ufficio tutti gli accertamenti che ritenga opportuni al fine di verificare l’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito.

Infine, esperisce il contraddittorio con il ricorrente che ne abbia fatto espressa richiesta. All’audizione dell’interessato provvede, nel luogo, giorno e ora indicati con apposito invito, un funzionario dell’Ufficio competente della Prefettura; le dichiarazioni assunte sono succintamente riportate in un verbale sottoscritto dall’interessato e dal funzionario. Il ricorso è deciso dal Prefetto con ordinanza, provvedimento amministrativo a discrezionalità tecnica, che deve contenere:

  • l’indicazione della Prefettura decidente;
     
  • l’indicazione della trasgressione, negli aspetti di fatto e di diritto;
     
  • la motivazione, con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, tenuto conto anche delle censure addotte a motivo del ricorso. In ogni caso, la motivazione deve attenersi ai criteri della sufficienza, tale da rendere possibile il controllo dell’eventuale valutazione di responsabilità; e della completezza, concernente tutti i punti rilevanti della controversia. È ammessa la motivazione ob relationem – risultante dagli atti precedentemente compiuti nel corso dell’iter procedimentale (controdeduzioni, rapporti tecnici) – in questo caso, però, l’atto da cui risultano le ragioni della decisione, deve essere indicato e reso disponibile;
     
  • il dispositivo;
     
  • l’indicazione del trasgressore;
     
  • l’indicazione del termine per l’impugnazione e dell’autorità alla quale ricorrere;
     
  • la data e la sottoscrizione.

Termini per la decisione

Il termine per l’adozione dell’ordinanza è fissato in 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore.

Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 204, tutti i termini per la gestione del procedimento sono perentori e si cumulano tra loro. In sostanza:

  • laddove il ricorso sia stato presentato all’Ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il termine complessivo per l’adozione dell’ordinanza sarà di 180 giorni (60 giorni all’Ufficio accertatore + 120 giorni al Prefetto);
     
  • laddove, invece, il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto il termine si allunga di 30 giorni, arrivando ad un totale di 210 giorni.

La disposizione dà esplicito riconoscimento alla figura del c.d. silenzio-accoglimento del ricorso non deciso entro il termine complessivamente previsto.

Quando il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine dei 120 giorni “si interrompe” con la notifica dell’invito al ricorrente a presentarsi, e resta sospeso fino alla data fissata per l’audizione.

Se il ricorrente non si presenta senza allegare giustificazione, il Prefetto decide senza altre formalità; diversamente, verrà fissata altra data e il termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione. L’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata al ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua adozione nelle forme previste dall’art. 201.

Conseguentemente, in caso di notifica oltre il termine previsto, si estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta. In conclusione, dal momento della presentazione del ricorso a quello di ricevimento del provvedimento di diniego, senza tener conto dell’eventuale sospensione in caso di richiesta di audizione, possono trascorrere al massimo:

  • 360 giorni (30+60+120+150), in caso di presentazione diretta al Prefetto;
     
  • 330 giorni (60+120+150), in caso di presentazione all’Ufficio accertatore.

Contenuto della decisione

La decisione di rito, che risolve il ricorso in base a una questione pregiudiziale, può essere:

  • d’irricevibilità, quando il ricorso sia stato presentato da soggetto non legittimato;
     
  • d’improcedibilità, quando il ricorso sia stato presentato fuori termine;
     
  • d’inammissibilità, quando sia stato effettuato il previo pagamento in misura ridotta.

La decisione di merito, ritenuta la fondatezza o meno dei motivi addotti nel ricorso, può essere:

  • di accoglimento, nel caso in cui d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, il verbale venga ritenuto infondato. In tal caso, l’autorità emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, cui consegue l’immediata cessazione degli effetti delle eventuali sanzioni accessorie;
     
  • di rigetto, a seguito dell’accertata fondatezza del verbale. In tal caso, l’autorità emette ordinanza-ingiunzione motivata di condanna a una sanzione, per l’ammontare di una somma non inferiore al doppio di quella irrogata in fase di accertamento (minimo edittale previsto) più le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica. Tale provvedimento, cumula in sé tanto le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale, quanto quelle dell’intimazione al pagamento.

Vantaggi e svantaggi del ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto presenta il vantaggio di non essere assoggettato al pagamento del contributo unificato ma, come visto, in caso di rigetto l’ordinanza condanna a una sanzione pari al doppio di quella irrogata in fase di accertamento.

Ricorso avverso la decisione del Prefetto

Avverso l’ordinanza di rigetto, l’ingiunto può presentare opposizione all’Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace).

MODELLO DI RICORSO AL PREFETTO EDITABILE 

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