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Cosa significa cittadinanza per naturalizzazione in Italia

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La cittadinanza per naturalizzazione può essere acquistata dallo straniero al verificarsi di determinati presupposti quali, ad esempio, la residenza in Italia per un determinato periodo di tempo. 
In questa guida sono esaminati, in modo chiaro ed esaustivo, gli aspetti più rilevanti della disciplina come i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza, il procedimento di richiesta, la documentazione necessaria da produrre, i costi e tempi per completare la procedura. 

Sommario

1. Definizione

2. Disciplina

3. I requisiti necessari ad ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione

4. Il procedimento di richiesta della cittadinanza per naturalizzazione

5. Come si presenta l’istanza per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione?

6. I costi per presentare l’istanza

7. Come verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta?

8. I tempi necessari ad ottenere la cittadinanza per naturalizzazione

9. Cosa fare in caso di ritardo nell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza?

10. Gli altri modi per ottenere la cittadinanza (brevi cenni)

1. Definizione

La naturalizzazione è una modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte della persona straniera che ne fa richiesta e che è in possesso di determinati requisiti previsti per legge.

2. Disciplina

Il quadro normativo di riferimento in materia di cittadinanza per naturalizzazione è il seguente:

  • Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), così come modificata dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 (c.d. “Decreto Sicurezza”), convertito a sua volta con Legge n. 132 del 1° dicembre 2018
  • D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza);
  • D.P.R. n. 362 18 aprile 1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).

2.1 Le modifiche introdotte dal “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018)

Il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con legge n. 132/2018, ha apportato significative modifiche al testo della Legge n. 91/92, intervenendo su tempi e costi della richiesta di cittadinanza per naturalizzazione ed introducendo l’ulteriore requisito della conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente.

Ciascuno di questi aspetti sarà trattato più diffusamente nei paragrafi seguenti.

3. I requisiti necessari ad ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione

3.1 La residenza legale sul territorio italiano

Fino all’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza” la residenza sul territorio italiano per un determinato periodo di tempo era il solo requisito espressamente richiesto ai fini dell’ammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione (art. 9 L. 91/92).

La preponderanza di questo requisito rispetto agli altri è confermata dal fatto che spesso si parla di “cittadinanza per residenza” proprio per riferirsi all’ipotesi di cittadinanza per naturalizzazione.

Pur variando il periodo richiesto, l’art. 9 della L. 91/92 parla sempre di “residenza legale” sul territorio dello Stato.

A norma dell’art. 1, secondo comma del regolamento attuativo alla legge n. 91/92 (D.P.R. n. 572/93) per residenza legale deve intendersi l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, a seguito di ingresso e permanenza in Italia con regolare permesso di soggiorno.

La residenza legale non va confusa con il soggiorno regolare dello straniero sul territorio italiano.

La titolarità di un permesso di soggiorno è infatti presupposto fondamentale per ottenere la residenza in un Comune dello Stato ma la durata del permesso non rileva ai fini del periodo di residenza richiesto per presentare domanda di cittadinanza per naturalizzazione.

Malgrado la legge non lo menzioni espressamente, la residenza, oltre che legale dev’essere anche ininterrotta.

Ciò significa che nel periodo di residenza necessario ai fini della domanda di cittadinanza non devono esserci state interruzioni, dovute ad esempio a periodi di residenza all’estero o di irreperibilità sul territorio italiano.

3.1.1 Il periodo di residenza

Il numero di anni di residenza legale e ininterrotta sul territorio dello Stato varia a seconda che il richiedente sia o meno cittadino di uno Sato membro dell’Unione Europea.

L’art. 9, primo comma della L. 91/92 richiede infatti una permanenza sul territorio della Repubblica:

  • di almeno dieci anni per gli stranieri che non siano cittadini di uno Stato UE;
  • di almeno quattro anni per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.

La norma disciplina poi alcuni casi specifici, in cui il periodo di residenza legale necessario è di:

  • almeno tre anni,  per lo straniero che è nato nel territorio della Repubblica o il cui padre, la madre o i nonni, sono stati cittadini italiani per nascita (art. 9, primo comma, lettera a), L. 91/92);
  • almeno cinque anni successivi all’adozione, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art. 9, primo comma, lettera b), L. 91/92);
  • almeno cinque anni per l’apolide, con decorrenza dal riconoscimento del relativo status (art. 9, primo comma, lettera e), L. 91/92).

La previsione vale anche per lo straniero riconosciuto rifugiato, in forza dell’equiparazione tra questi e l’apolide prevista all’art. 16 della L. 91/92.

3.2 La conoscenza della lingua italiana

Una delle principali innovazioni apportate dal D.L. n. 113/2018 è stata l’introduzione di un nuovo art. 9.1 all’interno della L. 91/92.

La nuova disposizione prevede un ulteriore, espresso requisito per il rilascio della cittadinanza italiana per (matrimonio e per) naturalizzazione, ossia il possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

3.2.1 Il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue)

E’ un sistema descrittivo con valenza internazionale, messo a punto dal Consiglio d’Europa per consentire una valutazione uniforme delle capacità linguistiche individuali.

Si articola in sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), di cui il B1 attesta capacità medio – basse di comprensione, conversazione e scrittura su argomenti noti o di interesse.

3.2.2 Come attestare la conoscenza della lingua italiana

Per dimostrare la conoscenza della lingua italiana al livello richiesto, all’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà, alternativamente:

  • attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) o dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR). Se il titolo di studio o la certificazione sono rilasciati da un ente pubblico il richiedente dovrà autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell’atto; se invece il titolo è stato rilasciato da un istituto paritario o da un ente privato dovrà produrlo in copia autenticata;
  • produrre apposita certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal MAECI o dal MIUR ed abilitati a rilasciare certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità).

Ad oggi tali enti sono soltanto quattro:

  • la Società Dante Alighieri
  • l’Università per Stranieri di Perugia
  • l’Università per Stranieri di Siena
  • l’Università degli Studi Roma Tre.

All’estero è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica CLIQ presso diversi enti, elencati nel sito del MAECI.

3.2.3 Esoneri

L’art. 9.1. della L. 91/92 esclude dall’onere di attestazione i richiedenti:

  • che  hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 (Testo Unico in materia di immigrazione
  • che sono titolari di permesso di soggiorno UE per  soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.

Si tratta infatti di ipotesi in cui la legge presuppone già valutazioni di conoscenza della lingua italiana, pertanto sarà sufficiente fornire, all’atto di presentazione dell’istanza, gli estremi della sottoscrizione dell’accordo o del permesso di soggiorno in corso di validità.

3.3 Il reddito

Malgrado non sia espressamente previsto per legge, il richiedente la cittadinanza italiana per naturalizzazione deve dimostrare di avere un reddito adeguato a sostentare sé stesso ed il proprio nucleo familiare, ove presente.

Ciò in considerazione del fatto che con l’acquisto della cittadinanza lo straniero diventa titolare di diritti ma anche destinatario degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico italiano, incluso quello di solidarietà economica e di partecipazione alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.).

I parametri reddituali per valutare la capacità contributiva del richiedente sono quelli dettati dall’art. 3 del D.L. n. 382/1989 (convertito in L. 8/1990) a fini di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia.

In base a tali parametri il reddito non dev’essere inferiore a:

  • €. 8.263,31 se il richiedente non ha altre persone a carico;
  • € 11.362,05 se il richiedente ha il coniuge a carico, maggiorato di ulteriori €. 516,00 per ogni ulteriore persona a carico (ad es. figli).

I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF per i quali sono stati assolti in Italia i relativi obblighi fiscali.

A tal fine si fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle Entrate, salvo i casi di esenzione dalla presentazione previste per legge.

Qualora intercorra un notevole lasso di tempo tra la presentazione dell’istanza e la conclusione del procedimento il richiedente potrà attualizzare i redditi dichiarati, indicando eventuali miglioramenti successivi della propria posizione reddituale.

3.3.1 I redditi dei familiari

La valutazione reddituale può tener conto anche dei redditi dei familiari presenti nello stato di famiglia del richiedente, seppur limitatamente a quelli indicati all’art. 433 del codice civile, ovvero:

  • il coniuge o (ai sensi della legge n. 76/2016) la parte unita civilmente o il convivente di fatto qualora vi sia un contratto scritto di convivenza;
  • i figli, anche adottivi e, in difetto, i discendenti prossimi;
  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, nonché gli adottanti;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle, germani o unilaterali.

3.4 Assenza di condanne penali e pericolosità sociale

L’assenza di precedenti penali e di pericolosità sociale non è espressamente annoverata tra i requisiti di ammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione.

L’art. 6 della legge n. 91/92 la contempla infatti rispetto alle sole domande di cittadinanza per matrimonio, tuttavia la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la previsione sia applicabile anche in materia di cittadinanza per naturalizzazione.

La domanda di concessione della cittadinanza può essere quindi preclusa in caso di:

  •  condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I (delitti contro la personalità dello Stato), capi I, II e III, del codice penale (delitti contro la personalità internazionale dello Stato, delitti contro la personalità interna dello Stato, delitti contro i diritti politici dei cittadini);
  •  condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ovvero per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
  •  sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della  Repubblica.

L’art. 6 della L. 91/92 prevede inoltre che l’intervenuta riabilitazione, comportando l’estinzione degli effetti penali della condanna e di eventuali pene accessorie, fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. Il procedimento di richiesta della cittadinanza per naturalizzazione

4.1 I soggetti coinvolti:

4.1.1 chi può richiederla?

Possono farne richiesta gli stranieri in possesso dei requisiti indicati nei paragrafi precedenti e di seguito brevemente riepilogati:

  • residenza legale e ininterrotta in Italia per un certo numero di anni;
  • adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), salvo gli esoneri previsti per legge;
  • reddito non inferiore alle soglie previste per legge;
  • assenza di condanne penali e di pericolosità sociale.

4.1.2 chi la rilascia?

A norma dell’art. 9, primo comma della L. 91/92 la cittadinanza italiana per naturalizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.

Il successivo art. 10 della norma chiarisce che il decreto di concessione della cittadinanza non ha  effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato entro il termine di sei mesi dalla notifica del decreto stesso.

5. Come si presenta l’istanza per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione?

A partire dal 18 maggio 2015  le domande di cittadinanza per naturalizzazione possono essere presentate soltanto in via telematica.

A tal fine il richiedente dovrà registrarsi sul portale informatico dedicato alla procedura all’indirizzo internet del Servizio di inoltro telematico (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2), presente  sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda) e compilare il modello telematico di domanda.

Una volta compilata, la domanda viene trasmessa telematicamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero) competenti, che provvederanno alla successiva convocazione del richiedente.

5.1 I documenti necessari

I documenti che il richiedente deve allegare al modello telematico di domanda, nei prescritti campi informatici, sono i seguenti:

  • documento di riconoscimento (passaporto/permesso di soggiorno e carta di identità);
  • certificato di nascita (non è richiesto per i nati in Italia) e certificato penale del Paese di origine (e di ciascuno degli eventuali Paesi terzi di residenza del richiedente), legalizzati/apostillati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali) e muniti di traduzione in lingua italiana legalizzata;
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (con le esclusioni già menzionate);
  • ricevuta di pagamento del contributo di €. 250,00;
  • una marca da bollo da €. 16,00 (i cui estremi – identificativo e data di pagamento – vanno inseriti nel modulo di domanda).

5.2 Avvertenze e casi particolari

Le generalità riportate nei vari documenti devono essere le stesse in tutti gli atti.

Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, salvo che la certificazione estera di nascita non indichi anche il cognome da nubili, occorre anche il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.

Eventuali discordanze presenti nella documentazione potranno comunque essere sanate mediante attestazione consolare, un atto con cui l’Autorità Diplomatico-Consolare in Italia dello Stato di appartenenza certifica che le diverse generalità presenti nei documenti si riferiscono alla stessa persona, o allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

L’attestazione consolare, prima di essere eventualmente allegata in via telematica, dovrà essere legalizzata in Prefettura.

I rifugiati (ai sensi della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951) e gli apolidi (ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954), in mancanza del certificato di nascita e del certificato penale potranno produrre, rispettivamente:

  • un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui attestano, sotto la propria responsabilità, di non aver  riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

6. I costi per presentare l’istanza

La L. 94/2009 ha previsto che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo (art. 1, comma 12 della norma), originariamente pari a 200,00 euro.

Tra le novità conseguenti all’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 113/2018, convertito con Legge n. 132/2018) vi è l’innalzamento dell’importo del contributo che attualmente ammonta a 250,00 euro.

Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data in cui è entrato in vigore il decreto.

L’art. 9 bis, terzo comma, della L. 91/1992 chiarisce che il gettito derivante dal contributo è destinato:

  •  per metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e all’assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione Europea;
  • per l’altra metà alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

7. Come verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta?

Una volta presentata la domanda di cittadinanza è possibile consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica accedendo all’area riservata dedicata al servizio, presente sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2), con le stesse credenziali ricevute all’atto di compilazione della domanda.

Ai fini della consultazione è necessario il codice informatico K10 comunicato al richiedente all’atto di avvio del procedimento.

Lo stesso sito del Ministero dell’Interno chiarisce che gli interessati possono anche corrispondere con la Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it, avendo cura di specificare nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (codice K10).

8. I tempi necessari ad ottenere la cittadinanza per naturalizzazione

Il più volte richiamato “Decreto Sicurezza” (D.L. 113/2018, convertito con L. 132/2018) è intervenuto anche sui tempi di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione.

L’art. 9 ter della L. 91/92, nella formulazione modificata dal predetto decreto, prevede infatti un termine di quarantotto mesi (quattro anni) per la conclusione dei procedimenti, a fronte degli originari ventiquattro.

Il nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della domanda, si applica anche ai procedimenti non ancora definiti con provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza (5 ottobre 2018).

Il termine è perentorio solo per le domande di cittadinanza per matrimonio e non per quelle di naturalizzazione, che potrebbero essere accolte anche ben oltre i quarantotto mesi previsti.

Quando l’Autorità procedente ha motivata necessità di acquisire informazioni o documentazione integrativa di cui non sia già in possesso, non reperibile presso altre Amministrazioni, il termine può essere inoltre sospeso.

9. Cosa fare in caso di ritardo nell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza?

Spesso accade che malgrado sia decorso il termine di quarantotto mesi previsto per legge il richiedente stia ancora attendendo il decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

In tal caso è possibile attivarsi:

  • inviando una lettera di sollecito e messa in mora al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze (a mezzo raccomandata A/R o pec: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it), indicando le proprie generalità, il codice K10 identificativo della pratica, e allegando la copia di un documento di riconoscimento;
  • chiedere l’intervento sostitutivo del soggetto responsabile (individuato dalla stessa amministrazione interessata) affinchè concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. (art. 2 commi 9 bis e ter della L. 241/1990, così come modificata dalla L. 35/2012). Titolare dei poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia del Ministero dell’Interno è il Capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione (Iga, pec: iga@pec.interno.it.
  • proporre ricorso al TAR contro il silenzio dell’amministrazione, ma a condizione che non sia trascorso più di un anno dallo scadere del termine previsto per la conclusione del procedimento.

10. Gli altri modi per ottenere la cittadinanza (brevi cenni)

10.1 Per filiazione (artt. 1, 2 e 3 L. 91/92)

La L. 91/92 prevede che sia cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani.

Acquista la cittadinanza italiana anche il minore di età adottato da cittadino italiano o nei cui confronti siano pronunciati il riconoscimento di paternità o maternità o la dichiarazione giudiziale di filiazione.

10.2 Per nascita sul territorio italiano (art. 1 L. 91/92)

A norma dell’art. 1 L. 91/92  è cittadino italiano:

  • chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato a cui appartengono;
  •  il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non viene provato il possesso di altra cittadinanza.

10.3 Per beneficio di legge (art. 4 L. 91/92)

In certi casi la cittadinanza italiana può essere concessa come “beneficio di legge” a chi dichiari di  volerla acquistare e sia in possesso di determinati requisiti.

A norma dell’art. 4 L. 91/92 possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge:

  • lo straniero o l’apolide il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, se:   

a) presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di  voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la  cittadinanza italiana;

  • lo straniero nato in Italia da genitori stranieri che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari di voler acquistare la cittadinanza, con dichiarazione da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

Le dichiarazioni di volontà previste dall’art. 4 L. 91/92 vanno rese davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell’interessato.

Con riferimento all’ipotesi dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente fino alla maggiore età, l’art. 33 del D.L. n. 69/2003, convertito in L. 98/2013 prevede l’obbligo per l’Ufficiale di Stato Civile di comunicare all’interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno.

In assenza di comunicazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile il diritto potrà essere esercitato anche dopo tale data. 

Si specifica inoltre che eventuali inadempimenti relativi al requisito della residenza legale e riconducibili ai genitori del richiedente o alla Pubblica Amministrazione non posso essere imputati all’interessato, che potrà quindi produrre ogni altra documentazione idonea a confermare la sussistenza del requisito richiesto.

10.4 Per matrimonio (artt. 5, 6 e 7 L. 91/92)

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana se ricorrono congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

  • residenza legale da almeno due anni dopo il matrimonio nel  territorio della Repubblica, elevati a tre (dalla data del matrimonio) se il coniuge richiedente risiede all’estero. I termini di due o tre anni di residenza sono ridotti a metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • permanenza del vincolo matrimoniale fino al momento di adozione del decreto di concessione della cittadinanza (non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio né la separazione personale dei coniugi);
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I (delitti contro la personalità dello Stato), capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini);
  •  assenza di condanne per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ovvero per reati non politici ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
  •  insussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
  • adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), salvo gli esoneri previsti per legge.

10.5 Per meriti speciali  (art. 9, secondo comma, L. 91/92)

Quando lo straniero ha reso eminenti servizi all’Italia, oppure quando ricorre un interesse eccezionale dello Stato, la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

La concessione della cittadinanza per meriti speciali non richiede un atto di impulso dell’interessato.

Il procedimento prende avvio su proposta di enti, personalità pubbliche o associazioni che forniscano una valutazione diffusa circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

Quest’ultimo dovrà tuttavia consentire all’acquisto della cittadinanza e una volta concessa dovrà prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione previsto dall’art. 10 L. 91/92.

10.6 Per nascita da genitore naturalizzato italiano (art. 14 L. 91/92)

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diventano cittadini italiani purchè convivano con il genitore al momento della naturalizzazione.

Divenuti maggiorenni possono rinunciarvi, a condizione che siano in possesso di un’altra cittadinanza.

10.7 In base a leggi speciali (L. 379/2000; L. 124/2006)

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

Contempla il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei nati e residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, anche se emigrati all’estero (purchè prima di tale data) e ai loro discendenti.

Il riconoscimento era subordinato ad una dichiarazione che l’interessato avrebbe dovuto rendere entro il 20 dicembre 2010, dinanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o all’autorità consolare, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti: .

  • nascita e residenza, propria o dell’avo, nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale;
  • emigrazione all’estero, propria o dell’avo, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

L’esame delle dichiarazioni presentate entro tale termine è stato sottoposto al parere di una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, con conseguente rilascio di nullaosta al riconoscimento da parte del Ministero in caso di parere favorevole.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

La legge in oggetto prevede due ipotesi di concessione della cittadinanza, contemplate anche dagli artt. 17 bis e ter L. 91/92, in favore:

a)       dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana quando i territori sono stati ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e dei loro discendenti;

b)       dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana quando il territorio fu ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e dei loro discendenti.

L’art. 17 ter della legge prevede che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato dagli interessati mediante istanza da presentare all’Ufficiale dello stato civile del Comune italiano di residenza o all’autorità consolare se il richiedente risiede all’estero.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a)       atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b)      certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c)       certificato di attuale residenza;

d)      certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e)       certificazione da cui risulti che l’interessato era cittadino italiano alla data del 15.9.1947 (data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi) o alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo) oppure documentazione equipollente;

f)        attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, da cui risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g)       documentazione da cui risulti la lingua abituale dell’interessato ed ogni altro elemento utile a comprovare la conoscenza della lingua italiana.

I figli o i discendenti in linea retta dei soggetti suindicati che intendono avvalersi della previsione di legge dovranno allegare all’istanza i seguenti documenti:

  • certificato o documentazione da cui risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti richiamati ai precedenti punti d), e), f) e g);
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

Anche in tal caso sulle domande si esprime una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che rilascia un nullaosta in caso di parere favorevole.

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