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Scaduto il blocco dei protesti

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Il Covid-19, oltre all’emergenza sanitaria, ha provocato anche una crisi di liquidità le imprese, specie quelli più modeste dimensioni come le P.M.I. e le partite Iva. Particolarmente colpiti sono stati gli artigiani, i negozianti al dettaglio, i ristoratori e in generale tutti coloro che vivono principalmente di flussi di cassa e coloro che, per finanziarsi, emettono cambiali o assegni postdatati. Buona parte di questi titoli sono scaduti o scadranno prima che l’attuale situazione di crisi venga superata.

La conseguenza prevedibile era l’elevazione di un gran numero di protesti, con inevitabili ripercussioni sul mercato del credito ed in particolare su tutto ciò che riguarda il commercio, l’artigianato e la piccola impresa, settori per i quali si è paventato il pericolo per la stessa sopravvivenza. Iscritti alle varie centrali rischi, i soggetti protestati non potrebbero più ottenere i necessari finanziamenti nemmeno quando dovessero essere varati gli auspicati piani di accesso facilitato al credito attraverso le garanzie più o meno forti messe a disposizione dallo Stato. 

Le associazioni di categoria hanno quindi sollecitato l’emissione di un decreto volto al congelamento dei titoli di credito fino a quando, i debitori non siano nuovamente messi in condizione di assolvere ai propri obblighi.
In realtà, già il comma V dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, aveva disposto che per i soggetti di cui al comma IV (i “residenti (che), hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui” alla zona rossa al tempo istituita, fossero sospesi “i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva”.
Queste previsioni riproducevano pressoché testualmente quelle contenute in altra legislazione emergenziale in occasione dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (art. 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) e la regione dell’abruzzo Abruzzo (art. 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

La sospensione riguarda i protesti dei titoli di credito. I titoli di credito protestabili sono il pagherò o vaglia cambiario, la cambiale tratta, gli assegni bancari e circolari.

I successivi decreti non sono mai tornati specificamente sul tema della sospensione dei termini stragiudiziali e in particolare sulla sospensione di quelli di scadenza dei titoli di credito. Tuttavia, la scelta di richiamare sistematicamente in ogni provvedimento tutti quelli precedenti, sin dal D.L. 2.03.20 N. 9 hanno esteso implicitamente  l’ambito di applicazione dei successivi decreti, a tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, la mancanza di una proroga espressa del termine finale della sospensione, rimasto fissato al 31 marzo 2020 in quanto previsto nel provvedimento iniziale ha prospettato a molti debitori l’incubo del sopraggiungere della scadenza delle obbligazioni cartolari incombenti a loro carico. Si era posto altresì il problema ai notai e agli altri pubblici ufficiali tenuti a procedervi, che hanno l’obbligo di elevare i protesti, se richiesti dai creditori, ma dall’altro non possono compiere, a pena di loro responsabilità, atti illegittimi, capaci oltretutto di cagionare grave danno a chi venga ingiustamente protestato.

Il Consiglio nazionale del notariato con due prese di posizione del 17.03.2020, (“Sospensione dei protesti per emergenza coronavirus”), e del 31.03.2020, (“Effetti della sospensione dei protesti e legislazione emergenziale”) ha affrontato le tematiche della questione relativa all’ambito soggettivo di applicazione della sospensione disposta, (individuato originariamente sulla base territoriale del luogo di residenza) e la questione del momento della scadenza delle obbligazioni cartolari sospese, con specifica attenzione al problema di “come operi il periodo di sospensione dei termini di scadenza a giorno fisso, di cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, come previsto dalla normativa emergenziale. Ciò ai fini del conteggio dei termini per il protesto di cui all’art. 51, comma 3°, della legge cambiaria”.
Sotto il primo profilo, il Consiglio nazionale del notariato ha aderito alla tesi che la sospensione in esame, in corrispondenza con l’estensione della normativa emergenziale, operi oggi su tutto il territorio della nazionale rifacendosi alla ratio dell’intervento emergenziale, alla lettera della legge e ai principi costituzionali. Il Consiglio nazionale del notariato ha quindi concluso nel senso che, in virtù della “clausola di salvaguardia» contenuta nel D.L. 2.03.2020, n. 9 che stabilisce la possibilità di rimodulare le aree territoriali di riferimento per l’applicazione delle misure di contenimento adottate nelle aree della prima zona rossa, la sospensione della scadenza delle cambiali e ogni altro titolo di credito per i titoli emessi da soggetti residenti nei comuni della zona rossa tra il 22 febbraio ed il 31 marzo 2020 sarebbe da intendere estesa, per effetto dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rapidamente succedutisi in sequenza, all’intero territorio nazionale.

Circa la questione del mancato adeguamento della termine finale della sospensione il Consiglio nazionale del notariato, ritiene che, andrebbe distinto tra la data di scadenza dei titoli cambiari che si ricavi da un conteggio e quella indicata “a giorno fisso”.

Nel primo caso, “se i giorni di scadenza delle cambiali e vaglia cambiari ricadono nel periodo di sospensione”, il calcolo del termine di scadenza avrebbe portato ad uno slittamento in avanti di tanti giorni quanti sono quelli interessati dal periodo di sospensione mentre nel caso in cui il debitore si fosse impegnato ad onorare il titolo e a “pagare nel giorno indicato sul titolo, [questi] dovrà procedere al pagamento non appena cessata la causa (legale) che glielo impedisce, con la conseguenza che, dovendo essere eseguito il pagamento dopo il 31 marzo 2020 (ultimo giorno del periodo di sospensione)”, la data di scadenza sarebbe slittata al primo giorno utile dopo il termine della sospensione, cioè il 1 aprile 2020 senza l’aggiunta di giorni ulteriori. Ai titoli che abbiano data fissa di scadenza “posteriore al periodo di sospensione, per i quali non si applicherà alcuna sospensione dei termini”. Il Consiglio nazionale del notariato quindi, seguendo la terminologia adotta nell’art. 51 della legge cambiaria, ha distinto tra cambiali scadenti “a giorno fisso” e cambiali scadenti “a certo tempo data” o “a certo tempo vista” e cioè decorsi un determinato numero di giorni dalla data di emissione o da quella di accettazione.

Cerchiamo di capire le differenze tra le tre ipotesi:

La scadenza della cambiale può essere: 

  • a giorno fisso: ad esempio, il 5 maggio 2020; in questo caso il debitore non deve effettuare alcun conteggio per sapere in quale giorno adempiere l’obbligazione a suo carico;
  • a certo tempo data: la scadenza ha luogo decorsi un certo numero di giorni dalla data di emissione;
  • a certo tempo vista: la scadenza ha luogo decorsi un certo numero di giorni dalla data di accettazione.

Solo per i titoli scadenti a “certo tempo” i giorni assegnati dovrebbero essere mantenuti inalterati, operando il periodo di sospensione “come una parentesi, così che il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione, si arresterà per tutto il periodo di sospensione per poi riprendere al termine di questo”, mentre per i titoli “a giorno fisso” alla data indicata per la scadenza non potrebbe aggiungersi un numero di giorni corrispondente a quello investito dal periodo di sospensione.

Tale soluzione ha sollevato critiche ed è stata accusata di fare una distinzione arbitraria e di determinare inconvenienti pratici rilevantissimi. Si è eccepito che l’art. 10, comma V del D.L. 2.03.2020, n. 9, disponendo non avrebbe disposto una semplice proroga ma una sospensione parlando di titoli di credito senza la distinzione seguita dal Consiglio nazionale del notariato.

Tale interpretazione contrasterebbe poi con il criterio enunciato dall’art. 12 delle Preleggi, dalla intenzione del legislatore che era evidentemente quello di congelare l’attività durante il periodo di sospensione per le note esigenze sanitarie.

Sarebbe stato probabilmente opportuno un nuovo intervento del Governo, non solo per chiarire con interpretazione autentica il modus operandi della sospensione ma anche per prolungare la stessa quanto meno sino al 15 aprile se non addirittura sino al 30 giugno. E’ infatti sotto gli occhi di tutti che i tempi della crisi sanitaria si allungano e di volta in volta la data di “uscita” dalla fase di picco si sposta sempre più avanti nel tempo. E’ quindi considerazione di buon senso riflettere che le difficoltà delle categorie beneficiate dalla sospensione al 30 marzo non saranno mutate al 30 di aprile.

Si è dunque sostenuto che il fatto che il parere di cui si discute sia stato espresso dal loro organo rappresentativo indurrà la maggior parte dei notai non rifiutare il protesto, se materialmente in grado di levarlo. Ciò eviterà ai notai la responsabilità disciplinare, ma si è affermato che non impedirà ai debitori di fare valere l’eventuale illegittimità del protesto e di chiederne la cancellazione, nonchè di domandare di essere espunti dalle centrali rischi in cui siano stati eventualmente iscritti e di chiedere, a chi abbia levato il protesto, il risarcimento del danno subito.

In questo senso si è proposto di interpretare l’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha effetto sostanzialmente retroattivo al 23 febbraio 2020, come una abrogazione e sostanziale sostituzione dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con una previsione, alquanto più flessibile, di generalizzata sospensione dei termini, tra cui quella per l’adempimento delle obbligazioni cartolari.

L’articolo in oggetto, infatti, ha disposto l’inserimento nell’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 di un comma VI-bis, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Per quanto concerne le cambiali e li altri titoli di credito i protesti dovevano essere levati nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge e nello specifico:

  • per le cambiali con scadenza a giorno fisso, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 22 febbraio ed il 31 marzo 2020, il termine stesso rimane sospeso per lo stesso periodo: il debitore non può pagare nel giorno indicato sul titolo, ma deve farlo non appena cessata la causa legale che glielo impedisce. Il pagamento dovrà quindi avvenire il 1° aprile 2020, ossia il primo giorno utile dopo la scadenza del periodo di sospensione; 
  • per le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista, invece, poiché al debitore sono stati concessi un certo numero di giorni per eseguire il pagamento, questi dovranno essere mantenuti invariati anche al termine del periodo di sospensione, che opera come una parentesi. Il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione si arresta durante la sospensione stessa e ricomincia a decorrere dal 1° aprile 2020

Scaduti questi termini, tenuto conto del periodo di sospensione, potrà essere levato il protesto entro il secondo giorno feriale seguente al giorno in cui il titolo di credito è pagabile, secondo le consuete regole.

La sospensione riguarda anche gli assegni bancari e circolari, che non hanno un termine di scadenza, ma solo di presentazione. In particolare, l’art. 32 Legge Assegni sancisce che l’assegno emesso nel medesimo Comune del luogo del pagamento (così detto assegno su piazza) deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni, mentre l’assegno emesso in un Comune diverso (così detto assegno fuori piazza) deve essere presentato al pagamento entro quindici giorni. Il termine che viene sospeso è quindi quello di presentazione all’incasso.

Decorsi tali termini il comma VI-bis del D.L. 23 febbraio 2020 consente tuttavia al debitore di adempiere di chiedere che sia valutata la sua situazione in relazione agli impedimenti eventualmente suscitati dall’emergenza coronavirus. Una tale valutazione non potrà essere operata che in sede di eventuale contestazione della legittimità del protesto che sia stato levato, non potendo ovviamente essere operata dal notaio o dagli altri pubblici ufficiali, ove richiesti di procedere in relazione ad un titolo per il quale sia maturata la relativa scadenza temporale. Il debitore dovrà pertanto impugnare il protesto.

L’unico caso in cui i notai potranno rifiutarsi di levare il protesto, senza incorrere in responsabilità, sarà quando la necessità di rispettare i provvedimenti dettati dall’autorità per il contenimento dell’epidemia impedisca materialmente di eseguire, anche “a distanza”, le operazioni necessarie. Parallelamente il creditore, sempre in base a tale norma, non potrà incorrere in decadenze quando non sia stato possibile ottenere la levata del protesto per le ragioni in precedenza dette.

Si tratta di un rimedio comunque modesto e inadeguato a far fronte alle problematiche delle P.M.I. e delle partite Iva che rischiano di essere massacrate dalla levata dei protesti visto che perm,ane inalterata la situazione di crisi di liquidità.

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