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Dal 18 agosto partono i licenziamenti: ecco in quali casi

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Martedì scorso è arrivato lo stop totale ai licenziamenti. Secondo quanto previsto dal decreto Agosto, infatti, dal 18 agosto è ripresa, seppur molto parzialmente, la possibilità da parte del datore di lavoro di sollevare dall’incarico un proprio dipendente in alcuni casi specifici. Si tratta ovviamente sempre di licenziamenti bloccati per giustificato motivo oggettivo, quindi motivazioni economiche come è stato previsto dal decreto Rilancio per cinque mesi fino al 17 di agosto rinnovando quanto stabilito in precedenza dal decreto Cura Italia

Il blocco dei licenziamenti era stato istituito dal governo lo scorso 17 marzo, in pieno lockdown, e non permetteva in alcun modo la risoluzione di un contratto. Se nella prima bozza del decreto Agosto il blocco dei licenziamenti era esteso a tutti indistintamente fino a fine anno, nella seconda bozza era prevista una distinzione con il blocco dei licenziamenti in due diverse fasce temporali tenendo conto della fine dello stato di emergenza in Italia fissato al 15 ottobre 2020. Pertanto per i due mesi successivi alcune aziende sarebbero state escluse dal blocco dei licenziamenti.

Con il decreto definitivo il blocco dei licenziamenti andrà invece di pari passo alla cassa integrazione anche per le ulteriori nuove 18 settimane a decorrere dal 13 luglio il cui utilizzo è diviso in due tranche (9 + 9 settimane). Il periodo di collocazione di queste ulteriori 18 settimane deve essere obbligatoriamente compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Saranno disposte le necessarie verifiche in merito al rispetto delle condizioni che abilitano il mancato pagamento del contributo addizionale per accesso agli ammortizzatori sociali attraverso uno scambio di informazioni e dati tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate. Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, saranno imputati alle prime 9 settimane previsti dal decreto Agosto e, pertanto, in riduzione delle 18 totali.

Il blocco dei licenziamenti copre infatti tutto il periodo di estensione della cassa integrazione. Infatti secondo l’intesa raggiunta, e il testo del decreto approvato, non è prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti se non la fine della fruizione della cassa integrazione da parte dell’azienda. La proroga del blocco dei licenziamenti arriverà dunque fino a fine anno dal momento che la proroga della cassa integrazione arriva fino al 31 dicembre come anche l’esonero dei contributi.

Tuttavia lo stop ai licenziamenti per le imprese che hanno utilizzato una o due settimane di cassa integrazione a maggio o giugno potrebbe finire già all’inizio di settembre, dopo aver fruito del periodo di esenzione contributiva. È l’effetto del meccanismo delineato dal decreto legge Agosto, il 104/2020, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto. Le imprese che hanno attivato, negli scorsi mesi, la cassa Covid non sono infatti obbligate a fruire delle ulteriori 18 settimane, ma potrebbero optare per l’esenzione contributiva, per un periodo doppio rispetto alla cassa precedentemente fruita, fino a un massimo di quattro mesi. Chi ha consumato poca cassa può ora utilizzare prima la carta della riorganizzazione aziendale anche attraverso licenziamenti economici, individuali o collettivi.

Lo stop al blocco generalizzato dei licenziamenti porta ora all’avvio di una “disciplina mobile”. Adesso, dunque, diventa fondamentale comprendere le eccezioni previste dal decreto e chi ci può rientrare.

L’art. 14 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (“Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”) deroga alla rigida e contestata disciplina del blocco generalizzato dei licenziamenti. Il comma 3 dell’articolo 14 recita :“3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si 7 agosto 2020 ore 17.10 12 configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso”

Vengono così definite le 3 circostanze oggettive in presenza delle quali sarà possibile per il datore di lavoro recedere dal contratto:

  1. cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  2. incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASPI;
  3. licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In queste 3 situazioni non si applica più il divieto di licenziamento e quindi, il datore di lavoro può recedere dal contratto con il proprio dipendente.

Se andiamo più nel dettaglio si può aggiungere che, nella prima ipotesi, viene prefigurata la liquidazione dell’intera società. Cioè l’azienda in questione deve chiudere i battenti e non ha la possibilità di proseguire nessuna delle proprie attività.

Nella seconda ipotesi, l’accordo aziendale potrà essere concordato con ogni lavoratore, per cessare il rapporto subordinato, senza il quale invece non è possibile procedere. Quest’ultimo potrà godere della Naspi e di un “incentivo all’esodo” pagato dall’azienda stessa.

Nel terzo, infine, i licenziamenti sono possibili in caso di fallimento e chiusura definitiva della società, mentre non sono consentiti (unica deroga) in situazione di esercizio provvisorio, a meno che non riguardi un solo un ramo aziendale. In tale ipotesi si potranno, però, licenziare i dipendenti al di fuori di esso.

Il divieto di licenziamento continua invece ad applicarsi ai datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente della cassa integrazione Covid-19, comprese le ulteriori mensilità previste dal decreto agosto o, in alternativa, del nuovo bonus contributivo fino a 4 mesi previsto per le aziende che rinunciano alla CIG in favore del ritorno a lavoro dei dipendenti.

Il divieto di licenziamento continua ad applicarsi alle imprese che non hanno fruito dell’intero periodo di cassa integrazione. Al comma 1, a conferma di quanto appena detto, si stabilisce quanto segue: “1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti d’integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.”

La proroga del blocco dei licenziamenti si lega quindi al periodo di fruizione della cassa integrazione o del bonus contributivo. Il divieto di licenziare viene meno al termine delle due misure di sostegno, introdotte proprio per sopperire alle ricadute occupazionali causate dalla pandemia da Covid-19. Per tutto il periodo quindi in cui si fruisce della cassa integrazione o anche dell’esonero del versamento dei contributi stabiliti dal decreto Agosto stesso i licenziamenti sono bloccati e non si può procedere in tal senso.

Il blocco dei licenziamenti quindi dovrebbe estendersi per tutte le 18 settimane di cassa integrazione ulteriori del decreto Agosto, che potranno essere richieste con decorrenza dal 13 luglio 2020.

Il decreto Rilancio convertito nella legge n.77/2020 stabilisce che i licenziamenti siano bloccati fino al 17 agosto 2020; la proroga dal 13 luglio quindi non lascia alcun buco in cui le aziende possano invece procedere alla risoluzione di uno o più contratti per motivazioni economiche.

Restano inoltre sospese le procedure di licenziamento pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatta eccezione dei casi in cui il personale interessato impiegato in appalti sia riassunto dopo il subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo o clausola del contratto d’appalto.

Resta inoltre preclusa la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto agosto conferma inoltre la possibilità, per i datori di lavoro di rinunciare alle procedure di licenziamento già avviate, facendo contestualmente richiesta di cassa integrazione. In tal caso, il rapporto di lavoro sarà ripristinato senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Secondo alcune interpretazioni, agli scenari illustrati chiaramente nel decreto è possibile aggiungerne altre 3:

  1. Licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione
  2. Licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo
  3. Licenziamento in seguito ad un cambiamento organico aziendale che prevede la chiusura di una branca che coinvolge fino a un massimo di 4 dipendenti e per i quali non è possibile modificare l’orario lavorativo o procedere alla sospensione

Come detto, questi ultimi 3 casi citati sono frutto delle interpretazioni di esperti del settore e, al contrario degli altri, non sono contenuti in maniera oggettiva nel decreto.

L’ispettorato nazionale sta effettuando delle verifiche sulla mancata applicazione del divieto di licenziamento previsto dall’articolo 46 del D.L. n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, inviando i propri ispettori territoriali a verificare le motivazioni che hanno determinato quei licenziamenti ed intervenire nella ricostituzione dei rapporti di lavoro laddove cessati contro legem.

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