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Abitazione stabile in luogo diverso dalla residenza dichiarata

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Si parla quotidianamente di residenza, dimora e domicilio, ma in molti casi i tre termini vengono usati (a volte anche dai mezzi d’informazione) in modo tra loro fungibile. Si tratta invece di concetti giuridici diversi che possono convergere sullo stesso posto ma ben possono coincidere. Sul piano strettamente terminologico si è soliti affermare che una persona fissa la sua residenza e la sua dimora ed elegge un domicilio.
Residenza e dimora condividono la dimensione “abitativa” della persona: la residenza è il luogo nella quale la persona abita stabilmente. Si distingue dalla dimora che è il luogo nel quale la persona si trova in via del tutto occasionale (ad esempio la casa vacanze o un appartamento in affitto per un anno per un trasferimento lavorativo). All’articolo 43 il codice civile specifica infatti che per residenza si deve intendere “il luogo nel quale la persona ha la dimora abituale”. Non offre di contro una definizione di dimora che tuttavia si può cogliere abitualmente in negativo come luogo ove la persona si trova temporaneamente. Va detto che il concetto di temporaneità può anche avere una durata non particolarmente limitata. E’ il caso, ad esempio, dello studente universitario va a stare fuori sede nella città dell’ateneo o del lavoratore che, per motivi di trasferta, è costretto a spostarsi in un altro luogo. Deve in ogni caso trattarsi di situazione provvisoria.

il domicilio è invece un concetto maggiormente legato all’attività dell’individuo il luogo nel quale la persona ha il centro dei suoi interessi (ad esempio l’ufficio, l’azienda, ecc.). A norma del comma 1 dell’articolo 43 c.c., “il domicilio di una persona è nel luogo nel quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza”.

Residenza e domicilio possono coincidere più facilmente mentre la dimora (in quanto situazione di fatto) è maggiormente suscettibile di cambiamenti e pertanto staticamente quella che più facilmente può divergere.

E’ da rilevare che mentre non vi può essere che una residenza o una dimora (a seconda di dove si trovi fisicamente la persona) vi possono essere più domicili. E’ infatti possibile che una persona elegga un domicilio speciale per una tipologia specifica di atti che lo riguardano. Il caso più conosciuto è quello dell’elezione di domicilio presso il proprio legale in caso si sia parte di un procedimento giudiziale. Allo stesso modo si può eleggere domicilio per le comunicazioni con il condominio e per qualunque altro genere di affare. A norma dell’articolo 47 del codice civile, si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, e l’elezione si deve fare espressamente per iscritto.

Un’ulteriore diversificazione è tra situazioni di diritto e situazioni di fatto. Residenza e domicilio sono situazioni di diritto. Ciò produce un effetto anche dal lato burocratico. Mentre per fissare la dimora, che è una situazione di fatto, è sufficiente una condotta idonea, per fissare una residenza o per eleggere un domicilio si devono compiere delle dichiarazioni produttive di effetti giuridici. L’elezione del domicilio, di solito, ha validità sino alla conclusione dell’affare o sino a diversa comunicazione nei casi di rapporti a tempo indeterminato, con l’obbligo di comunicazione della variazione. Non esiste un’anagrafe del domicilio come invece per la residenza, salvo per il cosiddetto domicilio fiscale, valevole per l’Agenzia delle Entrate (il luogo dichiarato al fisco ove si vuol ricevere le notifiche e che è sede della propria attività lavorativa).

Per fissare la residenza in un determinato Comune si deve accedere presso l’ufficio anagrafe e compilare la relativa dichiarazione. Gli addetti dovranno verificare se la persona è residente in quel luogo. Se un tempo per poter porre la residenza in un determinato Comune era necessario prima un controllo delle autorità che, presentandosi “a sorpresa” presso la nuova abitazione, verificavano se il richiedente viveva effettivamente là, oggi le cose vanno diversamente: il Comune automaticamente dispone il mutamento di residenza e, nei successivi 45 giorni, può disporre i controlli per verificare l’effettiva corrispondenza con quanto dichiarato. Concretamente gli accertamenti vengono effettuati dalla polizia municipale. Se non risultano elementi che provino che la persona risieda effettivamente dove ha dichiarato di abitare, l’ufficiale di anagrafe emette un provvedimento di diniego di residenza che viene comunicato all’interessato al suo vecchio indirizzo. Egli ha 10 giorni di tempo per presentare dichiarazioni scritte volte a contrastare questa decisione al fine di evitare l’annullamento della residenza (e l’eventuale ripristino della precedente situazione anagrafiche) e può fare ricorso al Prefetto.
Le conseguenze cambiano in base al tipo di comunicazione resa:

  1. se si tratta di prima iscrizione anagrafica vi sarà la semplice cancellazione che avrà effetto retroattivo;
  2. se la falsa dichiarazione riguarda una iscrizione che proviene da un Comune estero occorre cancellare il cittadino dall’AIRE (Anagrafe Degli Italiani Residenti all’Estero) e darne immediata comunicazione al Comune di provenienza;
  3. se la falsa dichiarazione riguarda un cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato presso l’abitazione precedente.

In ogni caso, nulla impedisce a chi ha già ottenuto un rifiuto di presentare una nuova richiesta.
 

Fissata la residenza, agli effetti di legge se ne fa derivare che nello stesso ambito sia anche stabilita la dimora. Se si cambia dimora si dovrebbe trasferire anche la residenza. Può tuttavia accadere che la residenza dichiarata non coincida con la residenza effettiva ma dovrebbe trattarsi di piccoli periodi o di soluzioni temporanee. Si distingue in questo caso la residenza legale dalla residenza di fatto. Trattasi di distinzione che ha importanti conseguenze. Ai fini legali, ad esempio nell’invio di comunicazioni (raccomandate, atti giudiziari, e altro) la spedizione presso la residenza legale produce sempre effetti giuridici, mentre il recapito presso la residenza di fatto produce effetto se il destinatario riceve personalmente la comunicazione ad esso indirizzata. Parallelamente in dottrina si è talvolta voluto distinguere tra dimora occasionale e transitoria (ad esempio un albergo, una casa vacanze) e dimora abituale (ad esempio l’abitazione di proprietà, quella presa in affitto, ecc.). Si è rilevato che si tratta di concetti abbastanza inutili dal momento che per definizione la dimora si presume temporanea e laddove fosse abituale coinciderebbe con la residenza. In realtà l’individuazione del concetto di dimora abituale può avere una valenza nel descrivere la situazione di fatto sottostante alla situazione giuridica della residenza, situazioni che possono in realtà non coincidere quando si abiti stabilmente in un luogo diverso da quello dichiarato all’’ufficio anagrafe. E’ infatti abbastanza diffusa la cattiva abitudine di dichiarare residenze fittizie. Ciò avviene per varie ragioni un po’ per questioni di carattere fiscale (ad esempio una coppia di coniugi proprietari di due appartamenti che separano le residenze per godere delle agevolazioni “prima casa” su entrambi gli immobili), un po’ perché non si vuol rendere noto il luogo in cui abitualmente si vive (magari per eludere le visite dell’ufficiale giudiziario qualora si tema un pignoramento). La stessa Cassazione ha dovuto prendere atto di tale mal costume ed infatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che il certificato di residenza non è una prova certa, ma una semplice presunzione che può essere sempre contrastata con qualsiasi prova contraria.

Ma che succede se, a seguito di un controllo, la polizia municipale dovesse rilevare la fittizietà del luogo che si è indicato come residenza? In altri termini è legale abitare in un posto diverso dalla residenza?

Da quanto finora detto si comprende agilmente che abitare in un posto diverso dalla residenza non è legale. Lo è solo se tale situazione è provvisoria e momentanea. La residenza è, infatti, il luogo di abituale dimora: in altri termini il luogo ove si vive più di frequente deve essere necessariamente la residenza e non un altro posto. Certo, questo non toglie che la persona possa spendere gran parte della giornata al di fuori della residenza (ad esempio nel luogo di lavoro quale l’ufficio, lo studio, il negozio, ecc.) ma la residenza rimane il posto ove questi si reca per dormire, dove sta quando non lavora, dove normalmente pranza o riceve la posta. Analogamente, per periodi di tempo più o meno prolungati, purché sporadici, egli si può allontanare (è il caso di chi si deve trasferire per qualche mese per lavoro o va a vivere per qualche mese nella casa vacanze)

Tuttavia fissare la propria residenza nel luogo nel quale si vive abitualmente è obbligatorio per legge (legge n. 1228/1954). La ragione è abbastanza semplice: ogni cittadino ha l’obbligo di essere reperibile e, perciò, è tenuto a fornire alle autorità (nella specie l’ufficio anagrafe e residenza) il luogo ove vive abitualmente. L’articolo 16 della Costituzione stabilisce infatti che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” ma la libertà di movimento non vuol anche significare libertà di restare irreperibili.

Non provvedere alle necessarie dichiarazioni presso i competenti uffici comunali, nel caso di verifiche, può comportare, oltre alla correzione d’ufficio delle iscrizioni anagrafiche esistenti, anche all’applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 11. l. n. 1228/1954). L’articolo 2 della legge in questione disciplina il caso di persone senza fissa dimora, specificando che in questa categoria di persone s’intendono residenti nel comune dove hanno stabilito il domicilio.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa alla Procura della Repubblica. Quando si fa la dichiarazione di residenza, viene compilato un registro, quello dell’anagrafe comunale che ha valenza di atto pubblico stilato da un pubblico ufficiale (il funzionario del Comune). Pertanto, una falsa attestazione di residenza integra un reato: quello di “falso ideologico in atto pubblico” (un documento valido sotto l’aspetto formale ma dal contenuto menzognero).ai sensi dell’articolo 483 del Codice penale, che recita: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”. Chi fornisce una falsa residenza può, quindi, essere perseguito penalmente e condannato. Infatti la Cassazione penale nella sentenza n. 29469 del 27 giugno 2018 ha ricompreso la falsa dichiarazione di residenza all’interno del reato di falso ideologico, il cui bene giuridico tutelato è la fede pubblica e quindi comprende anche l’ipotesi di dichiarazione di residenza mendace. Ai sensi della sopra citata sentenza della Cassazione, l’illecito penale scatta sia se la falsa dichiarazione è contenuta in un atto pubblico sia se contenuta in un’autocertificazione dato che quest’ultima va comunque a confluire nei registri anagrafici che sono considerati atti pubblici a tutti gli effetti. Per la sussistenza del reato non è necessario che sia avvenuta l’iscrizione in quanto “L’attestazione di residenza abituale nel comune, inoltrata presso l’ufficio anagrafe e resa ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, costituisce atto pubblico, sicché in caso di falsità la stessa integra il reato di cui all’art. 483 c.p. indipendentemente dalla successiva registrazione della dichiarazione medesima”. Da qui si desume la natura di reato di pericolo, per cui non è necessario che la condotta produca un evento di vantaggio per l’autore della falsità. Inoltre, trattasi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l’agente rende la falsa dichiarazione. Di conseguenza, nel caso di più dichiarazioni false, l’agente commette tante violazioni della norma quante sono le false dichiarazioni, eventualmente riunite dal vincolo della continuazione ex articolo 81.
 

Dunque chi dichiara una residenza falsa per evadere le tasse o rendersi irreperibile, commette un vero e proprio reato ed è punito con la pena detentiva che va da 3 mesi a 2 anni a seconda della gravità del fatto. Un più risalente orientamento ascriveva il reato alla fattispecie dell’art. 495 c. p. (“Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”): “Secondo quanto prevede l’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l’ufficiale d’anagrafe deve ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche». Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall’art. 495 c.p. ogni falsa dichiarazione relativa all’effettivo luogo di residenza” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11885 del 16 novembre 1998). In questo caso “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Se poi la falsa dichiarazione di residenza è stata rivolta a conseguire dei benefici non dovuti – ad esempio, un Isee più basso per percepire dei sussidi o una agevolazione fiscale sulle imposte immobiliari o tributaria per l’esenzione di determinati tributi – non solo scatteranno gli ulteriori accertamenti con il recupero degli importi indebitamente percepiti dal contribuente ma si configurerà l’autonomo reato di truffa (eventualmente nella variante della truffa ai danni dello Stato).

Non è quindi il caso di fornire con leggerezza informazioni mendaci circa la propria effettiva residenza.

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