Inadempimento e coronavirus nei contratti domestici
La diffusione del COVID-19 (il cosiddetto Coronavirus) nel mondo e sul territorio nazionale ha colpito diversi operatori economici in settori fondamentali della “vita aziendale”, dalla produzione alla c.d. supply chain in generale, dalla logistica alla gestione del prodotto. Sotto il profilo psicologico il diffondersi del Coronavirus ha gettato nel panico tutti quelli, privati e imprese, che improvvisamente si sono trovati a dover adempiere a numerosissime obbligazioni contrattuali pendenti. In effetti la difficoltà di approvvigionamento di materie prime e semilavorati ha reso arduo in parecchi casi il rispetto delle forniture contrattualmente previste.
E’ dunque prevedibile, da un punto di vista strettamente giuridico, un possibile aumento del rischio di “inadempimento contrattuale” da parte di quelle ditte che, prima del palesarsi della crisi, hanno assunto particolari obbligazioni commerciali.
Occorre analizzare separatamente il fenomeno nell’ottica di contratti di diritto interno cioè collocati all’interno del territorio nazionale per obbligazioni rette dalla legge italiana, ed esaminare poi l’impatto sui contratti internazionali.
Nell’Ordinamento italiano l’inadempimento contrattuale è definito dall’art. 1218 c.c.: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Solo in questi casi la parte è sollevata da responsabilità e può chiedere la risoluzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dandone comunicazione alla controparte.
Si ricordi poi l’art. 1223 c.c. che dispone che “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Per sottrarsi dunque alle conseguenze dell’inadempimento all’imprenditore che non può eseguire la sua prestazione è dunque richiesta la prova (ex art. 1218 c.c.):
- di essere estraneo all’evento straordinario che ha generato l’inadempimento
- che l’evento stesso era imprevedibile
- che l’inadempimento è insormontabile
l primo requisito è a prima vista fin troppo chiaro l’evento ostativo non può derivare dalla violazione dell’impegno di diligenza e di cooperazione richiesto all’obbligato, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell’interesse del creditore. Si tratta di una delle conseguenze del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione) impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di “agire in modo da preservare gli interessi dell’altra” (Cass. Civ., Sez. I, 6.08.2008 n. 21250) e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali. Anche il requisito della “non prevedibilità” a prima vista non crea problematiche particolari. Il debitore deve infine provare che l’inadempimento è stato determinato da “causa a sé non imputabile” la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell’impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che “da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di adempiere e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (Cass. Civ. 08.11.2002 n. 15712). In questa accezione, dunque, “causa a sé non imputabile” non è ogni fattore che abbia posto il debitore nell’impossibilità di adempiere al contratto, ma quei fattori che:
- sono superiori alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per adempiere al contratto
- comportino delle conseguenze che il debitore non può contrastare con eguale diligenza
il che richiede dunque sempre una valutazione nel merito. Infatti, al di sotto di tale soglia, la semplice difficoltà nell’adempimento non impedisce la prestazione, con conseguente liberazione del debitore, ma costituisce soltanto un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza. In sintesi, dunque, l’art. 1218 c.c. pone a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa iuris tantum, superabile mediante la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
Le norme del Codice Civile individuano nell’impossibilità sopravvenuta (art. 1463 cc) e nell’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), le esimenti della responsabilità derivante dall’inadempimento contrattuale. A ben vedere solo la prima ipotesi pone nel nulla il contratto, dal momento che nel secondo caso la risoluzione dello stesso può essere evitata da una riformulazione della controparte dei termini contrattuali.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede, tuttavia, due requisiti:
I) un squilibrio tra le prestazioni intervenuto, non previsto cioè al momento della conclusione del contratto,
II) la riconducibilità della eccessiva onerosità ad “eventi straordinari ed imprevedibili”, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Mentre il carattere della “straordinarietà” deve essere valutato in modo oggettivo, dovendosi qualificare in base alla frequenza dell’evento, alle dimensioni, all’intensità ecc.; l’“imprevedibilità” ha natura, invece, soggettiva, “facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22396 e Trib. Roma, Sez. II, 13.04.2017 n. 7407).
Per configurare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, dunque, è necessario che gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili determinino un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l’equilibrio del sinallagma, l’originario rapporto di equivalenza tra le prestazioni, incidendo sul valore di una rispetto all’altra, ovvero facendo diminuire o cessare l’utilità della controprestazione. Va da sé, dunque, che la domanda di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla rigorosa prova del fatto la cui sopravvenienza abbia “determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili” (Trib. Milano, Sez. Spec. Impr., 03.07.2014 n. 8878).
L’eccessiva onerosità sopravvenuta dunque, non impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, consentendo al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione. La valutazione dell’onerosità come eccessiva spetta al giudice. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra comunque nell’alea normale del contratto.
Diverso è quando la prestazione è diventata ineseguibile per impossibilità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). In questo caso la prestazione è impossibile e non eccessivamente onerosa. L’art. 1463 c.c. ha invece in comune con l’art. 1467 gli elementi della sopravvenienza (se la prestazione fosse impossibile ab origine il contratto sarebbe invece nullo), e della non imputabilità all’obbligato. Non esiste nel nostro ordinamento giuridico la definizione generale di “causa di forza maggiore”. Secondo dottrina e giurisprudenza, vi è forza maggiore in caso di eventi naturali e umani (calamità naturali, terremoti, uragani, sommosse, guerre, scioperi nazionali, incendi, o altro evento comunque imprevedibile) che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono dominabili e quindi fuori dal controllo delle parti. Una definizione può essere desunta dall’art.1256 c.c. in cui si dice che “l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore”; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. In questo caso l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dunque, avviene solo se ed in quanto concorrano
- l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata
- quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione
Tra le cause invocabili ai fini dell’impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c. rientrano i provvedimenti legislativi o amministrativi (cosiddetti “factum principis”) che impediscono l’esecuzione di alcune prestazioni contrattuali. Si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendono impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato con la conseguenza più immediata che finché permane l’impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, l’obbligato non è responsabile nel ritardo nell’inadempimento (ex multis, Cass. Civ. 11.01.1982 n. 119). In sintesi, trattasi di circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere. Nell’ipotesi, invece, di impossibilità temporanea, l’art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, deve sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può, eventualmente, far valere sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Secondo la giurisprudenza tuttavia l’impossibilità nell’adempimento contrattuale non può essere invocata qualora il factum principis sia “ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione» ovvero «rispetto al quale non abbia sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza della pubblica amministrazione” (Cass. Civ., Sez. III, 08.06.2018 n. 14915), quando cioè
- il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della sottoscrizione del contratto
- il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, chiaramente, nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso
E’ questo il caso dei provvedimenti emanati dal Governo italiano per combattere la diffusione del contagio da Coronavirus, tra cui gli ultimi DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020, che limitano o addirittura sospendono molte attività, sia dei singoli che delle imprese. Sono dunque atti normativi che hanno un impatto sui contratti, nazionali ed internazionali, in corso. La questione dell’impossibilità ad adempiere ha avuto una soluzione diretta fornita dal legislatore dal momento che il Decreto Cura Italia con l’art.91 ha integrato l’art. 3 del DL 23 febbraio 2020 n. 6 prevedendo un comma 6 bis che afferma espressamente: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”. L’articolo in oggetto, dunque, reca due previsioni di particolare interesse per i rapporti contrattuali, anche relativi a lavori, forniture e servizi. La prima riguarda appunto la responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c. per la quale il Decreto Legge prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In altri termini le misure definite dal Governo con i recenti DPCM e adottate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia, assurgono per espressa previsione di legge a causa – da valutare di volta in volta – per affievolire o addirittura escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento.
Non vi è dunque più dubbio che le aziende per le quali è stata disposta la chiusura non risponderanno in termini di inadempimento per lo meno nella misura in cui l’adempimento non sarà temporaneamente possibile.
E’ per le aziende non direttamente toccate dai suddetti provvedimenti interruttivi dell’attività? In certi casi esse possono essere comunque interessati dai provvedimenti governativi che, seppur senza disporre la chiusura, hanno posto regole stringenti per il prosieguo dell’attività. E’ questo il caso, ad esempio dell’eventuale carenze di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008,, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Tale circostanza, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale., e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase. Poiché tale situazione corrisponde di fatto ad una chiusura forzata dell’attività, in questo caso la soluzione sarà analoga a quella già esaminata.
A livello generale, poi, nella condizione attuale da emergenza COVID-19 il contraente inadempiente potrà invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta ma in questo caso la controparte potrebbe proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere comunque il contratto stipulato, minimizzando cioè i danni subiti per entrambi. In caso invece scelga di invocare l’art. 1256 per sciogliersi dall’obbligo di adempiere o limitare le conseguenze dell’inadempimento, anche ove non sia direttamente invocabile il “factum principis” il giudice chiamato a decidere in merito ad un inadempimento al tempo del COVID-19 dovrà effettuare un giudizio in concreto, valutando l’inadempimento in oggetto ma anche gli effetti indiretti provocati da tali misure di contenimento ed in particolare l’influenza negativa sulla capacità delle aziende di adempiere ai contratti commerciali sottoscritti. Anche in assenza nel contratto di una clausola che preveda espressamente fra le cause di forza maggiore una emergenza sanitaria (soluzione che avrebbe facilmente risolte eventuali dispute), è una solida argomentazione far rilevare che la diffusione del Coronavirus, qualificata come pandemia anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è un evento che perlomeno giustifica un parziale o completo inadempimento ai sensi dell’art. 1256 c.c. in quanto causa non imputabile all’obbligato. Gli effetti giuridici del COVID-19 sui negozi stipulati dalle imprese, in sintesi, dovranno essere valutati ed esaminati caso per caso, tenendo conto di una pluralità di fattori quali i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell’inadempimento contrattuale, l’incidenza specifica degli stessi sulla prestazione, l’assenza di soluzioni alternative per l’adempimento, la portata del testo contrattuale. Qualora la prestazione sia divenuta radicalmente impossibile l’obbligato sarà liberato o, laddove l’impossibilità risulti solamente temporanea, questi non sarà responsabile del ritardo nell’esecuzione della prestazione in costanza di tale impossibilità. Premesso tutto quanto sopra, deve essere chiarito che l’evento specifico della pandemia opera come esimente da responsabilità della parte inadempiente solo per motivi strettamente legati alla pandemia medesima e ai correlati atti normativi emanati.
Va poi ricordato che esistono provvedimenti per specifici aspetti dell’attività imprenditoriale. Il problema centrale è quello dei pagamenti di ordini già effettuati. Mentre a seguito del provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, è automatica l’applicabilità della disposizione relativa alla cosiddetta impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all’art. 1256 c.c., ove l’azienda non sia oggetto di ordine di chiusura la sussistenza di tale condizione dovrà essere oggetto di verifica caso per caso. Ove sussistano i presupposti in concreto, la mancanza degli incassi derivante dalle problematiche connesse al COVID-19, quindi, determina l’impossibilità di far fronte ai propri impegni finanziari per il periodo per dell’emergenza fino al momento in cui tale l’impossibilità sia cessata. In ogni caso non vanno dimenticati quei provvedimenti che se non valgono ad interrompere l’obbligo di far fronte ai pagamenti aiutano l’impresa a supplire alla liquidità mancante. Il decreto assegna poi 1,73 miliardi di euro a garanzia pubblica della moratoria dei finanziamenti bancari a micro, piccole e medie imprese colpite, che potranno sospendere le rate dei pagamenti fino al 30 settembre 2020. Fino a quella data non potranno essere revocati i finanziamenti accordati. Previsti anche 500 milioni per garantire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, prestiti alle imprese con un effetto leva da 10 miliardi.
Il Governo è già intervenuto con la sospensione dei mutui, ma l’emergenza legata al COVID-19 verosimilmente potrebbe avere ripercussioni anche sui contratti d’affitto. I conduttori d’immobili ad uso diverso da quello abitativo potrebbero chiedere la riduzione dei canoni per via delle contingenze dovute allo stato di emergenza ai sensi dell’art. 1464 c.c. che prevede che “l’impossibilità parziale sopravvenuta” rende possibile la riduzione della prestazione (canone). Bisognerebbe, tuttavia, provare che essa deriva dall’impossibilità di osservare le prescrizioni del Decreto Cura Italia per il contenimento della diffusione del COVID-19 o che comunque lo stesso ha reso la prestazione del conduttore (il pagamento del canone) temporaneamente e parzialmente impossibile ricordando che,in ogni caso, che la situazione di “impossibilità sopravvenuta parziale”, non ha le caratteristiche della definitività.
E’ pericoloso in relazione al pagamento del canone invocare l’art. 1467 c.c. invocando “l’eccessiva onerosità sopravvenuta” perché ciò potrebbe determinare la pretesa di risoluzione del contratto da parte del locatore (che, dati i gravi motivi, sarebbe esentato dal rispetto del preavviso di 6 mesi).
L’impossibilità parziale di rendere la prestazione dovuta (canone) solo in parte è regolata ai sensi dell’art. 1258 c.c. In questo caso il locatario si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Anche qui, tuttavia, deve considerarsi che l’impossibilità parziale, allo stato, non è definitiva. Superata l’emergenza, infatti, l’immobile sarà nuovamente e totalmente utilizzabile. Da chiarire se, dal momento in cui cessi l’impossibilità sia cessata, il conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni precedenti non corrisposti.Tuttavia non risulta automatico il diritto del locatario a usufruire di una riduzione del canone. Per ottenere la riduzione non resta che chiedere al locatore di rivedere le somme dovute per vie ordinarie con trattativa amichevole e transattiva o, in caso di rifiuto, convocare il proprietario in mediazione. In ultima istanza, non rimane che la via giudiziale sostenendo una delle ipotesi sopra elencate.

