Come tutelarsi per il danno alla reputazione via web
La tutela della reputazione on line
Oggigiorno, il danno subito da una vittima di diffamazione per il tramite di mass media (TV, web, giornali) o di social network (Facebook, Linkedin, Twitter) può assumere un’entità ben più consistente rispetto al passato, ragion per cui diventa fondamentale conoscere, ed intraprendere, tutte le possibili vie di tutela al fine di tutelarsi dagli attacchi diffamatori subiti.
La reputazione online rappresenta la somma dei sentimenti, dei pensieri, e delle percezioni positive o negative che gli utenti hanno su una persona, servizio, prodotto o azienda. Dopo aver affermato che anche una persona giuridica, quale una società commerciale, può vedere lesa la propria reputazione, con effetti pregiudizievoli sull’attività di impresa e conseguente diritto al risarcimento del danno (Cass. Civ., Sez. III, 11.05.2007 n. 10847), la Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata negli ultimi anni sui requisiti richiesti al fine di determinare la rilevanza del danno e la sua risarcibilità osservando che la lesività delle informazioni che circolano nel web è tanto maggiore quanto è estesa la diffusione della notizia: un contenuto inserito in un sito web specialistico avrà una diffusione ridotta rispetto al numero degli utenti che navigano in rete, ma più ampia se il target di consumatori, al quale un progetto imprenditoriale si rivolge, rappresenta un gruppo elitario (Cass. Civ. Sez. III, 27.06.2018 n. 16908).
La diffamazione via web è poi amplificata dalla estrema rapidità di diffusione dell’informazione: il messaggio inserito da un utente, infatti, può raggiungere immediatamente un numero indefinito di destinatari, perché genera una catena di condivisione di fatto incontrollabile. La Giurisprudenza di legittimità ha dato inoltre rilievo alla superficialità con cui gli utenti registrano un messaggio tanto facilmente accessibile, quale quello contenuto nel web. Di un articolo di giornale online, infatti, potrebbe essere valutata la lesività anche del solo titolo che, nella maggior parte dei casi, è decontestualizzato e pertanto fonte di un danno all’immagine potenzialmente maggiore (Cass. Civ., Sez. III, 16.05.2017 n. 12012).
A fronte delle linee-guida tracciate dalla Corte di Cassazione, risulta evidente come il danno all’immagine via web non sia più inquadrabile nel concetto di danno alla reputazione tradizionale. Se pensiamo alla reputazione di un’azienda, ad esempio, il danno potrebbe essere causato anche dalle recensioni negative su prodotti e servizi, spesso inserite in forum di settore e pagine social: se da un lato, i Provider si sono attivati mettendo a disposizione strumenti specifici con cui segnalare e chiedere la rimozione di contenuti offensivi e non veritieri, d’altro lato si tratta di strumenti che non possono ritenersi risolutivi, perché affidati prevalentemente alla discrezionalità degli stessi Provider, specie in assenza di un provvedimento giudiziale che ordini la cancellazione dei contenuti. Peraltro, la mancata considerazione della lesività di un contenuto, perché inserito in un contesto ritenuto non autorevole quale quello dei social network senza un accertamento dell’effettivo impatto del commento sulla sfera giuridica del destinatario, potrebbe avere riflessi di rilievo sulla tutela della reputazione anche di aziende e società commerciali.
Se nella maggior parte dei casi la reputazione online è frutto di dati provenienti dal soggetto stesso, non mancano casi in cui una pessima reputazione è dovuta a notizie, foto e post su Facebook di altre persone. In questo caso per tutelarsi è necessario mettere in atto delle azioni in difesa della reputazione online.
Gli strumenti non contenziosi:
a) la richiesta di rimozione a Google
Ogni volta in cui si ritiene che sia possibile configurare l’ipotesi di reato di violazione della reputazione on line è consigliato rivolgersi ad un avvocato digitalista e, se si rinviene una reale violazione, è possibile iniziare diverse tipologie di percorso al fine di bloccare il comportamento altrui ed ottenere anche un possibile ristoro, oltre alla rimozione delle notizie. Negli ultimi tempi questa tematica ha infatti ottenuto numerosi riscontri al punto che è stato configurato un vero e proprio diritto all’oblio (Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-131/12 del 13 maggio 2014), cioè il diritto a veder cancellate dalla rete notizie di sé che siano lesive della reputazione, del diritto alla personalità e dell’onore, ciò anche se le notizie sono corrette. La Corte ha statuito che il diritto alla privacy, nel caso in cui la raccolta e diffusione delle informazioni avvenga in un momento in cui non vi è più interesse alla conservazione e diffusione dei dati, viene prima del diritto di cronaca. Inoltre, le notizie devono restare in rete per il tempo strettamente relativo all’attualità del fatto. A tale pronuncia si è adeguato il Garante della privacy che ha sollecitato più volte Google a dare seguito alle richieste di cancellazione dei dati dai motori di ricerca.
Dal punto di vista pratico sul diritto all’oblio vi sono ancora delle discordanze sulle competenze alla rimozione. Per l’eliminazione delle notizie
- secondo la Corte di Cassazione occorre rivolgersi in primo luogo a chi ha pubblicato la stessa,
- mentre l’Unione Europea ritiene ci si debba rivolgere direttamente al motore di ricerca, ciò come ha precisato la commissaria giustizia dell’Unione Europea, Viviane Reding, anche nel caso in cui il server abbia sede fuori dall’Unione Europea, di conseguenza Google non può invocare l’inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per incompetenza territoriale.
Resta però un dato importante, cioè il Garante della Privacy ha già inoltrato numerose sollecitazioni a Google per l’eliminazione dei dati, di conseguenza la richiesta di eliminazione dei link inoltrata al motore di ricerca, susseguito, in caso di diniego, dalla procedura davanti al Garante della privacy, sembra essere la strada legalmente preferibile. La procedura non è in effetti delle più facili e per questo è necessario rivolgersi ad uno studio legale competente in materia che provvederà ad espletare tutte le richieste necessarie per una veloce rimozione.
b) la richiesta stragiudiziale
Oltre alle richieste effettuate nei confronti di Google o Facebook anche con sollecitazione del Garante per l’eliminazione delle notizie in rete, è possibile ottenere tutela risarcitoria nei confronti di chi ha diffuso notizie lesive della reputazione, in questo caso diversi sono i percorsi che puoi seguire, in primo luogo la via stragiudiziale ex art. 1965 del codice civile. Questo dispone che le parti possono addivenire ad un accordo con il quale regolare delle liti insorte, o che possono insorgere, tra di loro. Il vantaggio di questa è procedura è la celerità, inoltre la parte che sa che con molta probabilità risulterà soccombente in un eventuale giudizio, può evitare le spese processuali e quindi avere un risparmio economico, oltre ad avere anche la possibilità di evitare una querela e quindi la fedina penale compromessa. Infatti il reato di diffamazione è a querela di parte e di conseguenza se la parte offesa rinuncia alla querela, vi è un vantaggio per chi ha commesso il fatto.
Ovviamente la transazione può o meglio deve prevedere la cessazione del comportamento diffamatorio, e nella maggior parte dei casi l’obbligo di risarcire anche il danno.
c) Il reclamo al Garante per la privacy
Il reclamo è lo strumento che consente all’interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall’interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato.
Il reclamante potrà far pervenire l’atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro di:
- raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma,
- messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
(questo indirizzo è configurato per ricevere solo comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata)
Il reclamo e l’eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell’interessato/a in corso di validità)
d) il Flooding
Se non si riesce a raggiungere un accordo stragiudiziale o ad ottenere la rimozione da Google è possibile provare a ridurre i danni della lesione della reputazione online attraverso il flooding (letteralmente “allagamento”), procedura che mira a limitare i danni fino al momento della definitiva cancellazione dalla rete dei link/contenuti diffamatori. In informatica il flooding è un “protocollo di instradamento usato dai router che inoltrano un pacchetto in ingresso su tutte le linee ad eccezione di quella da cui proviene. Ogni pacchetto in arrivo viene inoltrato su ogni linea di uscita eccetto quella da cui è arrivato. Questo algoritmo genera un vasto numero di pacchetti duplicati; in effetti, un numero infinito, a meno di non prendere qualche misura per fermare il processo”. Il flooding è una tecnica volta all’arretramento dell’indicizzazione che porta le notizie lesive ad essere arretrate oltre la prima pagina dei motori di ricerca. I risultati dopo la prima pagina vengono presi in considerazione sono da circa un esiguo 20% degli utenti. Ciò può essere fatto attraverso la creazione e immissione in rete di nuovi contenuti basati sulle stesse keywords, parole chiave, che nel caso della reputazione online corrispondono a nome e cognome della persona o brand. Ciò può essere fatto utilizzando tecniche SEO, cioè l’ottimizzazione dei testi al fine del posizionamento sui motori di ricerca. Questa soluzione ovviamente non vale per i profili o pagine Facebook in quanto solo il titolare può decidere di pubblicare altri post.
Per un buon servizio di flooding è necessario seguire tre fasi:
- la prima è diretta ad un’analisi approfondita della reputazione on line attraverso la rilevazione delle notizie diffamatorie;
- la seconda è la creazione di nuovi contenuti;
- la terza fase è volta al posizionamento dei nuovi contenuti nei motori di ricerca in modo che possano arretrare i vecchi contenuti diffamatori.
Per avere i risultati sperati, il flooding deve prevedere la pubblicazione di articoli e biografie oltre che su siti personali e aziendali, anche su siti, specialmente di settore, che sono a loro volta ben posizionati, inoltre i contenuti devono essere pubblicati con gradualità in modo da sfruttare al massimo le potenzialità del singolo pezzo e consentire una evoluzione naturale e pulita della serp (= risultati di ricerca).
Tutela Giudiziale: azione civile di risarcimento o querela?
La diffamazione ha rilevanza penale essendo prevista dal nostro ordinamento come reato ma essa può assumere anche valenza civilistica. Le alternative alla transazione stragiudiziale, dunque, sono agire in via civile e/o chiedere l’esercizio dell’azione penale. Sul fronte giudiziario, ciò si traduce, per l’appunto, in un’incessante e crescente richiesta di giustizia, che chiama in causa ora i giudici civili, ora quelli penali.
- Quando si subisce un reato oltre all’azione penale, è sempre possibile proporre un’azione civile ex art. 2043 del codice civile che si occupa della responsabilità extracontrattuale e quindi non derivante dalla violazione di un contratto tra le parti, questo stabilisce che chiunque cagioni ad un altro un danno ingiusto, per fatto doloso o colposo, è tenuto al risarcimento del danno.
- Nel secondo caso, invece, si procede con querela di parte per diffamazione, iniziano le indagini preliminari e se il pubblico ministero ritiene che vi siano le basi per un’azione penale, procede con il rinvio a giudizio. L’offeso può costituirsi parte civile e quindi entrare nel processo penale e ottenere il risarcimento, in caso di condanna, oppure può attendere il termine del processo penale per iniziare successivamente un’azione civile per il risarcimento del danno.
La vittima di attacchi diffamatori sarà dunque libera di scegliere se sporgere querela e costituirsi parte civile nel procedimento penale richiedendo il risarcimento dei danni in tale sede, oppure se adire soltanto le vie giudiziarie civili, precisandosi che se la vittima dovesse decidere di agire soltanto civilmente, non sarà preclusivo in alcun modo il fatto di non avere sporto querela nei confronti dell’autore del reato. Tra l’altro, nell’ipotesi in cui la vittima abbia agito sia civilmente che penalmente, l’eventuale esito assolutorio del giudizio penale, quand’anche definitivo, non avrà alcuna influenza nel giudizio civile di danno laddove quest’ultimo sia iniziato anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado e l’azione civile non sia stata trasferita nel giudizio penale, nell’esercizio di una libera facoltà del soggetto danneggiato.
In sostanza al danneggiato si offrono tre strade
- Tutela esclusivamente in via civile: la vittima di attacchi diffamatori potrà decidere di agire soltanto civilmente, richiedendo il risarcimento dei danni subiti, senza sporgere alcuna querela. Prima di instaurare il predetto giudizio potrà avviare un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la cancellazione del contenuto diffamatorio.
- Tutela esclusivamente in via penale: in tal caso occorre sporgere querela nel termine di novanta giorni dai fatti di reato, a pena di improcedibilità, dopodiché, occorrerà attendere la prosecuzione del procedimento penale e se del caso costituirsi parte civile nel relativo processo, richiedendo in quella sede il risarcimento dei danni. In quest’ultima ipotesi, generalmente, nel caso di condanna penale dell’imputato, viene riconosciuta alla parte civile una somma di denaro a titolo di risarcimento provvisionale ma poi per ottenere il risarcimento integrale potrebbe essere comunque necessario avviare un ulteriore giudizio civile in un secondo momento. Anche in sede penale, è possibile in via cautelare richiedere il sequestro preventivo del materiale diffamatorio, purché esso non sia stato pubblicato su giornali cartacei o telematici.
- Tutela sia in via civile che penale: la vittima della diffamazione può scegliere di sporgere querela contro il presunto autore del reato senza costituirsi poi nel processo penale come parte civile, preferendo agire civilmente mediante un autonomo giudizio. Nell’ipotesi in cui la vittima abbia agito sia civilmente che penalmente, l’eventuale esito assolutorio del giudizio penale, anche se definitivo, non avrà alcuna influenza nel giudizio civile di danno, laddove quest’ultimo sia stato avviato anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado e l’azione civile non sia stata trasferita nel giudizio penale, nell’esercizio di una libera facoltà del soggetto danneggiato.
In realtà, dunque, l’ordinamento giuridico non è stato colto impreparato dalle nuove condotte sul web, visto che tanto sul fronte penale che su quello civile esistono adeguate norme a tutela della vittima: ciò che invece risulta oggettivamente poco praticabile è l’applicazione, per lo meno dal punto di vista penale. Tale considerazione spiega la sempre più diffusa scelta alternativa al procedimento penale che si sta registrando negli ultimi anni, proprio a causa del mancato esercizio dell’azione penale che pare disincentivare le persone offese spinte a preferire la tutela in sede civile, previo esperimento della mediazione obbligatoria con l’autore del reato. Negli ultimi anni, infatti, il ricorso alla giustizia civile per cause di diffamazione, soprattutto a mezzo stampa, è aumentato in misura significativa tanto da superato, il più tradizionale strumento della querela e del procedimento in sede penale, all’interno del quale il soggetto offeso avanza un’apposita domanda, in sede di costituzione di parte civile, che consentirà (una volta accertata la responsabilità penale dell’imputato) di ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione del reato. Le cause di risarcimento danni per diffamazione in sede civile sono cresciute per numero e per somme richieste.
Invero, per lungo tempo, in sede civile la tutela dell’onore è stata subordinata a quella penale, sia dal punto di vista sostanziale che processuale:
- dal punto di vista sostanziale si riteneva risarcibile solo la lesione caratterizzata dall’elemento soggettivo del dolo, come richiesto dalla fattispecie penale;
- per altro verso, sul versante processuale, il vecchio codice di rito sanciva il principio della pregiudizialità dell’azione penale.
Solo in un secondo momento,
- da un lato, la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità della diffamazione colposa (elemento psicologico) quale illecito civile;
- dall’altro, a seguito delle modifiche del vecchio codice di rito, la pregiudizialità penale ha lasciato spazio al principio di indipendenza delle azioni, per cui oggi il ricorso al giudice civile è del tutto svincolato, a fini risarcitori, dall’accertamento in sede penale del reato.
In questo modo risulta più probabile per la parte attrice vedere accolta la richiesta di risarcimento danni. Ciò ha contribuito a determinare un ricorso sempre più frequente alla tutela civilistica, una tutela riconducibile al disposto di cui all’articolo 2043 c.c., che consente, una volta accertati i presupposti, il riconoscimento del risarcimento sia del danno patrimoniale, che eventualmente di quello non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
Il primo vantaggio dell’azione in sede civile è rappresentato dalla diversa operatività dell’onere della prova in quanto in sede penale trova diffusa applicazione il brocardo latino “in dubio pro reo” laddove in sede civile trovano maggior spazio di applicazione le presunzioni e il convincimento del giudice.
La prevalenza dell’azione civile su quella penale scaturisce poi anche in virtù del contenuto dell’art. 2947 c.c.. Infatti, mentre in sede penale il termine per presentare la querela è di 90 giorni dalla percezione dell’offesa, secondo l’art. 2947 c.c. “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” e, “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.
Mentre poi nella procedura penale la querela presentata dalla persona che si sente diffamata è soggetta ad una attività di “filtro” da parte del Pubblico Ministero, che decide se portare o meno la questione al giudice, le citazioni in sede civile non sono sottoposte ad alcun esame preliminare e arrivano al giudice così come sono state presentate dall’attore. Inoltre, gli oneri per affrontare una causa civile sono, notoriamente, maggiori rispetto a quelli per un procedimento penale, a parità di onorari/parcelle per il legale di fiducia, poiché prevedono costi per l’avvio della causa a cura della parte attrice.
A ciò si aggiunga che la Direttiva europea 2000/31/CE, a differenza di quanto accade sul versante penale, stabilisce che la mancata collaborazione con le autorità determina la responsabilità civile dei providers per i danni provocati. Ad esempio, nel caso in cui il provider svolga le funzioni di hosting (memorizzazione duratura di dati), questi deve agire immediatamente per rimuovere il messaggio diffamatorio nel momento in cui sia venuto a conoscenza che l’attività o l’informazione realizzata sui propri service è illecita: sul piano civilistico è, invece, sufficiente la cognizione di fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione.
La tutela in sede civile
In base all’articolo 2043 del codice civile chiunque cagioni ad altro un danno ingiusto è tenuto al risarcimento dello stesso, spetta però a chi afferma di essere stato leso dimostrare il danno e il nesso di causalità tra questo è il comportamento commissivo o omissivo di un determinato soggetto.
A seconda dell’entità e della diffusione del messaggio denigratorio, la diffamazione può generare un danno nei confronti della vittima che potrà assumere una natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Ai fini di fornire la prova del danno patrimoniale subito, sarà importante presentare in giudizio una certificazione del commercialista della vittima, il quale attesti la consistente riduzione dei redditi conseguente al fatto diffamatorio, nonché eventuale documentazione e richieste di testimonianze volte a dimostrare eventuali perdite di importanti occasioni lavorative esclusivamente a causa all’attacco diffamatorio subito.
In tema di onere della prova dei danni non patrimoniali, invece, si è affermato che anche quando essi siano stati determinati dalla lesione di diritti inviolabili della persona quale è il diritto al proprio onore, nel caso della diffamazione), comunque non potranno essere automaticamente riconosciuti (c.d. in re ipsa), costituendo al contrario un danno-conseguenza che dovrà essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Trib. Palermo sez. I, 7.05.2019, n. 2259). La questione è tuttavia controversa atteso che vi sono state anche delle pronunce di segno opposto relative alla stessa tematica (App. Palermo sez. III, 5.06.2019, n. 1153). Ad ogni buon conto, sul punto potrebbe assumere rilevanza un’eventuale perizia psichiatrica la quale accerti i danni subiti dalla vittima in conseguenza della diffamazione anche se, ovviamente, occorrerà valutare nel caso concreto la portata e l’entità della diffamazione al fine di comprendere se tale danno possa in effetti ricondursi ad una conseguenza della lesione dell’onore subita dalla vittima, oppure ad altre e differenti ragioni. Inoltre, un’altra potenziale prova del danno non patrimoniale potrebbe essere fornita tramite testimonianze, in particolare quando si voglia dimostrare il danno alla vita di relazione nel proprio ambito di conoscenze subito dalla vittima, ovvero quando ella -in conseguenza dell’attacco diffamatorio- non sia più in grado o quantomeno abbia gravi difficoltà a relazionarsi con gli altri.
Limitatamente al caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, un’altra ipotesi di danno è poi quella prevista all’art. 12, l. 47/1948 (Legge sulla stampa), il quale dispone che nel caso la persona offesa possa chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del c.p., anche una somma a titolo di riparazione, da determinarsi in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato. In merito, Cass. Pen. SSUU. 17.07.2015, n. 31022 ha proposto una nuova interpretazione estensiva della nozione di stampa contenuta art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 includendo in essa anche ai giornali sul web in relazione ai quali può ritenersi sussistente dunque anche la suddetta ipotesi di danno. Non sono invece ritenuti inclusi nella nozione di stampa i blog, le newsletter, le mailing list e i social network.
In riferimento poi al tema della quantificazione del danno da diffamazione, si è chiarito che idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell’offesa, nonché dalla posizione sociale della vittima. Peraltro, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, sarà possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, il quale è idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di cd. amici della titolare del profilo (Trib. Potenza, 19.10.2018, n. 864). In particolare, in tema di danni da diffamazione a mezzo stampa, si è stabilito che il danno deve essere quantificato in relazione alla diffusione del giornale, alla rilevanza dell’offesa (quale, ad esempio, l’attribuzione di un reato) nonché alla posizione sociale del soggetto diffamato (Trib. Firenze sez. I, 22.10.2018, n. 2826).
Va comunque ricordato che la diffamazione è stata, recentemente, inserita dal legislatore nel novero delle materie per le quali è previsto obbligatoriamente l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale, fatta ovviamente eccezione per i casi in cui l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale.
In ultimo, si osservi che il pregiudizio arrecato all’onore ed alla reputazione del defunto si estende ai prossimi congiunti (nel caso specifico alla madre), i quali ne subiscono un danno diretto ed immediato ed hanno diritto alla tutela dell’onore e della dignità del parente defunto (Trib. Lucca, 6.09.2019, n. 1213).
Richiesta del Provvedimento d’urgenza
Come già sopra illustrato, la vittima di attacchi diffamatori potrà agire anche soltanto in sede civile allo scopo di ottenere il dovuto risarcimento dei danni subiti.
Anche in ambito civilistico, peraltro, esiste uno strumento cautelare che consente di ottenere una tutela di urgenza in tempi brevissimi, ovvero di far cancellare il contenuto diffamatorio a stretto giro così scongiurando l’eccessiva diffusione dello stesso. Infatti per avere un risultato immediato è possibile ottenere una tutela eccezionale invocando un provvedimento di urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Si tratta nello specifico del procedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c., il quale potrà essere instaurato ancor prima di avviare il giudizio ordinario volto ad ottenere il risarcimento dei danni ma anche in tal caso, come si è visto per il sequestro preventivo in sede penale, detto strumento non sarà fondatamente applicabile avverso articoli di giornali telematici, i quali come più volte rilevato sono del tutto equiparabili ai giornali cartacei. Ciò in quanto il 3° comma dell’art. 21 della Costituzione preclude il sequestro della stampa periodica in ipotesi diverse da quelle tassativamente previste, tra cui non rientra il reato di diffamazione a mezzo stampa (Cass. civ., SS.UU., 18.11.2016, n. 23469). In questo caso è possibile chiedere al giudice una sorta di anticipazione della sentenza e che disponga quindi l’immediata rimozione dei contenuti, anche se è ancora in corso il procedimento di accertamento. Il presupposto di tale azione è che nel tempo occorrente per un’azione ordinaria ci possano essere dei danni imminenti ed irreparabili, ad esempio se vi è in corso una trattativa importante o anche semplicemente un colloquio di lavoro importante.
L’azione ex art. 700 c.p.c è indipendente dalla proposizione dell’azione civile di accertamento.

