Operazioni doganali e coronavirus
Come sostenuto anche dal Consiglio europeo e dalla Commissione UE, la pandemia da Coronavirus (COVID-19) sta incidendo notevole sui trasporti con pesanti ricadute sull’intera economia dell’UE e mette a rischio la catena di approvvigionamento. Dunnque fondamentale mantenere attivi i flussi di merci per la salute pubblica e l’economia. Il 19 marzo 2020 l’European Association for Forwarding Transport, Logistic and Customs Services (CLECAT) ha scritto una nota al Commissario UE Paolo Gentiloni sottolineando come sia fondamentale preservare la sicurezza degli approvvigionamenti e l’integrità delle catene logistiche nell’UE nell’interesse dei cittadini e dell’economia dell’UE. Le dogane svolgono infatti un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti e dell’integrità delle catene di approvvigionamento.
CLECAT ha chiesto dunque che venga facilitata le attività di import export con una generale semplificazione di talune formalità doganali legati alla movimentazione delle merci con l’auspicio di una generalizzata semplificazione degli adempimenti doganali al fine di preservare la continuità industriale e commerciale delle aziende europee e tutelare la salute dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni doganali: operatori economici, spedizionieri e funzionari doganali.
CLECAT ha chiesto dunque che la Commissione UE affronti urgentemente i seguenti punti:
1. Differimento del pagamento di oneri doganali, altre imposte e pagamenti connessi. In tutta Europa, i governi hanno annunciato misure per ritardare il pagamento di imposte come l’imposta sul reddito, l’imposta sulle società e l’IVA. Tuttavia, secondo CLECAT, da tali misure sono state spesso esclusi i dazi doganali e le altre imposte e pagamenti correlati, come interessi e multe. CLECAT ha ricordato come il Codice doganale dell’Unione consenta di ritardare il pagamento dei debiti doganali in circostanze speciali (ad esempio negli articoli 108, 112 e 114), circostanze che si ravvisano nell’odierna situazione di eccezionalità. Tali decisioni dovrebbero essere adottate individualmente dagli Stati membri, e in effetti, diversi Stati membri hanno già adottato misure in relazione al pagamento ritardato o si apprestano a farlo adottare, ma sono comunque in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della Commissione. CLECAT, sollecita dunque un’azione generale dell’UE, senza la quale il settore servizi che cura oltre l’80% delle formalità doganali, compreso il pagamento dei debiti doganali e la fornitura di garanzie, subirà gravi conseguenze, portando a breve all’arresto delle catene di approvvigionamento fondamentali dell’UE.
2. Tolleranza di superamento delle garanzie. Per gli stessi motivi, si chiede anche di tollerare il superamento delle garanzie.
3. Estensione e flessibilità delle scadenze per le procedure doganali e altre formalità. A causa dei lunghi tempi di attesa alle frontiere esterne e interne dell’UE, della ridotta capacità per il settore pubblico e privato, dell’interruzione generale dei trasporti e allo stesso tempo di un notevole aumento di determinate merci, non si può pensare di rispettare in tutti i casi le formalità per la definizione delle procedure doganali.
La questione è particolarmente urgente in relazione alle procedure di transito, ma riguarda anche altre procedure quali dichiarazioni supplementari, ammissione temporanea, esportazione e custodia temporanea. CELCAT, pertanto, sollecita la Commissione affinché consenta una proroga delle scadenze per le procedure già iniziate nonché scadenze più lunghe per le procedure ancora da iniziare. Viene quindi chiesto alla Commissione di assistere gli Stati membri in tale operazione di semplificazione, in assenza della quale, si genereranno ulteriori debiti doganali e oneri amministrativi che metteranno a dura prova le catene di approvvigionamento.
4. Flessibilità aggiuntiva in caso di modifica o annullamento delle procedure doganali. Molte procedure doganali, dichiarazioni o altre notifiche potrebbero essere annullate o modificate a causa della pandemia. Sarebbe dunque necessario consentire l’annullamento o la modifica delle procedure doganali, delle dichiarazioni e di altre notifiche.
5. Digitalizzazione dei documenti, certificati e altre prove cartacee da produrre. Nonostante l’obiettivo dell’UE di digitalizzare tutti i flussi di informazioni relativi alle formalità doganali, molti documenti, certificati e altre prove su supporto cartaceo devono tuttora essere forniti “fisicamente” dagli operatori economici alle autorità doganali. Allo stesso modo, laddove sia richiesta una determinata convalida da parte di autorità locali come marche o firme, è inevitabile dover ottemperare “fisicamente” (di persona) innanzi a tali autorità. La necessità di salvaguardare la salute dei funzionari e dei dipendenti degli operatori economici e di ridurre al minimo il carico di lavoro ed i tempi di attesa, impone urgentemente soluzioni che consentano la digitalizzazione della documentazione. CLECAT suggerisce lo scambio di copie digitali come allegati di e-mail in quanto facilmente implementabile e accessibile da tutte le parti interessate. E’ soluzione preferibile a quella delle dichiarazioni semplificate, ad esempio ai fini della prova dell’origine preferenziale, poiché tale modalità non elimina la necessità di “contatto”.
6. Facilità e/o capacità aggiuntiva per la concessione e il controllo di autorizzazioni e licenze. In molti casi, per spostare e immagazzinare determinate merci attraverso le frontiere, sono necessarie autorizzazioni e licenze aggiuntive. Non sempre le dogane concedono tali autorizzazioni e licenze. E’ invece fondamentale la rapida concessione delle autorizzazioni necessarie per il commercio e la circolazione di alimenti, prodotti farmaceutici e attrezzature mediche. Perciò, al fine di mantenere il funzionamento delle catene di approvvigionamento, è essenziale migliorare la cooperazione e la comunicazione tra le altre autorità competenti e gli operatori economici.
7. Riduzione dei controlli fisici e amministrativi legati alla pressione. A causa della ridotta capacità da un lato e delle misure aggiuntive e della domanda di determinati prodotti dall’altro, si sono verificati enormi ritardi e interruzioni alle frontiere. CLECAT chiede pertanto urgentemente alla Commissione europea di affinchè inviti gli Stati membri a ridurre al minimo i controlli fisici e amministrativi legati alla pressione non essenziali o non temporali e concentrarsi su formalità cruciali.
8. Necessità di una comunicazione chiara, tempestiva e in tutta l’UE relativa alle formalità doganali. Le comunicazioni degli Stati membri, dei paesi SEE e di altri partner commerciali dell’UE tendono ad essere mirate esclusivamente agli operatori economici nazionali e sono spesso fornite esclusivamente nelle lingue locali. Riguardano, ad esempio, la chiusura di uffici doganali o le misure supplementari. Nel commercio internazionale tale comunicazione nazionale o locale non è sufficiente. Gli operatori devono disporre di comunicazioni chiare, tempestive e a livello di UE. Pertanto è la Commissione europea l’istituzione principale che potrebbe fornire tale comunicazione.
Ma qual è la situazione italiana?
a. Differimento dei pagamenti e garanzie
Il Decreto Legge n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, c.d. “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020 dispone, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede legale/ operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo 8.03 al 31.05.2020. E’ dunque differita al 30.06.2020 la presentazione dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.03, 27.04 e 25.05.2020 e dello “ESTEROMETRO” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020.
Già il 27 marzo 2020 con determinazione direttoriale L’agenzia delle Dogane ha applicato alla categoria dei trasportatori la proroga del pagamento dei conti di debito senza pagamento di interessi e l’irrogazione di sanzioni. Operatori e Associazioni di categoria avevano chiesto di estendere la proroga anche a soggetti diversi dai trasportatori a causa della crisi di liquidità rappresentata dalle aziende italiane per l’emergenza COVID-19. In teoria il Codice doganale dell’Unione consente alle autorità doganali di rinunciare alla garanzia o agli interessi quando ciò provocherebbe gravi difficoltà di ordine economico e sociale al debitore sulla base di una valutazione documentata della situazione del medesimo ma la Commissione Europea non ha fornito indicazioni per l’applicazione dei benefici connesse all’emergenza sociosanitaria COVID-19
L’art. 92, III del D.L. Cura Italia (“Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone”) aveva previsto che “il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi”. Pertanto era stato introdotto il differimento di 30 giorni al versamento dell’IVA all’importazione. L’Agenzia delle Dogane ha poi utilizzato i requisiti stabiliti dall’art. 18 del D.L. Liquidità quali parametri per la valutazione della situazione del debitore e, con Determinazione n. 121878/RU del 21.04.2020, ha prorogato di 30 giorni per gli operatori che ne facciano richiesta il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020.
L’Agenzia ha poi accolto la richiesta di estendere la proroga anche a soggetti diversi dai trasportatori.
Presupposto per ottenere la proroga è aver certificato di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:
– di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
– di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.
La proroga potrà essere richiesta utilizzando il modello allegato alla nota n. 121877/RU del 21 aprile 2020.
Altra misura rilevante dal punto di vista finanziario è il differimento dei pagamenti mediante conti di debito, istituto che consente il versamento periodico, in un’unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni, compiute in un arco temporale definito, previo rilascio di un’apposita garanzia (artt. 78 e 79 del Testo unico della legge doganale). Per effetto dell’art. 92, comma III, del decreto “Cura Italia”, i pagamenti mediate conto di debito, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono differiti di 30 giorni, senza applicazione di interessi e di sanzioni.
Con nota 19 marzo 2020, n. 95986, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che, nel rispetto dei vincoli europei, tale differimento può applicarsi soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, compresi gli spedizionieri doganali, gli interporti e le imprese di spedizione internazionale, come precisato anche dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 12033. Si attendono nuovi chiarimenti sul punto. Con la Determinazione 98769 l’Agenzia ha ulteriormente definito le condizioni di applicazione dell’agevolazione, elencando i codici ATECO dei soggetti beneficiari e precisando che, per usufruire del differimento, occorre presentare una preventiva autocertificazione, attestante l’appartenenza a uno dei settori indicati.
Sempre con la nota n. 95986, l’Agenzia delle Dogane, in merito alla misure adottate con il decreto legge “Cura Italia”(d.l. 17 marzo 2020, n. 18) ha precisato che, al contrario di quanto avvenuto per l’Agenzia delle entrate, gli accertamenti doganali non subiranno alcun termine di sospensione. Infatti, dopo aver consultato la Commissione europea, l’Agenzia non ha ottenuto una deroga alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione europea (Reg. Ue 952/2013). Nelle prossime settimane verranno effetuate le notifiche degli accertamenti relativi alle importazioni del periodo aprile-maggio 2017, che diversamente andrebbero in prescrizione. E’ invece applicabile anche in ambito doganale l’art. 68 del decreto Cura Italia, che sospende l’esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia dazi doganali). Tali versamenti dovranno poi essere recuperati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe. La sospensione della riscossione interessa anche i pagamenti delle rate della c.d. “Pace fiscale”: i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione ter) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020. Con la medesima nota l’Agenzia delle dogane ha dichiarato che non è applicabile la sospensione biennale dei termini di prescrizione e decadenza per l’attività di accertamento (art. 67, comma 4).
Con la nota n. 93676, l’Agenzia delle dogane, Direzione accise, ha confermato che la sospensione degli adempimenti tributari si applica anche ai soggetti obbligati alla dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché́ per il carbone, la lignite e il coke, i quali dovranno presentare tali dichiarazioni entro il 30 giugno 2020. Per quanto riguarda i versamenti delle accise dovute sulla base della dichiarazione precedente, tuttavia, sono stati rimessi in termini al 20 marzo i soli versamenti dovuti in data 16 marzo, mentre restano ferme le date per i versamenti successivi, tenuto conto degli acconti fino ad oggi versati. Secondo la Direzione accise, infatti, tali pagamenti sono esclusi dalla sospensione previsto dall’art. 62.
Nella nota n. 96781 del 20 marzo l’Agenzia conferma, altresì, che rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’art. 50, VI, D.L. 331/93. In base all’art. 62 VI comma, l’adempimento sospeso dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. In seguito, tuttavia, vi è stato un parziale dietro-front. Nella nota n. 97600, infatti, invitano gli operatori non impossibilitati a effettuare comunque le trasmissioni telematiche, “al fine di non interrompere il flusso informativo necessario all’ISTAT per la produzione delle statistiche nazionali”. Motivo di tale ripensamento è la necessità di inserire tali informazioni nelle relazioni periodiche che i Paesi membri sono obbligati a trasmettere alla Commissione UE ai sensi dei regolamenti UE (Reg. 638/2004 e Reg. 1982/2004).
b. Semplificazioni
Entro 21 aprile 2020, tutti gli operatori che facevano ricorso alla previdimazione dei certificati di origine EUR 1, EUR MED, ATR avrebbero dovuto adeguarsi al nuovo indirizzo, chiedendo un certificato per ogni singola importazione ovvero conseguendo lo status di esportatore autorizzato. Il rilascio di tale certificazione, tuttavia, avviene solo dopo un iter specifico di controlli e verifiche sul richiedente, che gli Uffici potrebbero svolgere difficilmente in questo periodo, in particolar modo nelle zone maggiormente colpite dal virus. Pertanto, l’Agenzia delle Dogane, con la nota 88470/2020, ha posticipato di ulteriori 60 giorni l’abrogazione del regime di previdimazione che sarebbe dovuta avvenire già il 22 gennaio 2020 (come da nota 91956/2019) termine poi prorogato al 21 aprile 2020. Per tale ragione, anche al fine di contenere gli spostamenti dei soggetti interessati, fino al 21 giugno 2020 sarà ancora possibile effettuare operazioni con certificati previdimati, prima di passare definitivamente al nuovo regime.
Tra le semplificazioni doganali a disposizione delle imprese rientra l’autorizzazione allo sdoganamento presso luogo approvato/in house, che, nel caso delle esportazioni, consente di far partire la merce dai propri magazzini già affrancata da ogni adempimento doganale. Le imprese che effettuano frequenti spedizioni verso paesi extra UE possono beneficiare di una semplificazione doganale che permette di effettuare le operazioni di esportazione direttamente in azienda, con importanti benefici tra i quali:
- smaterializzazione dei processi
- possibilità di sdoganare h24 7 giorni su 7 presso l’azienda
- azzeramento tempi e problemi per mancato rientro del DAU o mancato appuramento dell’MRN, necessario ai fine IVA per provare l’effettiva uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.
L’autorizzazione viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, su istanza di parte e previa verifica di alcuni requisiti (continuità delle operazioni di esportazione, possesso del titolo giuridico del magazzino, idoneità del magazzino di partenza della merce)
c. Domande per la concessione di status AEO ed esportatore autorizzato
La Determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 100430 del 26 marzo 2020 dispone l’adozione di misure amministrative straordinarie per la gestione delle procedure di ottenimento dello status di AEO e esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA, con efficacia a far data dal 25 marzo e per il perdurare dello stato di emergenza.
L’Agenzia invita gli operatori economici a non proporre nuove istanze, se non per assoluta necessità e urgenza e, soprattutto, a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dagli uffici. Finché perdura l’emergenza COVID-19, non sarà dunque possibile avanzare richieste di certificazione AEO o di esportatore autorizzato, né l’autorizzazione alla proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai carnet ATA, né, in generale, domande e autorizzazioni gestite attraverso il portale delle c.d. Customs decisions.
Gli uffici procederanno al completamento dell’istruttoria e, quindi, emetteranno una decisione solamente nei casi in cui l’istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali durante l’emergenza. E’ stato inoltre riconosciuto agli operatori in attesa di un’autorizzazione su istanza scadente entro il termine improrogabile del 1 maggio 2020, che gli effetti della stessa, se concessa, potranno, se necessario, essere temporaneamente sospesi su richiesta dell’operatore.
Infine, gli operatori economici in possesso di Carnet ATA in scadenza potranno richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell’art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013.
d. Circolazione di materiale sanitario necessario per combattere la diffusione del COVID 19
Con il Regolamento della Commissione europea 14 marzo n. 402/2020 in linea con quello adottato in Italia dal Dipartimento Protezione Civile (Ordinanza CDPC n. 639 del 25 febbraio, è stato introdotto un regime di autorizzazione per tutte le esportazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI), giustificato dalla necessità di far fronte alla crescente richiesta di tali prodotti ed è diretto a evitare comportamenti speculativi. Trattasi di mascherine, guanti, occhiali e indumenti protettivi. La nota n. 95863 del 19 marzo 2020, dell’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti indicazioni riguardo alle procedure di importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al COVID-19. Al fine di agevolare l’approvvigionamento, gli operatori che effettuano l’importazione di tali prodotti hanno diritto al regime di franchigia da dazi e Iva, alle condizioni ivi specificate.
L’ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 prevede che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID-19
L’art. 2 dell’ordinanza prevede una specifica procedura per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI qualora questi dispositivi siano destinati a determinati soggetti individuati in:
- Regioni e Province autonome
- Enti locali
- Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici cosi come indicati nell’art 1 comma 2 D.lgs 165/2001
- Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza
- Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come previsti dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020 e meglio descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti
I dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario Straordinario. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha dunque diramato una serie di indicazioni operative.
Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, per le operazioni in arrivo da effettuarsi nelle successive 72 ore l’Agenzia delle Dogane ha previsto che la procedura di sdoganamento dei dispositivi DPI e degli altri beni mobili utili al contrasto della diffusione del virus sarà accelerata, ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo. Al fine di chiedere lo sdoganamento diretto o celere, ha predisposto le seguenti procedure:
a) Svincolo diretto per i (DPI) e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati a determinati soggetti previsti dall’ordinanza commissariale 6/2020;
b) Svincolo celere di beni mobili non DPI utili al contrasto della diffusione del virus COVID 19, destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità descritte.
I beni importati ai sensi delle procedure di cui alla lettera a) e b) non sono soggetti a segnalazione per requisizione, fermo restando il potere di procedere ai controlli antifrode e a tutte le attività di verifica delle dichiarazioni rese. I DPI destinati a soggetti diversi da quelli previsti alla lettera a) saranno segnalati al Commissario Straordinario per eventuale requisizione.
Dal 15 aprile è disponibile il servizio online “Sportello Dogana Amica” cui si accede dalla sezione EMERGENZA COVID 19 presente nella homepage del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane , frutto della collaborazione con SOGEI, piattaforma digitale dell’amministrazione finanziaria. Uno strumento prezioso per accelerare le procedure di importazione, rispettando le regole e superando veri o presunti ostacoli e incomprensioni. Lo sportello mette, infatti, a disposizione un importante e rapido canale informativo per quanti siano impegnati a reperire per la collettività DPI o materiale sanitario al fine di tracciare con immediatezza la merce e verificarne in tempo reale lo status doganale. Attraverso lo Sportello è possibile verificare se la merce viaggia accompagnata dai moduli prescritti e anticipare le informazioni e le dichiarazioni necessarie tramite compilazione e invio di un semplice modulo online grazie al quale si viene presto contattati e si ottengono subito le informazioni necessarie. Sempre sulla prima schermata dello sportello si legge una prima domanda. “L’importatore o il tuo spedizioniere ti hanno fatto compilare e firmare il modulo di autocertificazione richiesto dalle procedure doganali? (clicca sul pulsante SI/NO posti qui sotto e sarai guidato nella ricerca della tua merce)“. A seconda della risposta arrivano le indicazioni da seguire e i moduli da compilare online per accelerare o sbloccare le procedure di consegna.
In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Reg. n. 1186/2009, si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72.
Per quanto riguarda i benefici fiscali richiamati dall’art. 2 dell’Ordinanza, dal 3 aprile è in vigore la Determinazione 107042/RU che, in linea con la Decisione (UE) 2020/491, prevede l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA per le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento. Le merci devono essere destinate alla distribuzione gratuita.
E’ stato altresì introdotto il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione prevista dal regolamento UE n. 2020/402, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. Con la Determinazione n. 101288 del 27 marzo l’Agenzia delle dogane ha disposto che, in caso di esportazione verso Paesi terzi di DPI, gli uffici competenti dovranno riscontrare la presenza dell’apposita autorizzazione . Tale autorizzazione deve essere rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’obbligo decorre retroattivamente dal 15 marzo 2020, giorno successivo alla pubblicazione del regolamento. Tale autorizzazione non è necessaria qualora l’esportazione sia diretta verso Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Andorra, isole Fær Øer, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori d’oltremare. Inoltre, non è richiesta per le riesportazioni da deposito doganale, in quanto trattasi di merce non unionale. I dispositivi contenuti nei bagagli di passeggeri saranno soggetti ad autorizzazione, a meno che dalla quantità non risulti evidente l’utilizzo per necessità strettamente personali. Le autorità doganali valuteranno, a seconda dei casi, se chiedere l’autorizzazione per l’esportazione di merci non a finalità commerciale. In caso di dispositivi in regime di transito, se al 15 marzo la dichiarazione doganale era stata già presentata, l’autorizzazione non sarà richiesta.
Si ricorda infine che le esportazioni di DPI, unitamente ai ventilatori polmonari, sono tuttora vietate dalle ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020. Le esportazioni sono anche regolamentate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402.
Il 18 marzo l’Agenzia delle Dogane ha chiesto alla Commissione UE di poter applicare una franchigia speciale all’importazione dei prodotti necessari per l’attuale emergenza sanitaria, secondo la procedura prevista dal Reg. 1186/2009. In attesa di un’apposita decisione della Commissione il Direttore dell’Agenzia ha azionato la procedura provvisoria prevista dallo stesso regolamento. Con la Determinazione n. 101115 del 27 marzo ha, infatti, disposto con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020 la sospensione di dazi e Iva all’importazione per le merci importate necessarie a fronteggiare l’emergenza coronavirus, a favore di enti, organizzazioni pubbliche e altri enti caritatevoli o filantropici. Tali merci dovranno essere distribuite gratuitamente alle vittime di COVID-19 (oppure messe gratuitamente a disposizione delle medesime, pur restando di proprietà degli enti, come precisato sempre il 27 marzo). La stessa misura interessa anche i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento. Gli uffici delle Dogane rilasceranno un’apposita autorizzazione agli operatori che rientrino in tali categorie. Per ottenerla gli importatori dovranno produrre un’autocertificazione allo sdoganamento della merce, oltre a sottoscrivere un impegno a versare i dazi e l’Iva dovuti in caso di successiva mancata concessione della franchigia da parte della Commissione UE.
L’autorizzazione potrà essere rilasciata anche a operatori diversi solamente se il destinatario finale della merce sia uno dei soggetti indicati nel provvedimento. In tal caso, sarà il destinatario finale a dover produrre l’autocertificazione.

