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L’abuso di Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) e le colpe del Parlamento

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“Carneade, chi era costui?” scriveva Manzoni nei Promessi Sposi. Oggi si potrebbe adattare la frase al DPCM, acronimo di Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo strumento che in buona parte ha regolamentato la vita degli Italiani. Eppure di questo strumento non si sa praticamente nulla. Non lo si studia nelle facoltà di giurisprudenza. Mai, credo, qualcuno avrebbe potuto pensare che il DPCM potesse diventare lo strumento che regolasse la vita del Paese. Ciò ha provocato le rimostranze dell’opposizione ma anche le crescenti critiche di parti importanti della coalizione di Governo mentre si è arrivati ieri ad un’occupazione simbolica del Parlamento da parte di una forza politica dell’opposizione. Ma è corretto questo modo di emanare norme?

Nelle monarchie Medievale non vi era grande differenza tra le fonti normative. Il Diritto si divideva sostanzialmente tra diritto di matrice statuale e diritto consuetudinario che, anche se tendenzialmente subordinato al primo, aveva comunque un peso non indifferente. Il Re, anche se rappresentante di Dio sulla terra, doveva poi confrontarsi con una serie di centri di produzione normativa intermedi tipici della struttura feudale del potere e della presenza di status particolari. I mercanti, per esempio, avevano un loro corpus di norme di matrice consuetudinaria con cui la legge spesso doveva trovare forme di compromesso.

Fu con lo Stato assoluto che si operò la statualizzazione integrale del diritto e la consuetudine venne relegata ai margini del sistema normativo. All’insegna della famosa frase del Re Sole “Lo Stato sono io”, il monarca assoluto soppresse il sistema feudale come centro di produzione normativa e i sistemi giuridici particolaristici. Ponendo tutto sotto il controllo dello Stato, il Re barattò la cessione di potere da parte dell’aristocrazia con privilegi fiscali tra cui l’esenzione dalla tasse. Eliminò poi ogni forma di status giuridico particolare. Il commercio non venne più regolato dalla Lex Mercatoria frutto degli usi dei mercanti e a loro solo applicabile ma dal diritto commerciale delle Ordinanze Regie. Fu l’assolutismo unificare lo status giuridico degli abitanti del Paese: divisi per classi (alcune privilegiate e altre no) ma tutti sudditi.

In quanto tutti emanazione del potere regio, poco importava che forma assumessero i provvedimenti normativi. Più per motivi pratici si iniziò tuttavia a distinguere tra atti legislativi ed atti esecutivi o amministrativi senza alcun riferimento alla separazione dei poteri tutti ancora concentrati nel Sovrano. La legge era espressione della volontà politica del Re e dunque emanazione del Principio di Sovranità era tendenzialmente un atto generale e astratto che poi doveva essere applicata. Servivano dunque norme esecutive e di dettaglio. Di ciò si occupava la burocrazia cresciuta parallelamente all’aumento delle funzioni assunte dallo Stato. I Ministri, al vertice di tale macchina, si dovevano occupare con i decreti dell’esecuzione e dell’applicazione della volontà del Monarca. La Legge, espressione della Sovranità del Re non poteva essere contraddetta dagli atti esecutivi, rispetto ad essa fonte subordinata di diritto.

La Rivoluzione e la nascita dello Stato di Diritto portarono all’affermazione di due principi che incisero su questo sistema. Il primo fu il trasferimento della Sovranità dal Re al Popolo con l’affermazione del Principio della Sovranità Popolare e la trasformazione del popolo da “sudditi” in “cittadini”. Le prerogative connesse alla sovranità passarono dalla persona del Re al Parlamento in quanto organo rappresentativo del Popolo. Da ciò deriva il principio della centralità del Parlamento e la riserva di legge cioè principio per cui alcune materie non possono essere disciplinate da fonti diverse dalla legge.

Venne poi stabilita la separazione dei poteri. La funzione giudiziaria e la funzione esecutiva vennero liberate dalla soggezione a quella legislativa e costituite in poteri autonomi. Il potere esecutivo venne attribuito al Governo quale organo al vertice della macchina burocratica, il quale vide in questo modo ridefinito il suo ruolo non più di mero esecutore della volontà regia ma compartecipe dell’attività politica.

Il sistema delle fonti normative rimase formalmente invariato nella sua semplicità: la legge come fonte primaria, i decreti del potere esecutivo come fonte subalterna e la consuetudine come fonte residuale. Tale sistema è sopravvissuto all’avvento delle costituzioni: lo Statuto Albertino, prima costituzione italiana è legge ordinaria.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale tale schema è stato invece stravolto  e complicato da una serie di successive innovazioni:

  1. L’esigenza di dotare di forza e tutela speciale alcuni principi fondamentali portò alla definizione del concetto di legge costituzionale, superiore alla legge ordinaria e da essa non modificabile;
  2. La presa d’atto del ruolo politico esercitato dal Governo e la necessità di prevedere norme applicabili in caso d’urgenza aprirono alla collaborazione tra Parlamento e Governo, con la previsione di atti il cui nome è appunto un ibrido delle norme tipiche (legge, decreto): il decreto-legge (DL) e il decreto legislativo (DLgs). Entrambi hanno il rango di legge e costituiscono la categoria della legge materiale. Mentre la legge formale ha forma e contenuto della legge (è approvata dal Parlamento) la legge materiale ha la forma dell’atto tipico del Governo (il decreto) ma acquisisce contenuto di legge per effetto del controllo preventivo o a posteriori del Parlamento;
  3. Il superamento dell’esclusività della statualità del diritto introdusse nel sistema delle fonti non statuali da un lato le fonti dell’ordinamento regionale, dall’altro le fonti comunitarie. 

Il Governo ha dunque visto crescere progressivamente il proprio peso politico a scapito del Parlamento attraverso l’abuso della legislazione d’emergenza mediante l’abuso del decreto legge e della fiducia parlamentare. Già negli anni ’90 si sosteneva che il Governo avesse “espropriato” il Parlamento della funzione legislativa riducendolo a semplice “notaio” di una politica decisa altrove. Tale “esproprio” è avvenuto tuttavia nel rispetto formale della gerarchia delle fonti (come peraltro sta in parte avvenendo anche in questi mesi).

Ma quali sono i limiti del potere normativo del Governo? In quanto fonte secondaria il potere normativo del Governo non può però essere esercitato in concreto senza una norma di legge che lo autorizzi. Occorre poi ricordare che il singolo Ministro, il Governo e il Presidente del Consiglio sono organi distinti. Con specifico riferimento alla potestà normativa dei singoli ministeri, in base all’art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988, con i decreti ministeriali (DM) possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali (DCI), ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I decreti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei decreti emanati dal Governo in quanto organo collegiale e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Qualora l’organo emanante sia lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico-amministrativo ed esso attribuite, il regolamento viene emanato nella forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

La Costituzione, all’art. 95, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri promuove e coordina l’attività dei ministri (“dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”(art. 95 Cost.). La legge 23 agosto 1988, n. 400 esplicita le attribuzioni del Presidente del Consiglio: egli fissa l’ordine del giorno del Consiglio, e in particolare può avocare nel Consiglio decisioni di competenza di singoli dicasteri.

Questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente condizionato dal peso dei partiti dei quali i singoli ministri erano l’espressione. Il Governo, infatti, è stato storicamente la sede dove le forze politiche di maggioranza hanno regolato i propri equilibri e hanno impresso le proprie scelte politiche al Paese. Il Presidente del Consiglio era dunque prevalentemente un “mediatore e coordinatore” delle forze politiche rappresentate nel Governo. Lo strumento principe del Governo era dunque il DL mentre pressoché alcuna rilevanza avevano i DPCM, tanto da non essere nemmeno ricordati tra le fonti del diritto. Le cose sono tuttavia cambiate dopo che “Mani Pulite” ha indebolito la forza dei partiti politici. Con la Seconda Repubblica nel parlare comune si è sostituito al termine di Presidente del Consiglio dei Ministri quello di Premier senza che fosse mutato il quadro normativo di riferimento. il cambiamento terminologico testimonia tuttavia una progressiva evoluzione del ruolo e del peso politico del Presidente del Consiglio, sempre meno mediatore tra le forze politiche e sempre più capo effettivo dell’Esecutivo. Per coglierne la portata basta osservare la personalizzazione dei Governi Berlusconi, Monti e Renzi. Più di recente si confronti il diverso profilo assunto da Giuseppe Conte nel Governo Conte I e nel Conte II. Nel primo è apparso figura sbiadita, quasi eclissata da due ingombranti viceministri al punto da suscitare più di qualche ironia. Nel Conte II egli è invece l’uomo forte dell’Esecutivo, al punto che è perfino difficile ricordare chi siano alcuni ministri incaricati. Tutto ciò è anche conseguenza della diversa maggioranza, allora rappresentativa di due formazioni politiche al loro acme politico (Lega e 5 Stelle), oggi espressione di formazioni con serie difficoltà (i 5 Stelle la cui imminente scomparsa è annunciata un giorno si e l’altro pure, il PD con seri problemi di identità, la formazione di Renzi come un Ufo tutto ancora da decifrare). Nel frattempo, al DL si è sostituito il DPCM come strumento normativo dell’emergenza. Le differenze tra i due provvedimenti sono sostanziali ed importanti a partire dal fatto che il DL ha rango di legge mentre il DPCM è norma amministrativa, di rango secondario.

  1. Il DL è sostanzialmente una legge e viene emanata con tutte le garanzie della legge in quanto al momento della sua emanazione deve essere controfirmato dal Presidente della Repubblica (si ricordi che negli anni ’80 Pertini rifiutò di firmare alcuni DL) mentre l’emanazione del DPCM prescinde da qualsiasi controllo del Presidente della Repubblica
  2. Il DL segna una compressione delle prerogative del Parlamento in quanto chiamato in causa non al momento della sua emissione (ed ha immediata efficacia) ma solo in sede di conversione in legge. Se non convertito decade, ma potrebbe essere riemanato tale e quale (salva la possibilità che in questo caso il presidente della Repubblica non lo controfirmi). La Costituzione non ha però eliminato i tratti essenziali della democrazia, neppure in casi estremi. Il DPCM esclude invece totalmente il Parlamento dall’analisi del provvedimento.
  3. Gli effetti del DL sono provvisori. I DL, infatti, perdono efficacia sin dall’inizio se non convertiti. I DPCM possono non avere termini di efficacia e quindi potenzialmente essere validi sino a revoca.
  4. I DL, in quanto legge, sono sottoposti al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, laddove i DPCM, in quanto atti dell’Esecutivo, sono sottratti a tale giudizio. Un’eventuale rimessione alla Corte provocherebbe una pronuncia di incompetenza. Il DPCM, infatti, è un atto amministrativo che sfugge a qualsiasi controllo costituzionale.
  5. I DL, avendo natura di legge, possono disporre anche per le materie coperte dalla “riserva di legge”. Si pensi all’art. 132 Cost. II comma che tollera restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva peraltro assoluta). Peraltro il suddetto articolo prevede anche una riserva di giurisdizione dal momento che non ammette alcuna “restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria (…)“. I DPCM del Governo Conte II invece hanno compresso la libertà personale e vari altri diritti costituzionalmente garantiti senza essere né legge né atto dell’autorità giudiziaria.
  6. Il DL è nato espressamente affinché situazioni di urgenza ed emergenza fossero normate con un atto avente forza di legge. Anche il procedimento di conversione, a differenza del procedimento legislativo ordinario, si adatta alle esigenze di celerità. Il DPCM è invece un atto amministrativo senza forza di legge, una fonte normativa secondaria per dare attuazione, come i DM, a norme o varare regolamenti. Il contenuto dei DPCM, dovrebbe riguardare questioni tecniche, sia dettagliate che generiche, relative ad un settore specifico; ciò non toglie che ci possono essere anche dei DPCM di contenuto particolare o discrezionale. Ma non è nato per le situazioni di urgenza.
  7. Il DL, non escludendo il Parlamento assicura il dialogo e la collaborazione con l’opposizione. Non solo, da questo punto di vista è più garantista rispetto ad un DPCM, ma rispetta la sua caratteristica di provvedimento emanato dall’intero arco parlamentare. I DPCM, come tutti i DM sono atti che hanno il merito di essere rapidi ma non coinvolgono il Parlamento, e quindi sono espressione della volontà della sola maggioranza politica.
  8. Il DL, è atto del Governo nel suo complesso che lo discute e approva in sede collegiale. E’ quindi frutto comunque di una discussione anche se non in sede parlamentare. Il DPCM è atto personale del premier che non è tenuto a condividerlo e discuterlo nemmeno col Consiglio dei Ministri.

La costituzionalità dell’uso che è stato fatto dei DPCM è stata contestata sotto diversi profili.

Si è ricordato ad esempio che il DPCM deve essere prescritto dalla legge, che ne determina i principi direttivi generali, concludendo che i DPCM del Governo Conte II sarebbero anticostituzionali e illegittimi. Sotto questo profilo tuttavia, occorre osservare che l’uso dei DPCM è avvenutop, purtroppo, nel rispetto di una norma avente forza di legge. Come già ricordato in un precedente contributo, il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), all’art. 24 n. 1 di fatto, riserva al Governo il potere di dichiarare la sussistenza dello stato emergenziale e, quindi, di autolegittimarsi all’adozione di misure di carattere straordinario (“il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25”) senza necessità del vaglio preliminare di legittimità della Corte Costituzionale o del Parlamento come espressamente escluso dall'(art. 24 n. 5). Dalla norma, appare problematico individuare i limiti di del potere conferito al Governo e le reali possibilità di controllo per evitare l’eventuale abuso, posto che l’unico vincolo effettivamente pare essere quello temporale. Infatti, il Codice della protezione civile prevede che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi” (art. 24, n. 3), ma nulla dice in ordine all’ambito dell’estensione dei poteri d’intervento e quindi dei limiti di “comprimibilità” degli altri diritti.

Il successivo art. 25 specifica che le ordinanze di protezione civile emesse nell’ambito di uno stato di emergenza nazionale possono essere adottate “in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea“, previo il raggiungimento dell’intesa con le “Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare“, che devono essere specificamente motivate.

Il primo mostro giuridico risale dunque al Governo Gentiloni, in carica all’epoca che, nell’incuria totale (anche dell’opposizione) ha consentito che alle ordinanze di un organo subordinato all’Esecutivo (la Protezione Civile) fosse attribuita una facoltà normativa che le consente potere di “deroga ad ogni disposizione vigente” quindi anche delle norme gerarchicamente superiori: sicuramente della legge ordinaria (norma di rango superiore) e persino costituzionale a condizione che vi sia il “rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”, definizione così elastica da prestarsi a interpretazioni varie. E tutto ciò dopo che il Governo, a suo insindacabile giudizio, abbia dichiarato “lo stato d’emergenza”.

Puntualmente, anche nella situazione odierna il capo della Protezione Civile Borrelli, ha firmato l’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 che ha introdotto le prime limitazioni alle libertà civili. A ciò si è aggiunto però il D.L. n. 6 del 26.02.2020 che autorizzava all’art. 1 n. 1 il Presidente del Consiglio ad adottare “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica“. Si è già criticata la norma in quanto troppo generica e svincolata dal criterio della tassatività delle misure adottabili, una sorta di clausola in bianco, che attribuisce all’Esecutivo prerogative che la Costituzione non prevede nemmeno in stato di guerra (l’art. 78 Cost., ad es., stabilisce come siano le Camere a deliberare lo stato di guerra e ad attribuire al Governo i “poteri necessari”). Eppure quello stesso Parlamento che oggi si strappa le vesti ha convertito  senza batte ciglio tale e senza apportare modifiche sostanziali DL con legge 5 marzo 2020, n. 13. Non si era accorto il Parlamento che stava in pratica ratificando la concessione al Premier (e non al Governo) dei pieni poteri? Quindi, i vari DPCM hanno oggi una legge (la legge di conversione del DL) a copertura della loro legittimità e rispettano tale condizione formale. Si è osservato che in realtà il Parlamento “ha convertito” il DL che li prevede ma non i DPCM emessi in totale autonomia dal Presidente del Consiglio e che sono quelli che incidono in concreto le libertà fondamentali.

Ciò è corretto ma dimentica che anche il DL è atto con forza di legge e quindi, pur essendo assolutamente discutibile che un DL possa legittimare l’emissione di DPCM che, derogando addirittura a norme costituzionali, incidano su liberà fondamentali, formalmente i DPCM hanno la copertura di un atto avente forza di legge che ne consente l’emissione. Questo, quanto meno, finche non interverrà un’interpretazione autentica del Parlamento (secondo chi scrive assolutamente opportuna se non necessaria) che chiarisca che è solo la legge formale a legittimare l’emissione di atti dell’esecutivo (quindi la Legge non il DL) quanto meno se incidenti su diritti fondamentali.

Venendo al merito della natura dei DPCM, essi, se pure “coperti” da un DL che attribuisce al Premier “pieni poteri” per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, non assumono mai il valore di legge o almeno di atto avente forza di legge (come i decreti legge). Si né ribattuto che in realtà i DPCM adottati in esecuzione del primo DL sarebbero stati “validati” da un secondo decreto legge, il D.L. 25.03.2020, e quindi indirettamente “sanati” dallo scrutinio dal Parlamento in sede di conversione. L’osservazione è errata. La riproposizione in un successivo DL non modifica la natura dei DPCM. Inoltre la conversione, come già detto, riguarda il DL che li ha previsti, non direttamente i DPCM che restano atti dell’Esecutivo. Inoltre il problema si riporrebbe comunque per i successivi.

Se si ragiona dunque nel merito, e chiarito che i DPCM non hanno valore di legge, occorre porsi il dubbio se l’utilizzo che ne è stato fatto violi il principio della riserva di legge fondamento della nostra democrazia. Il principio di riserva di legge prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata dalla legge ordinaria e non da fonti di tipo secondario. Come detto si parla di riserva di legge assoluta quando la Costituzione consente alla sola legge la disciplina di una determinata materia. Si parla poi di riserva rinforzata quando è la stessa Costituzione a predeterminare il contenuto della stessa legge, come in materia di libertà di circolazione dei cittadini in qualsiasi parte del territorio nazionale, consentendo alla legge ordinaria di intervenire solo per “motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16, co.1 Cost.). Ebbene, considerato che la maggior parte delle previsioni delle ultime settimane hanno ad oggetto proprio la contrazione di diritti fondamentali, quali la libertà di circolazione, un atto con forza di legge avrebbe consentito il rispetto di tale principio che è invece violato dai DPCM. L’adozione dello strumento del DL era dunque la condizione minima (e secondo alcuni nem,meno sufficiente) perché venisse rispettato il principio della riserva di legge. Si potrebbe ribattere che la delega al premier espressamente “ogni misura di contenimento” ma è agevole ribattere che nulla è detto circa la forma della misura e tanto meno che deve trattarsi di un DPCM. Infatti non soltanto il DPCM non nato espressamente per i casi di urgenza (mentre il DL si), ma  il rispetto delle libertà individuali è proprio questione che impone il “rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”, previsto dal D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) dell’esecutivo Gentiloni. E dunque mentre il DL avrebbe rispettato tale riserva i DPCM sono emessi in violazione della riserva di legge.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è stato poi evidenziato ieri da Annibale Marini, presidente emerito della Corte Costituzionale il quale ha osservato che “anche qualora si ritenesse che è sufficiente il fondamento del decreto legge per adottare il DPCM, comunque il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto fissare, come tutte le ordinanze urgenti ed in considerazione del rischio e della grave limitazione di libertà, termini finali differenziati nelle singole misure di sospensione dei diritti di libertà. Invece non lo ha fatto” concludendo che “quindi questo è un profilo di difetto autonomo del DPCM Conte. C’è un vizio nel fondamento costituzionale del Decreto della presidenza del consiglio dei ministri ed anche una irregolarità di contenuto“. Se dunque questi DPCM, è dubbio possano trovare fondamento in un DL anziché in una legge formale, sono certamente illegittimi in quanto la fissazione del termine non andava definita rispetto al suo complesso ma alle singole limitazioni. Invece – rileva Marini- “sul DPCM non sono indicati limiti temporali differenziati per le singole misure. Ed un solo termine da decreto al 30 luglio non è adeguato, non è proporzionato rispetto al complesso e alla gravità delle disposizioni“.

Ancora, la prassi di procedere per DPCM va contro l’art. 120 Cost. secondo cui “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di … pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. L’attuale Costituzione prevede per l’Italia una struttura regionale e riconosce diverse competenze, anche legislative, alle Regioni in materia che vengono in rilievo nella odierna situazione emergenziale. Possono essere compresse ma ciò per effetto di una legge nazionale non di un DPCM.

Al di là di tutti questi ragionamenti che possono sembrare disquisizioni di legulei ma che invece sono importanti nel momento in è in gioco la salvaguardia della democrazia, la domanda semplice, quella che fa anche l’uomo della strada è “ma se c’era uno strumento come il DL che non avrebbe causato tutte questi problemi e disquisizioni infinite che bisogno c’era di montare tutta questa baraonda optando per i DPCM?” Perchè non usare, sin dall’inizio, lo strumento del DL  previsto dalla nostra Costituzione proprio (e solo) per queste esigenze “straordinarie? E ancora, visto che da mesi si è fatto presente che sarebbe stato opportuno che l’Esecutivo smettesse di legiferare con i DPCM al posto dei DL, perché Conte si ostina ad utilizzare questo strumento? Il rischio è che i DPCM usati impropriamente per l’emergenza si sostituiscano sistematicamente ai DL, diventando la modalità ordinaria di normazione al di fuori di ogni regolarità costituzionale, attribuendo pieni poteri al premier il quale ha già la funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio: la vigilanza e il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi Segreti. In tutto ciò Conte ha un’aggravante: lui che in Parlamento ha tacciato d’analfabetismo istituzionale un leader ormai dell’opposizione non può valersi della stessa scusante dal momento che è un docente universitario di diritto. E opportuno che la prassi dell’emissione continua di DPCM cessi seduta stante e venga stigmatizzata come un incidente di percorso in modo da evitare che diventi un pericoloso precedente. Diversamente la crepa aperta nell’edificio costituzionale dal Governo Gentiloni e diventata una falla col Governo Conte II, può diventare una via da cui possono tornare fantasmi che la storia della Repubblica credeva di aver allontanato per sempre.

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