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Come difendersi dalla violenza tra le mura domestiche ai tempi del coronavirus

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La casa è sinonimo di protezione, intimità e sicurezza, a maggior ragione in un periodo, come questo, in cui il mondo fuori ci appare rischioso. Tuttavia le restrizioni decise dai vari paesi per contenere il coronavirus (SARS-CoV-2) hanno avuto delle conseguenze sulla violenza domestica e, in particolare, sulle donne.

Secondo le Nazioni Unite la pandemia avrà una serie di ricadute pesanti sulle donne: la chiusura delle scuole e dei centri diurni per gli anziani o per le persone non autosufficienti sta aumentando gli oneri di lavoro domestico e di cura non retribuito, che continua a ricadere principalmente sulle donne. Va poi considerato che se la malattia ha dimostrato di essere molto più aggressiva nei confronti dei soggetti di sesso maschile (si parla di un rapporto di 2 a 1), i settori di lavoro con la più alta esposizione al virus sono principalmente femminili: le donne rappresentano il 70 per cento del personale nel settore sanitario e sociale a livello globale. All’interno di questo settore, poi, esiste un divario retributivo medio di genere del 28 per cento, che si può aggravare in tempi di crisi.

L’aumento delle preoccupazioni economiche è in ogni caso un fattore di ulteriore incremento di tensione.

La convivenza forzata, infatti, finisce inevitabilmente per modificare le dinamiche interpersonali. Coppie che normalmente non si vedevano per più di qualche ora durante la giornata a causa degli impegni lavorativi di entrambi, all’improvviso sono state catapultate in una situazione nuova di condivisione del tempo e degli spazi h24. E questo un giorno dopo l’altro per un periodo apparentemente infinito.

Per qualcuno è stata l’occasione di riscoprirsi. In molti parte dei casi tuttavia, tale situazione ha comportato una situazione di stress crescente che ha esasperato problematiche sotterranee di coppia. Questa nuova situazione è venuta ad impattare peraltro, su un quadro già più volte denunciato, di aumento delle violenze domestiche. non hanno poi certo favorito il clima all’interno delle famiglie.

In questo senso rilevanti (anche se fino ad un certo pubblico) sono state le differenze sociali. Certo subire il lockdown in una villa sulle colline di Fiesole non è come doverlo affrontare in un bilocale di 60 metri alla periferia di Torino. Né può dirsi neutra la  diversa condizione lavorativa. Per quanto la quarantena da Coronavirus possa risultare molesta ad un dipendente pubblico, la sua condizione è ben diversa da quella del lavoratore privato che ha subito la perdita del lavoro (o la preoccupazione di poterlo perdere finita la fase di blocco imposto alle attività economiche) o la cassa integrazione, con la conseguente riduzione delle entrate familiari. E’ diversa anche da quella dell’imprenditore che vede l’azienda andare in  malora giorno dopo giorno perché costretta all’inattività (mentre le ricevute da pagare continuano ad arrivare) o “la partita iva” che guadagna solamente se è in condizione di poter lavorare.

In questa situazione, la coesistenza obbligatoria può dunque diventare un pericolo e ciò soprattutto per le donne che sono vittime di violenza di genere.

Ma l’attuale situazione incide pesantemente sotto un altro aspetto: quello del rafforzamento del controllo dell’isolamento della vittima della violenza di genere. La convivenza 24H infatti priva la vittima di quelli spazi che, durante la giornata, comportano un allentamento del controllo sulla stessa esercitata da parte del suo convivente in quanto, impegnato con le normali necessità lavorative, non può controllar ogni singolo momento della giornata della vittima. Ciò va ad ulteriormente incrementare la situazione di isolamento che è l’altro grande presupposto della violenza di genere, un isolamento che non è solamente oggettivo (riduzione della possibilità di interazioni sociali, perdita dei rapporti familiari e di amicizia…) ma anche psicologico, nel senso che va a rafforzare il senso di dipendenza della vittima dal suo aguzzino.

Quali sono gli strumenti che possono essere attivati in un periodo di segregazione forzata come l’attuale?

  1. La legge codice rosso

La legge n. 69/2019, nota come “Codice Rosso” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul sul codice di procedura penale e alla cui formulazione ha contribuito l’Osservatorio nazionale per il sostegno vittime. Si tratta di un soggetto che presenta disegni di legge per le vittime e viene sentito in commissione giustizia della Camera e del Senato in materia di iniziative legislative per le vittime della violenza di genere

ha introdotto nuove figure di reato in parte ha cercato di risolvere il problema delle violenza domestica

  1. In caso di denuncia per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking il denunciante può essere risentito entro le 72 ore successive affinche il PM possa decidere se adottare provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale dek denunciato (es. obbligo di allontanamento dalla casa coniugale)
  2. Sostituzione dell’arresto in flagranza di reato nelle 72 ore successive nel caso di maltrattamenti in famiglia
  3. Introduzione del braccialetto elettronico anche per gli indagati di maltrattamenti in famiglia e per i quali è disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari
  4. All’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) aggiunta l’aggravante della violenza psichica che aumenta di 1/3 in presenza di minori o consumati con modaità tali da ingenerale nel minore l’impressione che all’interno della famiglia subisca violenza psicologica

Il “Codice Rosso” ha segnato un importante progresso degli strumenti di contrasto del fenomeno della violenza di genere. Tuttavia, come ha dimostrato la cronaca, si tratta di misure che si sono dimostrate insufficienti anche in tempo che può essere definito “normale”. Lo sono ancora di più in presenza di una situazione come l’attuale in cui il coronavirus ha imposto l’isolamento domiciliare forzato. Questa situazione, infatti

  1. rende molto più difficile per la vittima chiedere aiuto,
  2. rende molto più difficile per la vittima sottrarsi alla violenza,
  3. espone i minori (che non vanno a scuola) ad un rischio molto più elevato di essere spettatori diretti della violenza.

Sembra infattiche le richieste di aiuto ai centri antiviolenza siano aumentate nelle scorse settimane di circa il 50% mentre gli episodi di violenza domestica sono aumentati di oltre il 70%.

  1. Come chiedere aiuto

A chi le donne vittime di violenza possono rivolgersi? Innanzi tutto alle forze dell’ordine che non hanno mai interrotto l’attento ascolto delle segnalazioni e delle denuncie per i caso di violenza domestica, nonostante le incombenze ulteriori causate dall’emergenza attuale. Altrettanto importante è l’apporto dei centri anti-violenza che in quasi tutta Italia stanno facendo un lavoro egregio e forniscono supporto legale e psicologico. Occorre poi ricordare che i Tribunali non hanno integralmente interrotto l’attività. Infatti nonostante la sospensione dell’attività ordinaria sino all’11 maggio è rimasta la piena operatività per i procedimenti di emergenza come sono appunto considerati i procedimenti relativi a casi di vilenza domestica.

La situazione attuale rende certo più difficile la richiesta di intervento e di assistenza. Per questo motivo è stata ampliata la possibilità attraverso la quale chiedere aiuto. Ad esempio i centri di assistenza sono ora  contattabili anche attraverso sms in modo che non sia più necessaria la telefonata che potrebbe essere impossibile data la presenza costante  e non più solo telefonate

Inoltre sono attualmente disponibili vari sistemi di richiesta d’aiuto che non richiedono la classica chiamata telefonica che potrebbe essere impossibilitata dalla convivenza forzata.

E’ questo il caso, ad esempio, di” Where are U” un’app per l’emergenza collegata alle Centrali Uniche di Risposta del 112 della Lombardia e di Roma per il distretto 06. L’eccezionalità di questa app. sta nel fatto che “dialoga” con il sistema informativo della Centrale Unica di Risposta NUE 112 permettendo di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante. In questo modo le forze di polizia posso giovarsi di una localizzazione puntuale anche nei casi in cui il chiamante non sa o non è in grado di fornire dati precisi sulla sua posizione.

L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.

In questo modo è possibile effettuare appositamente una chiamata muta se si è impossibilitati a parlare con l’operatore; con appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.

Where ARE U è disponibile per smartphone iOS, Android e Windows Phone. La si trova trovi sul sito dedicato where.areu.lombardia.it oppure su Apple App store, Google Play Store o Windows Phone App Store, cercando “112 Where ARE U”.

Analogo è il funzionamento dell’app. “YouPol” della Polizia di Stato operativa in tutte le province italiane. Dopo una prima fase in cui l’applicazione era operativa solo nelle maggiori città, ora le segnalazioni si possono effettuare da tutto il nostro Paese. L´App della Polizia di Stato, per il vero, è stata pensata per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani ma può essere utilizzata anche per i casi di violenza domestica. Come si diceva, anch’essa ha un sistema di geolocalizzazione e consente le segnalazioni anche in anonimo. Vi è poi l’applicazione del 1522 che, oltre ad avere l’elenco dei centri violenza con le modifiche di orari ed operatività nel periodo di emergenza del corona virus, ha anche una chat che offre la possibilità di chattare con le operatrici dell’help line ed un’area di comunicazione interna per i centri Antiviolenza Accrediti. In questo modo è possibile chiedere aiuto senza la necessità di parlare.

La App, denominata “App1522” e scaricabile attraverso i sistemi più diffusi di IOS e Android, ripropone alcune sezioni informative del sito e, in particolare, facilita la comunicazione chat e l’interazione con le operatrici.

In Lombardia  è stata poi lanciato un’iniziativa già sperimentata in Spagna e che coinvolge su base di adesione volontaria le farmacie. Presso loe farmacie che aderiscono è possibile trovare un modulo compilabile che va lasciato alla farmacia che provvederà a trasmetterlo alle forze di polizia. L’iniziativa nasce dall’osservazione che l’uscita per recarsi in farmacia è una delle “uscite” considerate necessarie e che pertanto consentono di sfruttare un allentamento del controllo da parte del carnefice. Si risolve il problema del tempo contingentato. Le farmacie aderiscono a titolo volontario (quindi non ovunque). Va ricordato che la compilazione del modulo non costituisce una denuncia che dunque deve comunque successivamente essere fatta.

  1. Quando intervengono le forze dell’ordine

Spesso al momento in cui intervengono le forze dell’ordine ciò avviene in presenza dell’autore delle violenze. Ciò può costituire un deterrente per la vittima ad esprimersi compiutamente su quanto è successo.

In questo senso è importante sapere che esiste il “Protocollo EVA” che le forze di polizia seguono nel caso di segnalazioni per violenze sulle donne.

il Protocollo EVA della Polizia di Stato è una modalità operativa per il primo intervento degli operatori di polizia nei casi di violenza di genere (maltrattamenti in famiglia, stalking, abusi, liti familiari…).

 il protocollo ha codificato in linee guida le Best Practice per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio, attraverso la elaborazione di una “Processing Card” composta di schede che i poliziotti devono compilare ed inserire negli archivi informatici di polizia quando intervengono a seguito di segnalazione di violenza di genere.

I poliziotti, adeguatamente formati, devono intervenire con delicatezza, ascoltare le parti in luoghi separati dell’abitazione, verificare l’eventuale presenza di bambini e capire se questi hanno assistito all’evento; l’equipaggio intervenuto deve osservare i luoghi ed annotare ogni minimo particolare al fine di focalizzare ogni singolo elemento utile. Per questo motivo gli operatori che intervengono sono preparati a compilare una sorta di check list di indizi e fattori che possono essere sintomatici di una violenza avvenuta. che possono poi riportata in un data base a fronte di n chiamate. Da questo archivio, la Sala Operativa può trarre informazioni essenziali quando invia la volante sul posto: informazioni su chi ha richiesto l’intervento, sull’eventuale presenza di armi censite all’interno dell’abitazione, su eventuali precedenti di polizia a carico delle persone coinvolte, tutte utili per tutelare al meglio sia la vittima che gli operatori.

Questo aspetto presenta dei profili molto delicati in quanto, di fatto, si trasfonde in una schedatura, dal momento che vengono “schedati” tutti i casi, anche quelli che non sfociano in una denuncia e ciò potrà avere un peso nel caso di reiterarsi di richieste di intervento.

In caso di lesioni, ovviamente, si richiede l’intervento di personale sanitario; molto utile potrebbe rivelarsi anche raccogliere informazioni dai vicini di casa o nel quartiere.

In questo caso può essere utile aver  predisposto quello che viene chiamato “auto referto”.  Se infatti non è stato possibile recarsi al pronto soccorso la realizzazione di foto con il cellulare che documentino tagli, lividi ematomi, le registrazioni effettuate con il telefonino, gli screenshot e i messaggi conservati nello stesso, la traccia delle telefonate ossessive… costituiscono elementi molto importanti da sottoporre prima alle forze dell’ordine intervenute e poi alle autorità.

Questa documentazione in linea teorica non vale come prove ma può costituire indizio circa la personalità del soggetto. Nella pratica ha un peso ben superiore per la forza persuasiva dei soggetti chiamati ad occuparsi della vicenda, dalle forze dell’ordine prima, al pubblico ministero poi (in caso si approdi alla denuncia). E’ questo dunque un punto particolarmente delicato del tipo di reato. Si tratta di un reato che avviene, nella maggior parte dei casi, all’interno dei muri dell’abitazione ed è quindi, spesso, un reato difficile da dimostrare se non si è tradotto in atti di violenza fisica che abbiano lasciato segni sulla vittima. Ma la violenza può essere anche psicologica o economica (si pensi al marito che costringe la moglie a lasciare il posto di lavoro), situazioni tutte difficili da dimostrare. Può sfociare anche nella violenza sessuale, fenomeno meno raro di quel che si crede anche tra coppie sposate, ma egualmente difficile da documentare. Questo peculiarità del reato che gioca a danno della vittima ha però una conseguenza sotto il profilo delle regole del diritto circa l’onere della prova e la presunzione di innocenza. Infatti, come detto, gli indizi finiscono a volte per avere una forza “di fatto” ben superiore a quella che riconoscerebbe loro il diritto in senso stretto. Non si può, al riguardo, che confidare nella professionalità e nell’equilibrio di coloro che per primi raccolgono “e gestiscono” questi indizi.

  1. Il controllo di vicinato

Proprio per le caratteristiche del reato che lo rendono particolarmente difficile da emergere al di fuori delle mura domestiche per un insieme intricato di ragioni (paura della vittima, senso di vergogna, l’errata concezione del ruolo della donna nel contesto della famiglia, controllo esercitato dall’aguzzino…) diventa fondamentale impedire che la vittima si trovi a vivere da isolata il sua dramma

Occorre sensibilizzare le situazioni di vicinato perché in molti casi le donne non sanno come raggiungere i centri antiviolenza o come chiedere aiuto. Quel controllo di vicinato nato come separazione (per proteggere noi dai ladri) ora deve essere interpretato nel senso di unione e passare dalla funzione di controllo a quella dell’intervento. Si tratta di avere l’attenzione a cogliere i segnali della violenza, da quelli più evidenti (la presenza di lividi, i rumori che si provengono dall’appartamento affianco) sino a cercare di interpretare quelli meno evidenti. A questa prima fase dell’”ascolto” deve seguire quella dell’’”intervento”, sul quale, tuttavia, non vi è concordia nemmeno tra chi si occupa della violenza di genere.

Comune è il punto di partenza: il rapporto di vicinato deve tradursi non soltanto nel fatto di occupare l’appartamento accanto, ma, se si ha sospetto vi siano problematiche di violenza, occorre farsi parte attiva nel far in modo che la vittima sappia di non essere sola, imparare ad ascoltarla e a raccontarsi come primo passo perché trovi la forza per “raccontare” a chi poi potrà intervenire; farle capire che se uno non ha la forza o il coraggio di denunciare non deve vergognarsi a chiedere aiuto.  E se fa il passo di prendere taqle decisione appoggiarla ed aiutarla.

Le posizioni divergono tuttavia sul confine fino al quale deve spingersi tale azione. Una prima posizione ritiene che è pur vero che l’iniziativa deve partire dalla vittima ma poiché vi sono situazioni in cui la vittima non riesce a farlo si deve comunque chiamare la polizia e farla intervenire fino a spingersi a ritenere che sia giusto recarsi presso le forze dell’ordine per denunciare anche senza il consenso della persona maltrattata e anche senza essere in possesso di elementi di prova. Un secondo orientamento ritiene invece che il consenso della vittima sia elemento imprescindibile, essendo una mostruosità giuridica ritenere che altri possano sostituirsi alla vittima nel compimento di tali atti. Ovvero, ciò è consentito qualora la vittima non abbia la possibilità concreta di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Se ad esempio dall’appartamento vicino si sentono urla e lamenti è relativamente chiaro cosa sta avvenendo, così come è chiaro che (se la situazione corrisponde a ciò che appare) la vittima, se potesse, invocherebbe l’aiuto delle forze dell’ordine.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i rapporti tra maltrattatore e maltrattato avvengono nel cosiddetto “teatro interno” e un osservatore esterno non ha la possibilità di conoscere quanto sta accadendo. E’ l’ipotesi, in genere più frequente,  in cui i segni esteriori sono equivoci. Una persona può ad un tratto incupirsi per un lutto familiare di cui non si è a conoscenza o problematiche che nulla hanno a che vedere con situazioni di violenza. Già questa considerazione dovrebbe spingere ad una prudenza resa necessaria dalla mancata conoscenza dei fatti.  Non si può, a giudizio dello scrivente, muoversi senza conoscere con accettabile grado di sicurezza la situazione, a maggior ragione se non vi è una volontà in tal senso della vittima o presunta tale. Né tantomeno è accettabile affermare che il dovere di intervento si debba spingere al punto di presentare denunce sprovviste di prove e senza la volontà della presunta vittima.

I reati di calunnia e diffamazione valgono anche per chi è convinto di agire con le migliori intenzioni.

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