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Si può chiedere agli operatori della giustizia di rischiare di ammalarsi di corona virus?

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Lo stato di emergenza per ragioni di sanità seguito all’epidemia da coronavirus, dopo aver aleggiato sinistro sulle aule di giustizia per oltre un mese – dal 31 gennaio, giorno in cui il Governo lo ha proclamato –, si è abbattuto sul sistema giudiziario, come una valanga che tutto travolge e seppellisce, l’8 marzo 2020 quando, col DL n. 11/2020, l’attività giurisdizionale è stata “sospesa” con limitate eccezioni connesse o allo stato di restrizione della libertà personale per il processo penale o alla vulnerabilità del destinatario della tutela per il processo civile. La riduzione al minimo del funzionamento della macchina giudiziaria e, con lei, della Giustizia costituisce un evento traumatico in qualunque sistema, ma specialmente nello stato di diritto, ma occorre porsi il problema del bilanciamento con il diritto alla salute che impone di non costringere i magistrati togati ed onorari, il personale di cancelleria e gli avvocati a porre in pericolo la propria incolumità e la salute pubblica in quanto possibili veicoli di contagio.

Sono stati i Presidenti delle Corti d’Appello e i Procuratori Generali a cercare di dare una quadra al caos in cui il coronavirus ha gettato l’amministrazione della Giustizia. Il 9 marzo (il giorno dopo l’emanazione del DL n. 11/2020) sono stati adottati i primi provvedimenti organizzativi delle udienze, cui ne sono succeduti altri dopo il DL n. 18/2020 accompagnati dalle misure assunte di concerto coi dirigenti amministrativi per l’accesso ai palazzi di giustizia e alle procure, il funzionamento dei servizi non digitali, il deposito degli atti urgenti. La visita ai siti dei Tribunali ne offre ampia esemplificazione.

Gli uffici giudiziari hanno reagito alle misure dell’emergenza in modo variegato, in stretta connessione con la localizzazione dell’ufficio, le risorse umane e materiali disponibili, il supporto ricevuto dalle altre istituzioni. Alcuni tribunali hanno cercato di garantire il massimo col minimo rischio, utilizzando tutte le potenzialità del processo civile telematico, stabilendo priorità per il personale in presidio nelle cancellerie civili, adottando una nozione ampia di urgenza rilevabile d’ufficio, interpretando l’espressione “alimenti o obbligazioni alimentari” di cui al comma 2 dell’art 2 DL n. 11/2020 e 83 DL n. 18/2020 nel senso reso chiaro dalla lettera della legge (per cui le due espressioni non possono far riferimento ad un unico istituto), dai lavori preparatori (la relazione al DL n. 18/2020), dal contesto europeo e internazionale (Reg. Eu e Conv. de L’Aja sulle obbligazioni alimentari) comprendendovi anche la più parte delle cause in materia di famiglia (separazioni, divorzi, procedimenti ex art. 337 bis cc).

Altri uffici giudiziari hanno fatto la scelta opposta privilegiando la tutela della salute: consapevoli dell’impossibilità di fornire condizioni di lavoro idonee, hanno deciso per la riduzione delle attività al minimo sulla base di una interpretazione restrittiva delle disposizioni del menzionato comma 2 fino a considerare obbligatoria e non facoltativa la sospensione, vietato il deposito di provvedimenti in procedimenti sospesi da parte dei magistrati, compresi i provvedimenti di rinvio ex officio, non accettazione nel senso di rifiuto di atti di parte in procedure non sospese o qualificate urgenti dal difensore.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso di una seduta straordinaria del Plenum del 26 marzo scorso ha approvato una delibera avente ad oggetto il parere sui decreti legge per contrastare la diffusione del cd. Covid-19 e le nuove linee guide, inglobanti le precedenti.

Compiuta una ricognizione della disciplina dell’attività giudiziaria nella vigenza dell’emergenza e fornite indicazioni per i dirigenti degli uffici giudiziari in ordine alle misure operative per la fissazione e la trattazione delle udienze civili e penali (digitalizzazione, udienze da remoto e trattazione scritta per il settore civile; udienze non differibili da remoto e comunicazioni scritte tra uffici, per il settore penale; per entrambi i settori viene raccomandata la stipula di protocolli con l’avvocatura e l’adozione dei provvedimenti organizzativi nelle forme della procedura partecipata) sono state messe a disposizione dei dirigenti “proposte di protocollo” per le udienze civili tramite collegamento da remoto, per udienze civili tramite trattazione scritta, per la videoconferenza nel processo penale, le udienze di convalida e le udienze per giudizi direttissimi.

Quanto all’organizzazione dei servizi, il Csm raccomanda l’adozione di turni dei magistrati per le attività urgenti e indifferibili (da svolgersi prevalentemente da remoto), prevedendo che i magistrati non impegnati nei turni sono comunque in servizio “impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell’eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell’attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura “.

Il Ministero della Giustizia si è mosso con una serie di provvedimenti (Il rilascio delle licenze d’uso per Skype for Business e Microsoft Teams a tutti i magistrati; l’estensione di Teams a tutti i magistrati onorari; l’elaborazione di tutorial per la “stanza virtuale”; la formazione con webinar per l’utilizzo di Teams; la tempestiva emanazione delle determinazioni Dgsia per gli strumenti utilizzabili per le videoconferenze; l’apertura della piattaforma e-learning del Ministero a tutto il personale amministrativo e anche ai magistrati). Tuttavia, come spesso accade in Italia, le riforme si scontrano poi con le carenze strutturali e in molti casi restano sulla carta non essendo in grado parecchi tribunali di applicarle.  Vi sono poi problemi per l’attuazione del “lavoro agile” che implicherebbe, per essere veramente efficace, l’accesso da remoto ai registri informatici, attualmente gestibili solo dall’ufficio con la rete giustizia. La situazione è più agevole per il processo civile per il quale vi è già la consuetudine al processo civile telematico, la disponibilità di consolle da remoto, la digitalizzazione di tutti gli atti di cui all’art. 83 XI comma DL n. 18/2020 (e già prima dal dl n. 11/2020). Tuttavia non tutti i magistrati (soprattutto gli onorari) sono stati dotati di consolle magistrato. Diverso è per il processo penale, con particolare riferimento ai processi con detenuti per i quali il modello di processo resta tutto da delineare e la sua realizzazione resta molto legata alle risorse – anche materiali –a disposizione, risorse che ad oggi non sembrano esserci.

Vi sono poi le censure, espresse soprattutto dalla Camere Penali, in particolare circa la potenziale violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, soprattutto per i magistrati onorari, in molti casi essi dovrebbero ricorrere a tablet di loro proprietà (non avendo alcuni tribunali tablet per tutti) con il problema del’utilizzo di strumenti privati per l’esercizio di funzioni pubbliche e delicate come i procedimenti giudiziali.

Si tratta evidentemente di una trasformazione non realizzabile nei tempi imposti dall’emergenza ma, come indicato anche dal Csm, di una strada da percorrere appena possibile e che vedeva coerenza tra le determinazioni del CSM e l’indirizzo espresso nel Governo nel DL” Cura Italia” (il n. 18/2020) impregiudicate le critiche a tale orientamento. Il Ministero di Grazia e Giustizia con circolare 26/2020 in applicazione dell’art. 83 del Decreto Legge 18/2020 aveva infatti disposto la celebrazione delle udienze “da remoto”.

La conversione del decreto legge, la settimana scorsa, ha segnato dunque una battuta d’arresto riportando di fatto la trattazione delle udienze in aula e risposando il focus della questione sui luoghi fisici tornati di colpo ad essere nuovamente il luogo fisico dell’attività giurisdizionale. In sede di conversione del decreto infatti, venerdì scorso, il Governo, dopo aver fatto cadere tutti gli emendamenti con la fiducia al “Cura Italia” (il DL n. 18/2020), ha accolto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia (modificato così come proposto dal Pd) che rimanda ad un prossimo decreto una riformulazione della norma sulla smaterializzazione del processo, riducendola, di fatto, a pochi casi.

Il Governo si è dunque impegnato a modificare la norma prevedendo che siano escluse dalla modalità virtuale le udienze di discussione e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo diverso accordo tra le parti. Insomma, per le udienze istruttorie, requisitorie e arringhe il processo tornerà a svolgersi in aula. Un impegno apprezzato dall’Unione delle Camere penali, che aveva profondamente criticato la norma del decreto ma che non si fidandosi del Governo, ha dichiarato lo stato d’agitazione. La norma, al momento, è inefficace, data la sospensione delle udienze (escluse quelle urgenti)  fino all’ 11 maggio, giorno in cui la modalità virtuale sarebbe diventata effettiva con la ripresa già calendarizzata dell’attività dei Tribunali. In ogni caso la norma esaurirà i suoi effetti il 30 giugno, termine entro il quale, finita l’emergenza, occorrerà affrontare, al riparo da urgenze, il tema del processo telematico, con una discussione che tenga conto di tutti i delicati interessi e aspetti che coinvolge. 

La brusca sterzata crea infatti non pochi problemi applicativi. L’unica certezza è infatti la decisione politica di riavviare il Paese. Il  Governo ha infatti confermato quanto anticipato dal Premier alle Camere sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus dal 4 maggio: riaperture di attività produttive e commerciali progressive (con qualche debutto a fine aprile), omogenee su base nazionale e nel rispetto dei protocolli di sicurezza contenuti nell’accordo del 14 marzo, con un parallelo controllo della curva del contagio “in modo da intervenire, anche successivamente, laddove si rinnalzi oltre una certa soglia” come precisato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Lo scorso 21 aprile il numero uno della task force di esperti economico sociali Vittorio Colao ha illustrato al Governo i punti fondamentali del lavoro dei suoi esperti. Fra le anticipazioni: la possibilità di riaprire il 27 aprile per alcune attività (in grado di rispettare le regole anti-contagio), poi fase 2 per tutti dal 4 maggio. Nel frattempo sono state diffuse le linee guida, contenute in uno specifico Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Si tratta di un report che rappresenta una delle basi del lavoro per task force e Governo sul piano per la fase 2. Contiene una classificazione delle attività produttive e commerciali in base al rischio contagio e una serie di regole per la prevenzione e riorganizzazione.

Le diverse attività lavorative vengono classificate secondo tre variabili:

  1. esposizione: probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
  2. prossimità: modalità di svolgimento del lavoro incompatibili con l’adeguato distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  3. aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione).

Vengono poi valutati diversi gradi di rischio legati al territorio in cui si trovano le aziende e l’impatto che l’attivazione di determinate attività può avere sulla popolazione, in termini di mobilità e aggregazione. Ai tre profili sopra esposti vengono attribuiti specifici punteggi, in base ai quali è predisposta la tabella all’esame del Governo. La particolarità della tabella è che in essa manca qualsiasi riferimento al comparto Giustizia.

Nelle misure previste vi è la  rimodulazione di spazi e postazioni di lavoro, dell’orario e dell’articolazione in turni dei processi produttivi.

  1. L’incentivazione dello Smart working che, in quanto efficace per garantire la continuità produttiva, è quindi preferibile ove possibile. L’utilizzo di forme di lavoro a distanza necessita di rafforzare il supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro: assistenza nell’uso di apparecchiature, software e strumenti di videoconferenza, incoraggiamento a fare pause regolari, attenzione del management alla necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.
  2. L’organizzazione degli spazi di lavoro nell’ottica del distanziamento sociale:
    1. Riorganizzazione degli uffici: ad esempio organizzare spazi per lavoratori che non necessitano di particolari strumenti o attrezzature e che possono lavorare da soli (uffici inutilizzati, sale riunioni); soluzioni innovative per gli ambienti in cui lavorano più persone: distanziamento postazioni di lavoro, barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio).
    2. Ripensamento degli spazi comuni: mense, macchinetta del caffè, spogliatoi. Ventilazione continua. Turnazione nella fruizione, in modo da ridurre le possibilità di assembramento, tempo ridotto di permanenza, e naturalmente adeguato distanziamento.
  3. Orari: scaglionamento con turni diversi di entrata e uscita; previsione di una porta di entrata ed una di uscita dedicate (e in generale, evitare assembramenti all’entrata e all’uscita).
  4. Riunioni: solo in videoconferenza o altre forme di collegamento a distanza. Se è necessaria la presenza fisica, distanziamento, protezioni individuali, ridurre al minimo il numero di partecipanti.
  5. Prevenzione e protezione:, viene rilevata “la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR)”; coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale (medico competente, responsabili sicurezza sul lavoro) per monitorare l’attuazione delle suddette misure.
  6. Incisiva ed efficace attività di informazione e formazione: con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi. E’ importante usare la comunicazione per evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio, e per favorire l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.
  7. Predisposizione di presidi di protezione: messa a disposizione nelle parti aperte al pubblico di idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani; fornitura delle mascherine ai lavoratori con obbligo di utilizzo in tutti gli spazi comuni e diffonde adeguatamente le informazioni sui comportamenti igienici da seguire (attraverso poster, locandine, brochure).
  8. Sanificazione degli ambient: delle postazioni di lavoro e delle aree comuni alla riapertura e poi periodicamente. Pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
  9. valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di altri dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici. Nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Il medico competente si occupa anche del rientro progressivo dei pazienti Covid.
  10. Controllo della temperatura corporea sui lavoratori:, prima dell’accesso al luogo di lavoro (non si può entrare con 37,5 di febbre). L’azienda collabora con le autorità sanitarie per l’eventuale tracciamento di persone che sono state a contatto con pazienti Covid. Nelle aree più colpite possono essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice di prossimità è più alto.
  11. Spostamenti in azienda: limitare al massimo tutti gli spostamenti all’interno di imprese e uffici.

E’ quindi coerente con l’intenzione di far ripartire il paese che venga mantenuto l’11 maggio come data di ripresa dell’attività dei tribunali ma su cosa si deve fare tra l’11 maggio e il 30 giugno prossimi regna la confusione più totale. Infatti tali misure “di protezione” sono inapplicabili nella maggior parte dei Tribunali italiani per carenze strutturali e mancanza delle attrezzature e dei materiali necessari. Con un documento ancora del 24 marzo 2018 intitolato “Sicurezza e salute dei magistrati – Linee d’azione per la tutela della sicurezza e della salute dei magistrati”, l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) dopo aver ricordato che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo…” (art.7, co. 1, secondo periodo d.lgs. 165/2001, come novellato dall’art.21 legge 183/2010)” concludeva sconsolatamente “Ebbene, esporre questi concetti – che sono giuridici e normativi – ai lavoratori del mondo della giustizia suona sarcastico, tale è lo stato di arretratezza, di abbandono e di inadeguatezza delle nostre strutture…”.

Poiché, infatti, buona parte dei Tribunali mancano pressoché integralmente delle strutture e dei mezzi per garantire la protezione dal contagio, molti titolari degli uffici giudiziari, prudentemente avevano sin dall’inizio deciso di disporre la fissazione di nuove udienze direttamente solo dopo il 30 giugno. Decisione profetica, oltre che saggia, in quanto, come si è detto i Tribunali non sarebbero oggi in grado di rispettare le linee guida oggi diffuse che, peraltro, tacciono in relazione alla Giustizia. Ma cosa succederà per quei Tribunali che invece non hanno provveduto in questo modo? Può dunque essere imposto ai Giudici e ai Magistrati Onorari di celebrare udienza senza le condizioni di sicurezza richieste invece come condizione per gli altri lavoratori per la Fase 2? Magistrati (togati ed onorari) e personale amministrativo faranno la fine dei sanitari, in molti casi spediti inizialmente “al fronte” senza le necessarie protezioni? In alcuni casi, come a Roma, il Tribunale fornisce le mascherine e i guanti di lattice, ma altri Tribunali non ne sono dotati. Peraltro le mascherine devono essere del tipo fp2 e non le semplici mascherine chirurgiche. C’è il rischio di ripetersi di situazione incresciose come quella verificatasi il 27 febbraio al Tribunale di Lecce: un giudice aveva intimato al sostituto procuratore in aula, di indossare la mascherina durante l’udienza. E al rifiuto di quest’ultimo, che era sprovvisto dell’occorrente, il giudice gli ha impedito di avvicinarsi.

Non è pensabile poter risolvere la situazione semplicemente reiterando l’obbligo di tenere le udienze a porte chiuse adottato da molti Tribunali prima del lockdown. Oltre a non essere conforme alle linee guida emanate per la Fase 2 non è sufficiente a fermare il contagio: a febbraio al Tribunale di Verona fuori dalle aule dove si celebravano le udienze a porte chiuse, un’ottantina di avvocati erano ammassati nel corridoio.

Il 17 aprile Feder.M.O.T. l’associazione rappresentativa dei Magistrati onorari di Tribunale ha trasmesso una nota al Ministro Bonafede. Dopo aver reiterato la richiesta affinché si ponga mano finalmente alla riforma della disciplina della categoria la cui posizione è al vaglio dell’Unione Europea, che si appresta a sanzionare l’Italia per la mancata regolarizzazione dei Magistrati Onorari, superando la riforma Orlando-Bonafede ritenuta inadeguata anche dalla Magistratura Togata, Feder.M.O.T. ha chiesto al Ministero di assumere una posizione chiara sulle misure che intende adottare per consentire ai magistrati di poter lavorare in sicurezza: “Nell’immediato chiediamo al ministro, che ci munisca delle dotazioni necessarie per tutelarci dal

contagio, in modo tale da poter gestire in tutta sicurezza un’udienza, che vede la presenza di molti operatori“. aggiungendo che “dopo due mesi di sospensione, a partire dall’11 maggio, giorno in cui terminerà il periodo di sospensione processuale“, in molte sedi giudiziarie, “si riprenderà seppur gradualmente con la trattazione delle udienze” e “i magistrati onorari, che reggono la gran parte del contenzioso giudiziario, dovranno far ripartire la macchina della giustizia, bloccata per circa due
mesi, con una grande mole di arretrato“. Ma “dobbiamo riprendere la nostra attività lavorativa con la garanzia che ci siano forniti subito dal ministero gli opportuni dispositivi di sicurezza e, che ponga definitivamente mano alla nostra annosa vicenda con una riforma dignitosa“. Inoltre, ricorda la rappresentanza delle toghe onorarie, “la magistratura onoraria svolge un servizio essenziale allo Stato trattando il 90 per cento circa delle udienze monocratiche, nel settore penale, oltre che le
direttissime e circa il 70 per cento del civile“.

Ad oggi non è giunta risposta. Intanto il 21 aprile scorso è morto, dopo aver lottato contro il Covid 19 più di un mese, un giudice onorario di 58 anni assegnato alla I Cancelleria civile del Tribunale di Lucca, dove teneva circa tre udienze a settimana. Aveva tenuto l’ultima udienza il 25 febbraio, poi, si era improvvisamente ammalato contraendo il Coronavirus ed è stato ricoverato a Prato. Era in ospedale da circa un mese e le sue condizioni nell’ultimo periodo era stabili o addirittura in via di lieve miglioramento. Poi negli ultimi giorni le sue condizioni cliniche si erano improvvisamente aggravate e la situazione è precipitata. Il 21 aprile scorso è deceduto all’ospedale di Firenze dove era stato trasferito per essere ricoverato in terapia intensiva proprio a seguito delle complicazioni sopraggiunte a livello respiratorio.

In quanto magistrato onorario era un servitore dello Stato. Eppure quello Stato che egli ha servito con abnegazione, per la moglie e i due figli non prevede nulla: si dovranno arrangiare. Perché a nulla hanno diritto i familiari di un lavoratore se ha la sfortuna di essere uno di quei 5.500 magistrati onorari ai quali, pur lavorando per lo Stato con continuità e abnegazione, neppure è concessa la tutela postuma accordata anche ai lavoratori in nero. Quel magistrato onorario è diventato oggi un simbolo. Il simbolo di un lavoro sottopagato e anche deriso, senza il quale tuttavia la Giustizia collasserebbe; il simbolo di un lavoro precario, senza alcuna tutela, come dimostra la sua storia. E nonostante tutto un lavoro portato con dignità, una dignità che è il frutto dell’abnegazione ad un’idea, quella della fedeltà alla Giustizia. Una dignità ed una fedeltà cui questo Stato non ha dimostrato sino ad oggi dare valore.

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