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Risarcimento danni: quando è ammessa la liquidazione equitativa?

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La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.

La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).

L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova).

È quanto ha stabilito la Suprema Corte nell’ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051 (testo in calce).

Il caso

Nel caso di specie, la comproprietaria di un fondo espropriato per pubblica utilità, chiedeva la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione di una "struttura metallica amovibile" esistente sul fondo.

Il giudice dell’appello, investito della questione, rigettava il gravame evidenziando come l'attrice non avesse offerto alcuna prova dell'entità del danno sofferto (quali il costo di costruzione della struttura demolita e il suo valore commerciale).

La sentenza d'appello è stata impugnata in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La ricorrente lamenta, avanti al giudice di legittimità, che la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., in quanto sarebbe stato "sostanzialmente impossibile conservare alcuna annotazione, anzi alcun ricordo relativo al manufatto acquistato un decennio prima della sua distruzione".

Per la Suprema Corte il motivo è, però, infondato. L'art. 1226 c.c. stabilisce, infatti, che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".

Questa previsione, per opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina, ha natura "sussidiaria", in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Ne consegue che il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Pertanto, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa è ammissibile solo se sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, e non meramente ipotetico o d'affezione.

La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli – sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini). L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova).

La liquidazione equitativa del danno costituisce, infatti, un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva", intesa quale principio che completa la norma giuridica e strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti nei casi dubbi. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c., si porrebbe in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice.

Nella fattispecie in esame, invero, “non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni”.

Il giudice d'appello ha ritenuto "non impossibile", da parte dell'odierna ricorrente, dimostrare quali fossero la consistenza, il pregio, la destinazione, lo stato d'uso della struttura rimossa dall'amministrazione comunale ed ha quindi, correttamente, escluso in iure l'applicabilità dell'art. 1226 c.c.

Il ricorso in Cassazione è, in conclusione, inammissibile.

ALLEGATO: CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 26051/2020

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